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Tribunale Latina Sez. Riesame ord. 31marzo 2006
Pres. Parasporo Rel. Di Nicola

Lottizzazione abusiva ed abuso d’ufficio

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TRIBUNALE DI LATINA

SEZIONE PENALE

 

Composto dai seguenti magistrati:

Dott.Cinzia Parasporo Presidente

Dott.Paola Di Nicola Giudice relatore

Dott.Valeria Chirico Giudice

 

Lette le richieste di riesame proposte da Ciccone Carmine, Lorenzi Carmen, Ranieri Massimo, Gabellini Loritana, Antonelli Amelia, Fiori Angelo, Lucchetti Enrico, Capuvila Alicia , Testori Alberto, Testori Laura, Mauramato Carmela, Curcio Francesco, Rezzesi Agostino, Paoloni Quartina, Ceci Angela , Di Giovanbattista Enzo, Colasanti Angela e  Luzi Massimiliano avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Latina in data 9.3.06;

sentiti il  P.M. e i difensori all’udienza del 31-3-2006;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Per pervenire ad una corretta valutazione circa la sussistenza delle condizioni di legittimità della misura cautelare emessa dal GIP di Latina con riferimento alle ipotesi di reato contestate dal PM (lottizzazione abusiva e abuso di ufficio) è necessario ripercorrere dettaglitamente l’iter amministrativo seguito dagli Enti Locali (Regione e Comune) per l’approvazione  del Piano di Lottizzazione convenzionata finalizzato alla “realizzazione di un centro per anziani in località Bella Farnia”.

 

A)       Il fatto ovvero l’iter amministrativo

Il 21 dicembre del 1992 il Consiglio Comunale di Sabaudia deliberava “di intraprendere iniziative tese ad incentivare la realizzazione di strutture per anziani”, pubblicando un avviso con cui si invitavano “gli operatori interessati a far conoscere le località in cui attuare i loro interventi”.

All’avviso pubblico del 2/2/1993 rispondevano Lorenzi-Ciccone, Gotti e Iannarelli (quest’ultimo con istanza fuori termine).  

Il 24 giugno del 1994 il Consiglio Comunale di Sabaudia, adottava una variante al PRG del Comune consistente nella trasformazione dell’area destinata a zona rurale “in area per la realizzazione di un centro per anziani” (per una superficie totale di mq 12.000) e dava atto che era pervenuta l’istanza di Carmen Lorenzi e Aldo Ciccone per “la realizzazione di un centro per anziani in località Bella Farnia corredata da quanto richiesto nel manifesto pubblico”.

Il 13 marzo 1998 il Comitato Tecnico Consultivo Regionale inviava al Comune l’approvazione della proposta di variante al PRG stabilendo precise prescrizioni da ritenersi integrative (detto documento non è stato rinvenuto agli atti) e il 4 aprile 1998 il Consiglio Comunale le faceva proprie. A ciò seguiva la pubblicazione sul BURL della Regione Lazio dell’ approvazione della variante al PRG per “la realizzazione di un centro anziani in località Bella Farnia”.

Il 5 luglio 2000 il Consiglio Comunale di Sabaudia, dopo avere premesso chele caratteristi tipologiche della struttura ricettiva in esame - case albergo - facevano riferimento alla legge regionale 3 febbraio 1976 n. 11 concernente "Norme per lo sviluppo dei servizi sociali infavore delle persone anziane" richiamando espressamente l'art. 9 della legge regionale secondo cui “la casa albergo si caratterizza come un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di congiunti ed anziani soli autosuffícienti”, approvava il Piano di lottizzazione convenzionata proposto dalla Società Petrarca Costruzioni srl e da Carmen Lorenzi e lo schema di convenzione allegato alla delibera.

Il 12 ottobre 2000 il Dipartimento Urbanistica e Casa della Regione Lazio, dopo avere premesso che il Piano di lottizzione convenzionato era stato redatto in attuazione della Variante al PRG per la realizazione di una struttura per anziani, disponeva di modificare l’art. 14 del citato schema (avente ad oggetto: “Futuri atti di trasferimento”) al fine di garantire la gestioneunitaria del complesso e vietando “l’alienazione delle singole unità immobiliari del centro ricettivo per anziani”.

In pari data il Dipartimento Interventi Socio Sanitari, Educativi per la qualità della vita della Regione, dopo avere richiamato la L.R. 38/1996 e la delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 1999 n. 6078 - pubblicata sul supplemento ordinario n. 7 al BUR n. 5 del 19 febbraio 2000 che riporta lo schema di regolamento recante l'indicazione agli standard gestionali e strutturali d case di riposo, case albergo e comunità alloggio per anziani -, segnalava che la previsione della vendita delle unità immobiliari avrebbe comportato “la perdita delle caratteristiche di casa albergo dell’immobile come individuate dalla normativa sopra specificata, sia in termini di unitarietà della struttura sia in riferimento al mantenimento della destinazione d’uso della struttura stessa ai fini sociali”, e chiedeva al Comune di Sabaudia di tenerne conto “in sede di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della vigente normativa”.

Il 29 novembre 2000 il Consiglio Comunale di Sabaudia deliberava di fare propri i contenuti dei sopra citati pareri degli Assessorati Regionali; riformulava l’art. 14 della convenzione, vietando l’alienazione delle singole unità immobiliari della casa albergo; obbligava la società Petrarca  a “realizzare la struttura ricettiva per anziani secondo le modalità della casa-albergo come dettata dall’art. 9 della LR 3 febbraio 1976 n. 11”. In questi termini veniva, dunque, stipulata il 13 marzo 2002 la convenzione a firma del Notaio Arseni.

Il 30 dicembre 2002 il Consiglio Comunale di Sabaudia, dopo avere rappresentato che i contraenti convenzionati avevano inviato una comunicazione all’ente locale in data 15/5/2002 (non rinvenuta nel fascicolo) per ottenere l’interpretazione autentica delle delibere consiliari del 5/7/2000 e del 29/11/2000, dava atto che “la Convenzione per l'attuazione del progetto relativo ad una struttura ricettiva per anziani vada interpretata nel senso che debbano ritenersi consentite, invero, solo quelle forme e modalità di trasferimento, previste dall'ordinamento giuridico, tali da preservare le caratteristiche di casa-albergo come definita dall'art. 34, comma 4, lett f) della L.R. 09/09/1996 n.38, la destinazione d'uso nonché la unitarietà della gestione della struttura stessa”.

A seguito di ciò veniva indetta una conferenza di servizi per elaborare le disposizioni esplicative ed attuative della convenzione e le stesse venivano licenziate, con delibera comunale del 10 giugno 2003, previa verifica della proposta della Società Petrarca e della Lorenzi (si veda a questo riguardo il quarto capoverso della citata delibera). In sostanza si stabilivano i requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi: soggetti con età non inferiore a 55 anni o titolari di pensioni, proprietari che consentono l’usufrutto a favore di persone con  quei requisiti.

Il 9 febbraio 2004 Carmen Lorenzi nella qualità di Amministratore Unico della Petrarca Costruzioni srl, con una missiva diretta al Sindaco e all’Assessore all’Urbanistica, sollecitava il Comune di Sabaudia a modificare rapidamente la Convenzione stipulata il 13 marzo 2002 in relazione al suo oggetto da “casa albergo per anziani” a “residenze per anziani e annesso centro servizi”, adducendo difficoltà di reperimento dei finanziamenti da parte degli istituti di credito. Ma ciò che più conta è che alla lettera allegava anche lo schema di convenzione come doveva essere modificato dal Consiglio Comunale, il chè avveniva con delibera, dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile, del 22 aprile 2004.

Il 12 luglio 2004 il Dipartimento Interventi Socio Sanitari, Educativi per la qualità della vita della Regione Lazio, ricevuto il nuovo schema di convenzione dal Comune ribadiva il contenuto della precedente nota del 12 ottobre 2000 sopra richiamata, rilevando che non doveva essere espresso parere ai sensi della L. 104/1992 non trattandosi comunque di una struttura per disabili.

Il 15 luglio 2004 il Dipartimento Territoriale della Regione Lazio dopo avere ribadito che l’immobile doveva essere realizzato come “struttura per anziani avente cioè gestione unitaria e vincolo di destinazione specifico, definiti dalla DGR Lazio 6078 del 29/12/1999 (sopra riportata), sollecitava il Comune ad “evitare,semmai, che nell’attuazione della nuova Convenzione si pervenga comunque a modifiche urbanistiche o diversa utilizzazione dell’area”.

Il 16 agosto 2004, con determinazione del dirigente del settore urbanistica del Comune,si procedeva al riconvenzionamento secondo il nuovo schema di convenzione e al contestuale annullamento della convenzione stipulata il 13/3/2002.

Il 15 settembre 2004, per atto a rogito Notar Riccardelli, era stipulata la nuova convenzione e a distanza di pochi giorni il Comune di Sabaudia rilasciava il permesso a costruire a Lorenzi Carmen in qualità di Amministratore della società Petrarca Costruzioni srl per la realizzazione di “centro servizi e unità abitative condominiali”.

 

B)La tesi difensiva degli indagati Ciccone e Lorenzi

 

La tesi difensiva degli indagati è volta a dimostrare l’incoerenza del provvedimento emesso dal GIP di Latina in ragione del pieno rispetto della lottizzazione sia delle previsioni di PRG, sia della legislazione regionale.

1) Con riferimento alle previsioni di PRG si è rappresentato che la variante, in forza della quale è stato eseguito l’intervento lottizzatorio, prevedeva solo la destinazione di un’area a centro residenziale per anziani senza alcuna imposizione circa le tipologie edilizie delle case-albergo o di altre strutture per anziani previste dalla normativa regionale riguardante servizi sociali ed assistenziali, così lasciando all’iniziativa privata la scelta circa il tipo di intervento residenziale da realizzare; scelta che all’inizio era stata quello di una casa-albergo, successivamente, per ragioni di non finanziabilità dell’opera, era stata mutata in centro residenziale per anziani. Da ciò sarebbe conseguito il venir meno della prescrizione dell’inalienabilità degli immobili, connessa all’originaria convenzione per casa-albergo, poiché gli unici obbiettivi che dovevano essere garantiti erano quelli della gestione unitaria e del vincolo di destinazione d’uso della struttura, entrambi realizzati con l’art. 2 della nuova convenzione che impone l’iscrizione al Consorzio di tutti i proprietari.  

2) Con riferimento alla normativa regionale citata dal GIP nel suo provvedimento si è precisato che la stessa, riguardando solo norme di settore in materia di servizi socio-assistenziali, non atterrebbe alla materia urbanistica e dunque la sua violazione non determinerebbe l’integrazione della fattispecie penale della lottizzazione abusiva. Anche a volere ritenere che la legge regionale 38/1996 costituisca il preceptum legis dell’art. 30 del T.U. dell’edilizia, la sua natura di legge di principio, che rinvia al regolamento attuativo n. 6079/1999, renderebbe indeterminata la fattispecie penale con violazione del precetto costituzionale nullum crimen sine lege.

Altro profilo di erroneità del decreto di sequestro consisterebbe, ad avviso della difesa, nell’avere ritenuto applicabile la L.R. 41/03 e non l’art. 34/4 della LR 38/1996

 

C)Le istanze dei terzi proprietari e/o usufruttuari degli immobili oggetto del sequestro

La difesa di Luzi e Colasanti, acquirenti di un’unità immobiliare appartenente al complesso della lottizzazione, ha contestato:

a) il sequestro della particella contraddistinta al Foglio 24 n. 950, sub. 32 perché non ricompresa tra quelle enumerate nel decreto del GIP;

b) la sussistenza delle esigenze cautelari sia perché l’immobile è già completo ed abitato da tempo sia perché gli acquirenti sono del tutto estranei ad eventuali condotte criminose poste in essere da terzi.

La difesa di Ranieri Massimo, Gabellini Loritana, Antonelli Amelia, Fiori Angelo, Lucchetti Enrico, Capuvila Alicia , Testori Alberto, Testori Laura, Mauramato Carmela, Curcio Francesco, Rezzesi Agostino, Paoloni Quartina, Ceci Angela, Di Giovanbattista Enzo, anch’essi acquirenti di singole unità abitative, ha rappresentato l’erroneità della motivazione del GIP di Latina nella parte in cui sostiene che qualsiasi struttura ricettiva per anziani dovesse essere concepita secondo gli schemi-tipo previsti dalla legislazione regionale, soggiacendo ai vincoli di gestione unitaria ed inalienabilità, senza considerare invece plausibile che, una volta accantonato l’originario progetto di casa-albergo, bastava che la lottizzazione prima e la convenzione dopo salvaguardassero gli interessi degli anziani in forma libera, come avvenuto.

Ha ripreso, inoltre le argomentazioni sub b) della difesa di Luzi e Colasanti e segnalato l’assenza dell’aggravamento del carico urbanistico, visto che la struttura era già stata assentita per 300 abitanti; ha ipotizzato la qualificazione dell'eventuale  reato come semplice costruzione abusiva, così da non comportare la confisca degli immobili. In subordine si è richiesta l’autorizzazione all’uso delle unità abitative acquistate dagli istanti, come prima casa, in ragione della loro estraneità alle fattispecie criminose, anzi, della loro posizione di parti lese; della sussistenza delle condizioni abitative, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Infine, la difesa di Ranieri e Gabellini ha contestato:

1) l’omessa indicazione della violazione della norma violata dal pubblico ufficiale in relazione all’art. 323 cp, con conseguente impossibilità di valutare il rapporto pertinenziale tra il reato e i beni sottoposti a vincolo cautelare;

2) che l’aggravamento delle conseguenze della lottizzazione abusiva possa discendere dalla sola disponibilità degli immobili da parte dei proprietari;

3) il sequestro della particella contraddistinta al Foglio 24 n. 950, sub. 30 perché non ricompresa tra quelle enumerate nel decreto del GIP

 

D) Fumus commissi delicti

Per affrontare le questioni sollevate dalle difese bisogna puntualizzare, brevemente, le nozioni principali ed i principi generali della disciplina 0urbanistica.

Le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di pianificazione urbanistica, come l’approvazione del PRG, sono connotate da esigenze pubbliche di trasformazione del territorio che si soddisfano, tra le altre, determinando la destinazione delle singole aree, attraverso la zonizzazione e la localizzazione (C. Stato, sez. IV, 24-02-2004, n. 737).

La variante al prg consiste in una nuova disciplina dell’assetto del territorio che si rende necessaria in considerazione della durata indeterminata del piano e che non necessita, in quanto atto generale, di un’ indicazione specifica, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale e rinvenibile nella relazione di accompagno al progetto di modificazione al piano regolatore generale (C. Stato, sez. IV, 10-12-2003, n. 8146).

Nel caso in esame la variante approvata dal Consiglio C0omunale di Sabaudia e dalla Regione deve qualificarsi come conformativa avendo modificato la precedente zonizzazione di parte del territorio comunale da Zona E (agricola) a Zona destinata a residenza per anziani (verosimilmente F, destinata a servizi, come anche dichiarato dall’Architetto Cinardi, dirigente dell’area sud del Dipartimento Territorio della Regione Lazio), sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica (Cass., sez. I, 21-01-2005, n. 1336).

Diversamente dai cd piani normativi, che hanno una finalità di assetto territoriale, come sono appunto il prg e le sue varianti, esistono i piani attuativi che hanno un carattere meramente operativo dei primi e dunque sono ad essi subalterni. Tra essi rientrano i piani di lottizzazione che assumono la valenza di piano urbanistico di attuazione e di piano esecutivo di urbanizzazione, e non possono porsi in contrasto col piano urbanistico di primo livello proprio al fine di garantire che lo sviluppo territoriale si verifichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico (C. Stato, sez. IV, 02-03-2004, n. 957). 

Nel caso di specie la variante al PRG, approvata nel 1994 dal Comune di Sabaudia, ha inteso trasformare un’area, destinata a zona rurale, in “area per la realizzazione di un centro anziani”.

Successivamente il medesimo Comune, forte dei pareri e delle integrazioni della Regione Lazio, aveva definitivamente caratterizzato questa scelta, qualificando la tipologia dell’intervento da compiere come “struttura ricettiva per anziani nel rispetto della definizione di casa-albergo come dettata dall’art. 9 della legge regionale 11/76” e vietando l’alienazione delle singole unità mobiliari (così la delibera del 29/11/2000). In questi termini veniva approvato il relativo Piano di lottizzazione convenzionata e sottoscritta la prima convenzione.

E’, dunque, priva di giuridico e logico fondamento la tesi difensiva sopra riportata, secondo cui la variante al PRG prevedeva solo la realizzazione di un centro residenziale per anziani, lasciando all’iniziativa privata la scelta circa il tipo di intervento da realizzare, in quanto l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione comunale, come ribadito dai pareri espressi dalla Regione, era stato espresso in termini rigorosi: realizzare un intervento pianificatorio per una determinata fascia di soggetti deboli come gli anziani, con un univoco connotato socio-assistenziale.

Rispetto ad esso il privato contraente doveva e poteva solo adeguarsi alla volontà dell’ente, senza alcuna possibilità di ingerenza o incidenza sulla scelta tipologica adottata, che era necessariamente funzionale e strumentale all’interesse pubblico perseguito e non, come ritenuto dai difensori, un elemento neutro o accidentale.

A questo riguardo è utile precisare che il ripetuto richiamo alla disciplina regionale legislativa e regolamentare contenuto nei provvedimenti comunali e regionali (LR 3 febbraio 1976 n. 11, concernente Norme per lo sviluppo dei servizi sociali in favore delle persone anziane come successivamente modificata dalla LR 9 settembre 1996, n. e dalla LR 12 docembre 2003 n. 41 concernente Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali; Delibera della Giunta Regionale n. 6078/1999 concernente Approvazione schema di regolamento recante l’indicazione degli standard gestionali e strutturali di: case di riposo, comunità alloggio per anziani e comunità alloggio per handicappati), dimostra che la variante al PRG, necessaria per approvare il Piano di lottizzazione e la convenzione conseguente, aveva come obbiettivo quello di realizzare luoghi di abitazione per soli anziani, in cui fosse vietata l’alienabilità degli immobili, proprio per mantenere ferma la vocazione socio-assistenziale della struttura;vocazione che poteva essere rispettata solo utilizzando una delle tipologie previste a questo fine dalla legislazione regionale e che di seguito si riportano:

 

Struttura o servizio

Tipo

Destinatari

Norm. spec

Opera Uvg

Tipo di intervento

ASSISTENZA DOMICILIARE

DOM

SOGGETTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI (ANCHE TEMPORANEAMENTE)

SI

SI

ASSISTENZA DOMESTICA, SANITARIA, SOCIALE E SERVIZI DI PASTI A DOMICILIO
CASA ALBERGO

RES

COPPIE DI CONIUGI ED ANZIANI SOLI MA AUTOSUFFICIENTI

SI

SI

COMPLESSO DI APPARTAMENTI MINIMI PROVVISTI DI SERVIZI AUTONOMI E CENTRALIZZATI
COMUNITA’ ALLOGGIO ( MAX 8 -10 OSPITI)

RES

ANZIANI

SI

SI

COMUNITA’ PROTETTE A CARATTERE FAMILIARE
CASE DI RIPOSO (MAX 80 OSPITI)

RES

ANZIANI TOTALMENTE O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI

SI

----

PRESTAZIONI DI TIPO ALBERGHIERO - SERVIZI SPECIFICI SOCIO ASSISTENZIALI ED INTERVENTI CULTURALI E RICREATIVI
ASSISTENZA ABITATIVA ED ECONOMICA

------

ANZIANI

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------

ASSEGNAZIONE DI APPARTAMENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

 

 

 

E’ del tutto illogico, come sostenuto dalla difesa, che il venir meno del vincolo di intrasferibilità delle abitazioni non incida sulla destinazione specifica delle stesse a restare residenza per anziani poiché è evidente che se l’occupante dotato dei requisiti di età puo’ alienare o locare l’immobile a terzi o alla sua morte puo’ lasciarlo in eredità ai propri successori, la vocazione sociale originaria si perde, l’interesse pubblico perseguito viene aggirato e la variante al PRG, deliberata per destinare residenze ad anziani, viene violata.

In questi termini correttamente il GIP di Latina ha motivato il proprio provvedimento sostenendo che anche la tipologia del complesso immobiliare come casa-albergo per anziani, richiamata negli originari provvedimenti, fosse l’unica funzionale all’obbiettivo della variante, con esplicito richiamo alla Delibera della Giunta Regionale n. 6078/1999 e alle modalità di turnazione in essa previste.

D’altra parte se l’amministrazione comunale avesse voluto prevedere soltanto una struttura immobiliare per anziani non avrebbe avuto necessità di modificare il PRG attraverso l’approvazione della variante riqualificando l’originaria zonizzazione. Invece, la nuova scelta di destinazione urbanistica compiuta dal Comune ha vincolato la successiva fase attuativa dello strumento di pianificazione da cui il privato, come sopra detto, non poteva discostarsi come ha fatto.

E’ significativo, nella ricostruzione accusatoria recepita dal GIP, di cui si condivide integralmente l’impianto, che il progressivo snaturamento di questa scelta pubblica di fondo - come dettagliatamente riportato nella parte descrittiva in fatto (vedi supra)-, si sia verificato non per nuove e diverse riconsiderazioni degli obbiettivi pubblici perseguiti dalle istituzioni locali, ma per esigenze connesse ad interessi economici e privati della società costruttrice.

Peraltro, l’asserita infinanziabilità dell’opera non è stata documentata in sede di richiesta di modifica della convenzione e non è rimasta supportata dalle informazioni assunte nelle indagini presso due istituti bancari, che hanno datato le richieste di mutuo in epoca successiva .

Inoltre, anche ai fini della correttezza della contestazione della condotta di abuso d’ufficio, è davvero esplicativo come l’Amministratrice della Società Petrarca Costruzioni srl sia riuscita ad ottenere il pedissequo e tempestivo adeguamento alle proprie richieste da parte del Consiglio Comunale di Sabaudia e, successivamente del Capo Settore Urbanistica, Gurgone, oggi indagato, allegando alla propria istanza il nuovo schema di convenzione con modifica non solo dell’oggetto, ovverosia della tipologia da casa-albergo per anziani a non meglio precisata “residenza per anziani”, ma anche dei requisiti di età per essere ritenuti anziani (55 anni soltanto), della totale libertà di trasferimento delle unità immobiliari. Nella valutazione della straordinaria capacità della Lorenzi di ottenere l’immediato riscontro ed adesione alle proprie istanze imprenditoriali da parte dell’ente territoriale che pur aveva così chiaramente espresso la propria volontà, va posta in rilievo la circostanza che l’amministratore di fatto e socio della società, Ciccone Carmine, è stato

Assessore all’Urbanistica del Comune di Sabaudia dal 12 maggio 1995 al 26 maggio 1997. 

A ulteriore dimostrazione della deliberata violazione dell’obbiettivo pubblico di rendere abitate le unità immobiliari da anziani, a prescindere dall’esistenza o meno di una certa tipologia, è sufficiente visionare i contratti di vendita, tutti rogati dal Notaio Riccardelli - lo stesso che aveva stipulato la seconda convenzione – che sono in buona parte sottoscritti da un anziano-usufruttuario e da un giovane-nudo proprietario, tra loro non sempre legati da vincoli di parentela e meno che meno di convivenza, a riprova del carattere strumentale dell’acquisto. Si ricorda a questo proposito l’esito del sopralluogo della Forestale in un appartamento della lottizzazione in cui è stata trovata a vivere la sola titolare della nuda proprietà, Battisti Roberta, nata l’8/11/1968, e non anche l’usufruttuaria, Pirri Pasquina.

Va aggiunto che l’oggetto dei contratti di acquisto fa riferimento a delle “villette a schiera”, difficilmente riconducibili all’originario progetto di residenza per anziani .

E) Periculum

Dai verbali di sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato risulta che:

-      due lotti del complesso immobiliare sono terminati, due sono ancora da realizzare e 11 sono in corso di edificazione;

-      15 unità immobiliari sono state vendute e 13 sono già abitate senza che siano stati rilasciati i certificati di collaudo e di abitabilità.

Da ciò consegue che, a prescindere dal rilievo che nell’ipotesi di confisca obbligatoria, prevista ex lege per il reato di lottizzazione abusiva contestato, il sequestro è sempre consentito ai sensi del comma 2 dell’art. 321 cpp al di là dall’eventuale ultimazione delle opere (Cass. pen. 38728/04), nel caso di specie vi è anche il pericolo concreto ed attuale della protrazione delle conseguenze antigiuridiche delle condotte attraverso la vendita e l’occupazione di ulteriori unità immobiliari sprovviste dei sopra indicati certificati e dei servizi, peraltro in un’area ancora adibita a cantiere.

 

F) La posizione di terzietà degli acquirenti

Privo di qualsiasi pregio è il rilievo che talune particelle, non essendo state specificamente indicate nel decreto di sequestro, sarebbero escluse dal provvedimento cautelare tenuto conto sia del fatto che il sequestro si riferisce all’intera attività costruttiva oggetto della lottizzazione, sia della circostanza che le particelle identificate espressamente nel decreto appaiono essere riferite al catasto terreni, laddove, per quanto evincibile, i singoli atti di acquisto delle unità immobiliari appaiono indicare le particelle del catasto fabbricati.

Circa la terzietà dei destinatari del provvedimento, che sono legittimi acquirenti delle abitazioni ed attualmente nel possesso dei beni, non è causa ostativa al disposto sequestro in quanto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere realizzate, prevista dall’art. 44, comma 2 d.p.r. 380/01, va disposta anche nei confronti dei terzi in buona fede ed estranei al reato, i quali potranno far valere i loro diritti in sede civile (Cass., sez. III, 07-07-2004; Cass. [ord.], sez. III, 03-03-2005).

Infatti, la confisca costituisce una sanzione amministrativa a natura reale e non personale, applicata indipendentemente da una sentenza di condanna e sul solo presupposto dell’accertamento di una lottizzazione abusiva in ragione della prevalenza dell’interesse collettivo alla corretta pianificazione territoriale rispetto a quello del privato (vedi  ord. Cass. pen. 10916/05, Cass. Pen., sent. 10037/05).

 

Il decreto di sequestro impugnato va dunque confermato.

 

G) Autorizzazione all’uso del bene sequestrato

Detta istanza è stata avanzata dagli istanti in via subordinata e va ritenuta inammissibile in questa sede.

A tal proposito, va rilevato che la Suprema Corte, superando il precedente orientamento che individuava nel Pubblico Ministero l’Ufficio competente a decidere sulle questioni concernenti le modalità di esecuzione della misura cautelare, ha, invece, ritenuto la competenza dell’Ufficio del G.i.p., quale Giudice che ha emesso il provvedimento e, pertanto, competente a conoscere della sua esecuzione, ai sensi degli artt. 665 e ss c.p.p., è soltanto questi (Cass. pen. 13067/05).

Ma a prescindere da ciò si ritiene che, in termini sostanziali, l’utilizzo del bene oggetto di sequestro preventivo da parte anche soltanto di terzi estranei al reato implica di per sé il protrarsi e l’eventuale aggravamento delle conseguenze della condotta illecita; il predetto utilizzo potrebbe infatti comportare usura del bene, possibilità di cedere il medesimo in locazione a terzi con prevedibili inconvenienti sotto il profilo civilistico. Conseguentemente l’autorizzazione ad utilizzare il bene in sequestro contraddice alle stesse finalità della misura cautelare (Cass., sez. VI, 26-04-1994).

Le spese della fase seguono la soccombenza e vanno pagate solidalmente dagli istanti.

 

P.Q.M.

Rigetta le richieste di riesame proposte da Ciccone Carmine, Lorenzi Carmen, Ranieri Massimo, Gabellini Loritana, Antonelli Amelia, Fiori Angelo, Lucchetti Enrico, Capuvila Alicia , Testori Alberto, Testori Laura, Mauramato Carmela, Curcio Francesco, Rezzesi Agostino, Paoloni Quartina, Ceci Angela , Di Giovanbattista Enzo, Colasanti Angela, Luzi Massimiliano e conferma il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. in sede in data 9-3-2006.

Dichiara inammissibili le richieste di autorizzazione all’uso come formulate.

Condanna gli istanti in solido al pagamento delle spese di fase.

Motivi riservati nei termini di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Latina,  31.3.06    

   Il giudice est.                     Il Presidente