TAR Lombardia (MI), Sez. I n. 676 del 21 marzo 2017
Urbanistica.Significato del silenzio sull’istanza di accertamento di conformità di opere soggette a d.i.a.

Il silenzio sull'istanza di sanatoria di cui agli artt. 36 e 37, comma 4, D.P.R n. 380/2001, ha valore di silenzio-rigetto, e non già di mero silenzio-inadempimento, derivandone che, anche qualora la procedura del c.d. accertamento di conformità sia esperita in relazione ad intervento edilizio oggetto di d.i.a., e non come nel caso dell'art. 36 cit. di permesso di costruire, la mancata pronuncia dell'amministrazione sulla relativa domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento ha il valore di diniego tacito della sanatoria

Pubblicato il 21/03/2017

N. 00676/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01714/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2006, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Colombo e Luigi Cimino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Meoli in Milano, via Adige, 12;

contro

Comune di Bernareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti, 21;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 6701 del 14.4.2006, di diniego della denuncia di inizio attività in sanatoria presentata per la costruzione di un manufatto ad uso deposito attrezzi da giardino, del provvedimento prot. n. 9735 del 8.6.2006, che ha respinto l’istanza di riesame presentata in data 13.5.2006, e per quanto occorra, delle note 1.3.2006 e 6.10.2005, nonché per il risarcimento del danno.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bernareggio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel Comune di Bernareggio (-OMISSIS-), acquistato in data 6.12.2004 dai propri genitori, confinante con altro appartenente agli stessi (-OMISSIS-), su cui insiste un edificio parimenti di loro proprietà, adibito ad abitazione dell’intero nucleo famigliare.

In data 17.6.2004 il ricorrente ha presentato una denunzia di inizio attività in sanatoria relativa ad un’opera ricompresa tra quelle di cui all’art. 22 c. 1 D.P.R. n. 380/2001 (capanno adibito al ricovero degli attrezzi da giardino, avente dimensioni 5,20 x 2,30 m, e alto 2,20 m), realizzata sul detto mappale 401.

Con avviso ex art. 10 bis L. n. 241/90, prot. n. 3781 del 1.3.2006, il Comune resistente ha invitato il ricorrente a produrre documentazione attestante la pertinenzialità dell’opera abusiva rispetto alle esigenze dell’edificio principale, insistente sul mappale n. 327.

In data 1.3.2006 il ricorrente ha conseguentemente prodotto un contratto con cui ha ceduto in comodato ai propri genitori, proprietari dell’appezzamento adiacente a quello in cui è stata realizzata l’opera oggetto di sanatoria, l’area di cui al mappale 401, per la durata di anni 15, e quindi fino al 30.6.2020.

Con provvedimento prot n. 6701 del 14.4.2006 il Comune ha tuttavia ritenuto detto contratto non rilevante, atteso che, in primo luogo, il titolare del bene principale avrebbe dovuto acquisire un diritto reale su quello pertinenziale, laddove nella fattispecie è stato invece il proprietario di quello pertinenziale che ne ha ceduto la disponibilità. Inoltre, il citato contratto aveva una durata limitata nel tempo, sino al 2020, e pertanto non definitiva, ben potendo alla scadenza il bene perdere il requisito dell’asservimento, che avrebbe invece dovuto conseguire in modo permanente.

In data 13.5.2006 il ricorrente ha presentato un’istanza di riesame, corredata da una scrittura privata, sottoscritta per accettazione dai propri genitori, in cui le parti costituiscono, sul terreno di proprietà dell’istante (mapp. 401,) un vincolo di pertinenzialità in favore dell’edificio appartenente ai di lui genitori (mapp. 327), a tempo indeterminato, impegnandosi a riprodurre la stessa in un atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Con provvedimento prot. n. 9735 del 8.6.2006 detta istanza è stata tuttavia rigettata.

Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, l’istante ha impugnato i citati provvedimenti nn. 6701/2016 e 9735/2016.

La difesa comunale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

All’udienza pubblica del 8.3.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) Osserva il Collegio che, in base all’art. 37 c. 4 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, gli interventi eseguiti in assenza od in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità, possono ottenere la sanatoria, “ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda”.

Nella fattispecie per cui è causa, le opere oggetto del provvedimento impugnato, erano invece difformi dalla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione, dovendosi pertanto respingere il ricorso, in quanto infondato nel merito, a prescindere pertanto dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità del medesimo sollevate dalla difesa comunale.

In data 21.7.1999 il ricorrente ha infatti presentato al Comune una domanda per ottenere la concessione edilizia necessaria alla realizzazione di un capanno adibito al ricovero degli attrezzi da giardino, che è stata tuttavia rigettata con provvedimento prot. n. 34 del 21.10.1999, non impugnato, in quanto contrastante con la disciplina urbanistica all’epoca vigente.

Le opere oggetto del presente giudizio non erano peraltro neppure conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato (art. 23 n.t.a. approvate con delibera C.C. n. 31 del 27.4.2006), secondo cui le strutture accessorie da adibire a deposito attrezzi non potevano avere una superficie eccedente i 6,5 mq.

Né in contrario può rilevare che, al momento della presentazione della d.i.a. in sanatoria, l’art. 24.2 delle n.t.a a quel tempo vigente, consentisse invece l’edificazione delle strutture di che trattasi aventi superficie fino a 12 mq, atteso che, per giurisprudenza ormai costante, non può più essere invocata la c.d. sanatoria giurisprudenziale, che consentiva il rilascio del titolo allorquando l’opera abusiva risultava conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sopravvenuta, ed in vigore al momento della presentazione dell’istanza, non avendo infatti tale orientamento più ragione di esistere nel vigente ordinamento, caratterizzato da una disciplina puntuale ed esaustiva delle ipotesi di condono e sanatoria edilizia (C.S., Sez. VI, 18.7.2016, n. 3194).

II) Secondo il ricorrente, il citato diniego di permesso di costruire prot. n. 34/1999 sarebbe tuttavia irrilevante nel presente giudizio, atteso che “gli atti di diniego impugnati poggiano unicamente sull’assenza dell’atto di pertinenzialità rispetto all’abitazione esistente, e non sul contrasto dell’opera con lo strumento urbanistico”.

Dette considerazioni, in quanto infondate in fatto, non sono condivise dal Collegio.

Nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/90, il Comune di Bernareggio ha infatti espressamente evidenziato “che in data 21.7.1999 la proprietà aveva presentato richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, e che la stessa aveva ricevuto diniego in data 21.10.1999”, concludendo che “alla stregua di quanto sopra enunciato, il manufatto in questione non risulta sanabile”.

Detto preavviso di rigetto è stato espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, integrandone così la motivazione, atteso che, per giurisprudenza pacifica, la stessa risulta adeguata anche nei casi in cui sia espressa per relationem ad atti di cui il ricorrente era certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo necessario che l'atto amministrativo sia unito al documento, o che il suo contenuto sia riportato nel corpo motivazionale (C.S., Sez. III, 27.1.2017, n. 344).

Conseguentemente, il terzo motivo di ricorso, in cui l’istante si duole del mancato espresso richiamo, nel provvedimento impugnato, degli argomenti contenuti nel preavviso di rigetto, va respinto.

III) A prescindere dal richiamo del citato diniego prot. n. 34/1999 da parte del provvedimento impugnato, comunque di per sé decisivo ai fini del rigetto del ricorso, osserva il Collegio che, anche volendo ipotizzare, come sostenuto dal ricorrente, che solo la difesa comunale, e nel corso del presente giudizio, abbia affermato per la prima volta la non conformità dell’opera di che trattasi alla disciplina urbanistica, ciò non darebbe luogo ad un’illegittima integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.

Nei casi in cui il provvedimento di sanatoria abbia carattere vincolato, la giurisprudenza ha infatti ammesso la possibilità di dare luogo ad un’integrazione in giudizio della motivazione nella materia di che trattasi (T.A.R. Toscana, Sez. III, 28.4.2015, n. 679, T.A.R. Liguria, Sez. I, 26.2.2014, n. 360), non potendo conseguentemente darsi luogo all’accoglimento del ricorso ritenendo che la difesa del Comune di Bernareggio abbia per la prima volta rappresentato la mancata “doppia conformità” delle opere di che trattasi alla disciplina urbanistica.

IV) Con il primo motivo il ricorrente deduce la tardività dei provvedimenti impugnati, in quanto emanati oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19 L. n. 241/90 per l’esercizio dei propri poteri inibitori.

Il motivo è infondato atteso che, per giurisprudenza costante, il silenzio sull'istanza di sanatoria di cui agli artt. 36 e 37, comma 4, D.P.R n. 380/2001, ha valore di silenzio-rigetto, e non già di mero silenzio-inadempimento, derivandone che, anche qualora la procedura del c.d. accertamento di conformità sia esperita in relazione ad intervento edilizio oggetto di d.i.a., e non come nel caso dell'art. 36 cit. di permesso di costruire, la mancata pronuncia dell'amministrazione sulla relativa domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento ha il valore di diniego tacito della sanatoria (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 21.3.2006 n. 642, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6.62016, n. 2794).

V) In conseguenza dell’accertata legittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno affermato l’impossibilità di concedere la sanatoria delle opere per cui è causa, attesa la loro non conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione, ed a quella successivamente intervenuta, il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del secondo e del quarto motivo di ricorso, volti a contestare le ulteriori ed autonome ragioni addotte dal Comune a supporto dei dinieghi impugnati.

Anche in caso di fondatezza dei suddetti motivi, i provvedimenti impugnati risulterebbero infatti comunque legittimi, in quanto incentrati su ulteriori motivazioni, già vagliate e ritenute corrette dal Collegio.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Bernareggio, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Mauro Gatti        Angelo De Zotti