TAR Campania (NA) Sez. II n. 1160 del 21 febbraio 2022    
Urbanistica.Certificazione agibilità

La disciplina della certificazione dell'agibilità non configura una vera e propria ipotesi di silenzio assenso in senso tecnico, di cui all'art. 20 della L. n. 241 del 1990, ma dà invece luogo ad una sorta di legittimazione ex lege, che prescinde dalla pronuncia della Pubblica amministrazione e che trova il suo fondamento nella effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo

Pubblicato il 21/02/2022

N. 01160/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05642/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5642 del 2016, proposto da
Iniziative Industriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fusco, Antonio Parisi, Giuseppe Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Parisi in Napoli, via G. Carducci n. 37;
Ecorottami S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fusco, Giuseppe Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Fava in Napoli, via Antonino D'Antona,6;

contro

Comune di Marano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Griffo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria Tar Campania;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 32815 del 18.11.2016, recante annullamento della dichiarazione di conformità ed agibilità del 27.03.2014 relativa al capannone industriale assegnato nell'ambito dell'area PIP del Comune di Marano alla società Ecorottami.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 febbraio 2022, svoltasi con collegamento da remoto, la dott.ssa Germana Lo Sapio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Oggetto del ricorso è il provvedimento n. 32815 del 18 novembre 2016 con cui è stata annullata la dichiarazione di conformità e agibilità prot. 9639 del 6 giugno 2014 relativa ad un capannone industriale assegnato nell’ambito dell’area PIP del Comune di Marano alla Ecorottami s.r.l.; nonché del successivo provvedimento prot. 33619 del 24 novembre 2016 avente efficacia inibitoria di qualunque attività da svolgersi nel predetto capannone. Il presupposto dell’annullamento della dichiarazione di agibilità consiste nella prospettata “inattendibilità” del certificato di conformità dell’impianto elettrico riportando esso una data coincidente con quella del collaudo statico.

In particolare, parte ricorrente riferisce che, ad ultimazione delle opere realizzate sulla base del permesso di costruire n 179/2009, aveva richiesto il rilascio del certificato di agibilità (con istanza del 17 novembre 2011 prot. 21706); non avendo ricevuto alcun riscontro, con nota prot. 9634 del 5 giugno 2014 ha allegato nuovamente la documentazione e formulato la dichiarazione oggetto dell’atto di annullamento gravato in questa sede.

2. A fondamento del ricorso parte ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione degli artt. 24, 25 e 26 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, violazione degli artt. 83, 62, 67 comma 8 del d.P.R. 380/2001. Viene tra l’altro lamentata la carenza di attività istruttoria, perché l’amministrazione “in assenza di precisi rilievi tecnici sostanziali” e senza procedere ad un sopralluogo avrebbe illegittimamente desunto dalla presunta falsità della data la non conformità dell’impianto elettrico alla disciplina vigente.

Secondo la ricostruzione prospettata da parte ricorrente invece l’apposizione della data sarebbe l’effetto di un mero errore materiale.

3. In secondo luogo, viene censurata la violazione dell’art. 21-nonies della legge 241/90 per omessa valutazione dell’interesse pubblico concreto sotteso e senza tener conto della tutela dell’affidamento del privato; ciò in quanto, non essendovi una difformità sostanziale degli impianti, alcun rischio o pericolo avrebbe potuto ipotizzarsi nel caso di specie.

4. Il ricorso è fondato, essendo condivisibile la prima doglianza.

5. Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto indicato dal medesimo Comune in riscontro alle osservazioni endoprocedimentali della società interessata, è da qualificarsi come atto adottato secondo il paradigma dell’annullamento “in autotutela” della dichiarazione prodotta dal concessionario in data 10 aprile 2014, come emerge chiaramente dal suo tenore letterale.

In particolare il Comune, anche nella comunicazione di avvio, dopo aver espressamente indicato che “con l’introduzione del comma 5-bis dell’art. 25 del d.P.R. 380/2001è stata introdotta la possibilità da parte dei tecnici abilitati di procedere all’attestazione di agibilità in sostituzione della richiesta formulata ai comuni”, richiama la dichiarazione depositata in data 27 marzo 2014 e la ritiene “inattendibile” poiché “la data del certificato dell’impianto elettrico è concomitante con quella del collaudo statico e in particolare a quella della prima visita datata 23 maggio 2012 nella quale viene descritta la lavorazione di pali in fondazione”.

6. Osserva il Collegio che il comma 5-bis dell’art. 25 sopra citato è stato introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (cd. Decreto del Fare), allo scopo di semplificare anche tale procedura, come emerge anche dalla rubrica di tale articolo “semplificazioni in materia edilizia” ed è incentrato sul modello della autodichiarazione ex art. 19 della legge 241/90.

6.1. Come è stato recente chiarito sia dalla giurisprudenza, anche all’esito della successiva evoluzione normativa, la disciplina della certificazione dell'agibilità, "non configura una vera e propria ipotesi di silenzio assenso in senso tecnico, di cui all'art. 20 della L. n. 241 del 1990, ma dà invece luogo ad una sorta di legittimazione ex lege, che prescinde dalla pronuncia della Pubblica amministrazione e che trova il suo fondamento nella effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo (Cons. Stato, 17 maggio 2021, n. 3836; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 03 dicembre 2019, n. 2138). Ciò è ora chiarito dall’incipit dell’art. 24 “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”, ma il medesimo modello era desumibile anche dal comma 5-bis dell’art.25, (articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. j), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ma vigente al momento dell’inoltro della dichiarazione), trattandosi di un procedimento alternativo a quello disciplinato dai commi precedenti (in cui si prevedeva il rilascio espresso del relativo certificato da parte dell'amministrazione comunale, ovvero mediante la formazione del silenzio-assenso), con il quale si rendeva generale una regola fino ad allora contemplata esclusivamente con riguardo alle attività produttive ex art. 10 del DPR 7 settembre 2010 n. 160.

6.2. Rimaneva, anche in tale ottica semplificatoria, l'obbligo, in ogni caso, di presentare i documenti già previsti dal medesimo art. 25 per la procedura ordinaria, ossia il certificato di collaudo statico dell'immobile (comma 3, lett. a), il certificato del competente ufficio tecnico della regione attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di riferimento (comma 3, lett. b) e la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, oltre, naturalmente, alla richiesta di accatastamento dell'edificio, che lo Sportello unico provvedeva a trasmettere al catasto, e alla dichiarazione dell'impresa installatrice che attestava la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico valutate secondo la normativa in vigore. Consegue a tale ricostruzione che “l’annullamento” della dichiarazione prodotta dal privato deve conformarsi al paradigma dell’autotutela ex art. 21-nonies della legge 241/90, secondo i principi generali declinabili in materia di SCIA.

7. Sotto questo profilo, ritiene il Collegio che siano fondate entrambe le censure contenute nel ricorso, le quali possono essere unitariamente trattate. Il provvedimento discrezionale di annullamento d’ufficio avrebbe dovuto essere supportato da una più accurata istruttoria, volta a verificare l’effettiva difformità o meno degli impianti elettrici rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis, eventualmente anche mediante un sopralluogo; ciò tenendo conto sia del notevole lasso di tempo trascorso tra la dichiarazione e l’adozione del provvedimento lesivo, sia dell’interesse concreto vantato dalle società interessate ad utilizzare il capannone per l’esercizio delle attività cui esso era destinato.

8. In sostanza, il Comune avrebbe dovuto approfondire in sede istruttoria la regolarità dell’attestazione di agibilità, anche sulla base delle osservazioni endoprocedimentali dedotte dall’interessata circa la ricorrenza di un mero errore materiale nella datazione. Consegue da tale motivo di illegittimità, che in sede di ottemperanza della presente decisione, qualora la società rappresentasse la persistenza dell’interesse all’ottenimento dell’agibilità dei locali nonostante il decorso del tempo, il Comune sarebbe tenuto a rideterminarsi, previa adeguata istruttoria.

9. In conclusione, il ricorso va accolto. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Antonella Lariccia, Primo Referendario

Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore