TAR Puglia (LE), Sez. II, n. 3050, del 10 dicembre 2015
Elettrosmog. Illegittimità diniego condono traliccio per radiotelecomunicazioni costruito su lastrico solare di proprietà comune dei condomini

Ai sensi dell’art. 1102 c.c. ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Per l’impianto in questione installato da quasi un trentennio, non risultano agli atti denunce, esposti o lamentele presentate dai condomini, non vi è prova che l’impianto per cui è causa pregiudichi l’uso e il godimento del lastrico solare da parte degli altri condomini o impedisca loro di installare antenne o impianti simili. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03050/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01457/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2008, proposto da: 
Radio Ciccio Riccio Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Intartaglia, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Chiarelli in Lecce, via Lamarmora,13; 

contro

Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trane e Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28; 

per l'annullamento

del "provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria" n 1445//RIPCOND2003 a firma del dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio Ufficio Condono Edilizio, del 05.06.2008, notificato il 27.06.08, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria relativa al "traliccio per l'installazione di antenne di radiotelecomunicazioni" ubicato in Brindisi alla Viale Duca degli Abruzzi n. 26, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a detto provvedimento;

e per il riconoscimento del diritto ad ottenere il titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui alla pratica n. 144-1 protocollata al Comune di Brindisi al n. 7484 del 31.01.2004.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Marco Rinaldi e udito nei preliminari l’avv. V. Intartaglia per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego emanato dal Comune di Brindisi sull’istanza di condono edilizio relativa al "traliccio per l'installazione di antenne di radiotelecomunicazioni ubicato in Brindisi alla Viale Duca degli Abruzzi n. 26”, deducendo molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio l’ente locale eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Condominio di Viale Duca degli Abruzzi n. 26: nel merito chiedeva il rigetto del gravame.

Va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Brindisi in quanto nei giudizi proposti contro provvedimenti negativi non sono, di regola, identificabili controinteressati. L’atto di diniego, infatti, non innova la situazione preesistente, non crea situazioni nuove, ma si limita a confermare lo status quo ante. Esso quindi lede direttamente solo il soggetto che ha richiesto il provvedimento rifiutato, che vede frustrata la sua pretesa ad ottenere il provvedimento favorevole, ma non reca alcun vantaggio (alcun diretto e preciso vantaggio) a terzi, non produce insomma un’utilità nuova e ulteriore per nessuno: il suo annullamento non comporta, pertanto, un sacrificio diretto e immediato della sfera giuridica di terzi (conforme T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 21-09-2011, n. 932 secondo cui “Rispetto ad un ricorso avente ad oggetto l'impugnativa di un diniego di concessione edilizia in sanatoria non sono configurabili soggetti controinteressati”).

Nel merito il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

Il titolo in sanatoria richiesto dalla società ricorrente non è stato negato dal Comune per ragioni pubblicistiche (es. assenza dei presupposti, insanabile contrasto delle violazioni poste in essere con la disciplina urbanistica e/o ambientale), ma per ragioni squisitamente privatistiche. Il provvedimento impugnato è, infatti, così motivato “Il traliccio per l'installazione:di antenne di radiotelecomunicazioni è stato costruito su un lastrico solare di proprietà comune a tutti i condomini delle diverse unità immobiliari che costituiscono l'edificio: il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, è parte comune dell'edificio se dal titolo di proprietà non risulta il contrario. Per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente istanza, pertanto è richiesto il consenso esplicito di lutti i proprietari, che a tutt'oggi, non risulta essere stato rilasciato".

La trascritta motivazione appare al Collegio inidonea a sorreggere l’impugnato provvedimento di diniego considerato che, benché l’impianto in questione sia ormai installato da quasi un trentennio, non risultano agli atti denunce, esposti o lamentele presentate dai condomini. La S.C. ha chiarito che “Né l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso” (Cassazione Civile, Il Sezione, 5 giugno 1998, n. 5517). Ai sensi dell’art. 1102 c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto…”: non vi è prova che l’impianto per cui è causa pregiudichi l’uso e il godimento del lastrico solare da parte degli altri condomini o impedisca loro di installare antenne o impianti simili.

Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità e problematicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)