TAR Liguria Sez.I n. 764 del 9 novembre 2020
Urbanistica.Demolizione e accertamento d’ufficio della sanabilità dell’intervento 

Prima di emanare un provvedimento di demolizione di un'opera abusiva realizzata senza il previo titolo abilitativo edilizio l'Amministrazione comunale non ha alcun obbligo di accertare d'ufficio la conformità urbanistica dell'intervento, ai fini dell'astratta sanabilità dell'opera: in materia di abusi edilizi, l'autorità comunale non è tenuta a verificare la legittimità o la sanabilità delle opere contestate essendo sufficiente, nella fase immediata di contrasto dell'abuso, rilevare l'assenza di titolo edilizio a supporto delle opere stesse.

Pubblicato il 09/11/2020

N. 00764/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01034/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Irene Della Torre, Angelo Siccardi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Acquarone, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 21/20;

contro

Comune di San Remo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Fadda, Sara Rossi, Danilo Sfamurri, con domicilio eletto presso lo studio Emilio Fadda in Genova, via Peschiera 22;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Ulisse Della Torre, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;

per l'annullamento

dell’ordinanza ingiunzione di demolizione 4 agosto 2011 n. 254 prat n. 47/2403.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Remo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2020 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe che ha ingiunto loro la demolizione del seguente manufatto: sopraelevazione di circa m. 1,20 del muro di confine posto a sud della proprietà, sita in Sanremo Strada Bussana vecchia (fg 6 mapp.407) in parziale difformità della concessione edilizia n. 766/2000. L’ordinanza ha, altresì, ordinato di rivestire il muro con pietra faccia a vista messo in opera senza stuccatura di giunti e disposto secondo le modalità tradizionali.

I ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.p.r. 380/01 e 47 l.r. 16/08, difetto di presupposto e di istruttoria, in quanto non sarebbe stato realizzato alcun abuso edilizio;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.p.r. 380/01 e 47 l.r. 16/08, sotto altro profilo, violazione dell’art. 49 .l.r. 16/08, omesso accertamento di conformità, difetto di presupposto, difetto di presupposto e di istruttoria in quanto il provvedimento demolitorio non sarebbe stato preceduto dall’accertamento della conformità con la disciplina urbanistica;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.p.r. 380/01 e 47 l.r. 16/08, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto nessuna difformità sarebbe riscontrabile prima della fine lavori che nella specie non sarebbe ancora intervenuta, il mancato rivestimento del muro con pietra faccia a vista non potrebbe dare luogo a demolizione;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.p.r. 380/01 e 47 l.r. 16/08, difetto di presupposto, di motivazione, illogicità grave e manifesta, in quanto sarebbe erronea l’affermazione della possibilità di demolire la parte sommitale del muro senza pregiudizio della parte conforme;

5) violazione dell’art. 167 d.lgs. 42/04, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 1 e 2 l.r. 15/80, e 2 l.r. 22/09, in quanto il provvedimento non sarebbe stato preceduto dall’accertamento della gravità del presunto danno ambientale;

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.p.r. 380/01 e 47 l.r. 16/08, difetto di motivazione, in quanto non sarebbe persuasiva la motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso.

I ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

E’ successivamente intervenuto il controinteressato Della Torre Ulisse.

Con atto notificato in data 23 novembre 2011 e depositato in data 28 novembre 2011la ricorrente ha proposto motivi aggiunti sulla base della documentazione depositata dall’amministrazione, integrando e specificando i motivi nn. 1 e 4 di ricorso.

Con ordinanza collegiale 24 gennaio 2020 n. 62 è stata disposta consulenza tecnica con i seguenti quesiti: “a) descriva in sintesi, dandone adeguata rappresentazione grafica, lo stato dei luoghi preesistente alla realizzazione delle opere di cui alla concessione edilizia n. 766/2000 (doc n. 3 prod. Comune di Sanremo 24 ottobre 2011); b) indichi la quota originaria, prima degli interventi di cui alla citata concessione edilizia n. 766/00, alla base e alla sommità del muro di confine posto a sud della proprietà dei ricorrenti; c) individui, descrivendole sinteticamente, le opere autorizzate dalla concessione edilizia n. 766/00 evidenziando, ove esistenti, gli interventi assentiti relativi al citato muro posto a sud della proprietà; d) individui la quota attuale del muro evidenziando, ove esistente, la parte realizzata in difformità al citato titolo edilizio; e) accerti se la demolizione della eventuale parte realizzata in difformità sia realizzabile senza pregiudizio per la parte conforme”.

Espletata la consulenza tecnica all’udienza del 9 ottobre 2020 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso un ordine di demolizione.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Deve rilevarsi come plurimi atti siano intervenuti per assentire opere sul sedime dei ricorrenti.

L’ordinanza impugnata fa riferimento all’ultimo di essi, la concessione edilizia n. 766/00, che è stata assunta a paradigma per valutare gli interventi realizzati in difformità che sono stati oggetto di ingiunzione di demolizione.

In particolare i ricorrenti avrebbero sopraelevato di circa 1,20 ml il muro assentito con detto titolo edilizio.

Con il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo aggiunto parte ricorrente sostiene che non vi sia stato alcun abuso.

Il motivo è parzialmente fondato.

La CTU ha infatti accertato che: “il rilievo eseguito e le disamina eseguita ai paragrafi precedenti consente di rispondere con certezza che l’attuale quota del muro è stata determinata a 3.69 riferita alla quota 0.00 del rilievo progettuale assunta nel 2000. Considerato che il titolo edilizio del 2000 prevedeva la quota di sommità del muro a 3.00 ne deriva che esiste una porzione del muro realizzata in difformità dal titolo pari a 69 cm”.

In sostanza il titolo edilizio concessione n. 766/00 ha assentito la realizzazione di un muro di 3 metri di altezza mentre i ricorrenti ne hanno realizzato uno di metri 3.69.

Pertanto l’opera abusiva è limitata all’innalzamento della quota del muro di 69 cm.

Il CTU si è anche fatto carico, sulla base della sollecitazione di un CTP, della differenza tra quanto rilevato dal CTU e quanto ingiunto nella demolizione (ml 1.20).

Il CTU fa derivare tale differenza dalla circostanza che il muro fosse stato precedentemente abusivamente innalzato rispetto a quanto assentito dai precedenti titoli edilizi.

Ciò, tuttavia, non rileva in quanto la difformità contestata riguarda la concessione edilizia n. 766/00 in relazione alla quale la difformità accertata è stata di 69 cm.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano il mancato accertamento della conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Il motivo è infondato.

Deve, infatti, rilevarsi come, “Prima di emanare un provvedimento di demolizione di un'opera abusiva realizzata senza il previo titolo abilitativo edilizio l'Amministrazione comunale non ha alcun obbligo di accertare d'ufficio la conformità urbanistica dell'intervento, ai fini dell'astratta sanabilità dell'opera: in materia di abusi edilizi, l'autorità comunale non è tenuta a verificare la legittimità o la sanabilità delle opere contestate essendo sufficiente, nella fase immediata di contrasto dell'abuso, rilevare l'assenza di titolo edilizio a supporto delle opere stesse.” (ex multis TAR Campania Napoli Sez. III, 06/04/2020, n. 1330)

Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che in assenza di una fine lavori sarebbe impossibile accertare l’abusività dell’opera.

La tesi è infondata.

E’ evidente che anche in assenza di una formale comunicazione di fine lavori sia sempre possibile accertarne l’abusività qualora questa emerga dal confronto con il titolo edilizio. Nella specie la sopraelevazione del muro rispetto alla quota assentita consente di apprezzarne la abusività.

Con il quarto motivo e il secondo motivo aggiunto i ricorrenti predicano l’illegittimità dell’ordine di demolizione in quanto non sarebbe stato preceduto dall’accertamento della possibilità di rimuovere la parte abusiva senza pregiudizio per la parte conforme.

Il motivo è infondato in diritto in quanto il previo accertamento dell’impossibilità di rimuovere la parte abusiva senza pregiudizio della parte conforme non costituisce requisito di legittimità dell’ordine di demolizione (TAR Campania, Napoli, VIII 18 giugno 2020 n. 2478)

In ogni caso la CTU ha evidenziato che la tecnica costruttiva utilizzata permette poter procedere con il taglio del manufatto sino all’altezza originaria prima dei lavori autorizzati nel 2000, e quindi nel caso a quota 3.00, senza che tale operazione possa arrecare nocumento al manufatto originario.

Anche il quinto motivo è infondato.

La realizzazione di opere abusive in zone soggette a vincolo impone ai sensi dell’art. 167, comma 1 e 2 d.lgs. 42/04 la demolizione; l’accertamento del danno ambientale è invece richiesto nel caso, che tuttavia, non ricorre nella specie di accertamento di compatibilità ambientale.

Infine si appalesa infondato il sesto motivo.

La repressione degli abusi edilizi, infatti, non richiede alcun accertamento dell’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, interesse che deve ritenersi sussistente in re ipsa.

Ne consegue l’infondatezza del mezzo.

In conclusione il ricorso si appalesa parzialmente fondato come precedentemente specificato.

Attesa la reciproca soccombenza parziale le spese possono essere compensate tra tutte le parti, salva la rifusione del contributo unificato versato dai ricorrenti, cui il Comune va ex lege condannato. Le competenze del verificatore restano a carico dei ricorrenti e del Comune nella misura del 50% per ciascuno, come liquidate in dispositivo. Entrambi, tuttavia, ne rispondono solidalmente per l’intero nei confronti del verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla l’atto impugnato nella parte in cui ingiunge la demolizione del muro per una quota eccedente i 69 cm, lo respinge nel resto.

Compensa le spese. Condanna il Comune alla rifusione del contributo unificato ai ricorrenti.

Condanna solidalmente il Comune ed i ricorrenti al pagamento delle spese di CTU che si liquidano in complessivi € 4296, 27 oltre IVA e accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere