TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 14, del 8 gennaio 2015.
Urbanistica. Il concetto di utilità del volume può divergere nelle valutazioni urbanistiche e in quelle paesistiche
Il concetto di utilità del volume può divergere nelle valutazioni urbanistiche e in quelle paesistiche. Ai fini urbanistici è utile il volume, o la superficie, che consuma gli indici edificatori. Si tratta quindi di un concetto esclusivamente giuridico, che può talvolta contrastare con la realtà di fatto, ad esempio, un osservatore può percepire un volume fuori terra che per la disciplina urbanistica non esiste, perché accessorio o tecnico, e al contrario non percepisce i volumi interrati, ma questi ultimi, in certi casi, devono essere computati negli indici edificatori. Ai fini paesistici è invece rilevante la percepibilità dell’opera come volume collocato in uno scenario. In questo senso si esprimono sia le direttive del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia la giurisprudenza. L’utilità del volume sotto il profilo paesistico non è quindi definibile solo in via astratta mediante categorie giuridiche, ma richiede anche l’accertamento in concreto di alcuni elementi materiali. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00014/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2013 REG.RIC.
N. 00552/2013 REG.RIC.
N. 00024/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2013, proposto da:
WALTER GANDORFER, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Bertelli, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Cattaneo 25;
contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
COMUNE DI GARGNANO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Asaro, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Moretto 31;
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2013, proposto da:
WALTER GANDORFER, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Bertelli, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Cattaneo 25;
contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
COMUNE DI GARGNANO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Asaro, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Moretto 31;
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2014, proposto da:
WALTER GANDORFER, MAGDALENA NEUMAYR, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Bertelli, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Cattaneo 25;
contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
COMUNE DI GARGNANO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Asaro, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Moretto 31;
per l'annullamento
(a) quanto al ricorso n. 63 del 2013:
- della nota del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 10413(Cat.6-Cl.3) del 25 settembre 2012, con la quale è stato comunicato il preavviso di diniego a proposito della certificazione di compatibilità ambientale per le opere abusive realizzate in via Quarcina (nuovo accesso carraio e opere collegate);
- del parere negativo della Soprintendenza prot. n. 0020065 del 21 settembre 2012, relativo alla sanatoria paesistica dell’accesso carraio;
(b) quanto al ricorso n. 552 del 2013:
- della nota del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 6613/2012(Cat.6-Cl.3)/2182 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato comunicato il diniego definitivo a proposito della certificazione di compatibilità ambientale per le opere abusive realizzate in via Quarcina (nuova tettoia al servizio di edificio residenziale esistente);
- del parere negativo della Soprintendenza prot. n. 0002532 del 18 febbraio 2013, relativo alla sanatoria paesistica della tettoia;
(c) quanto al ricorso n. 24 del 2014:
- della nota del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 1770/2013 del 16 luglio 2013, con la quale il Comune ha nuovamente respinto la domanda di sanatoria relativa alle opere realizzate in assenza di preventiva autorizzazione paesistica (nuovo accesso carraio con demolizione di muratura storica e realizzazione di muretti e pavimentazioni; nuova tettoia);
- dell’ordinanza del responsabile del Servizio Tecnico n. 2/2013 del 1 ottobre 2013, mediante la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive con rimessione in pristino;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza, e del Comune di Gargnano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Mediante contratto del 25 marzo 1983 il ricorrente Walter Gandorfer ha acquistato assieme alla moglie Magdalena Neumayr un edificio con terreno pertinenziale, situato in via Quarcina nel Comune di Gargnano.
2. L’area è attualmente classificata in zona BE (residenziale estensiva di completamento), ed è sottoposta a tre vincoli paesistici, il primo (introdotto dal DM 15 marzo 1958) relativo alle caratteristiche tradizionali dei luoghi, e gli altri due derivanti dal contesto ambientale ai sensi dell’art. 142 comma 1-b-f del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (inclusione nel perimetro del Parco Alto Garda Bresciano; inclusione nella fascia di 300 metri dalla sponda del lago).
3. In occasione di lavori di sistemazione del muro di cinta, necessari per evitare problemi alla viabilità di via Quarcina, il ricorrente ha fatto eseguire nel 2011, senza chiedere preventivamente l’apposito titolo edilizio né la relativa autorizzazione paesistica, alcuni interventi che hanno parzialmente modificato l’aspetto tradizionale dei luoghi. In particolare, il Comune ha accertato i seguenti lavori: (a) demolizione di circa 6,30 metri di muratura storica a lato di via Quarcina per la realizzazione di un accesso carraio; (b) costruzione nel giardino privato di una rampa curvilinea, pavimentata con lastre di pietra e acciottolato, lunga circa 13,50 metri e con una larghezza di circa 3,00 metri; (c) costruzione di due muri di contenimento della rampa, in calcestruzzo e pietrame; (d) prosecuzione della rampa mediante realizzazione di un viale carrabile, costituito da masselli autobloccanti in cemento, avente lunghezza pari a circa 19,80 metri e larghezza pari a circa 1,90 metri; (e) realizzazione di una rampa rettilinea all’interno del giardino, anche questa in masselli autobloccanti in cemento, avente lunghezza pari a circa 10,70 metri e larghezza pari a circa 1,98 metri, con murature di contenimento; (f) realizzazione di murature in pietrame e calcestruzzo a lato della scala esterna esistente. In conseguenza dei lavori di cui al punto (a), l’entrata alla proprietà è stata arretrata rispetto a via Quarcina, con la formazione di una piazzola sulla via pubblica.
4. Il ricorrente ha chiesto un permesso di costruire in sanatoria in data 13 febbraio 2012, ma la Soprintendenza, con nota del 21 settembre 2012, ha espresso parere vincolante negativo ai sensi dell’art. 167 comma 5 del Dlgs. 42/2004, affermando che la demolizione parziale del muro di contenimento di via Quarcina modificherebbe i caratteri qualificanti della viabilità storica, come definiti dalla Regione nella DGR 22 dicembre 2011 n. 9/2727. La Soprintendenza sottolinea che nel contesto paesistico del Comune di Gargnano, tra lotti agricoli e limonaie storiche, costituisce elemento tipico la presenza di strade lambite da alti muri di pietra continui e senza interruzioni. Quanto alle opere interne alla proprietà del ricorrente, i muretti e i viali con masselli autobloccanti in cemento sarebbero manufatti incongrui che, data la pendenza del terreno, modificano le caratteristiche dei luoghi in modo percepibile.
5. Sulla base del parere negativo della Soprintendenza il responsabile del Servizio Tecnico con nota del 25 settembre 2012 ha comunicato al ricorrente il preavviso di diniego di sanatoria.
6. Poco dopo, peraltro, il Comune con nota del responsabile del Servizio Tecnico del 23 novembre 2012 ha invitato la Soprintendenza a riconsiderare il proprio parere, sottolineando che l’arretramento del cancello e la formazione di una piazzola lungo via Quarcina corrisponde anche a un interesse pubblico. La strada, che serve numerose abitazioni, è infatti caratterizzata da un andamento tortuoso e, pur essendo a doppio senso di marcia, è molto stretta (in alcuni punti fino a 1,75 metri). È quindi impossibile il passaggio contemporaneo di due veicoli in direzioni opposte, e a causa delle murature che delimitano i bordi è impedito anche l’interscambio dei veicoli. In questa situazione, il mantenimento dello slargo davanti alla proprietà del ricorrente faciliterebbe il transito automobilistico, circostanza particolarmente utile nel caso di mezzi di soccorso o di servizio, e costituirebbe anche una tutela per quanti percorrono la strada a piedi.
7. La Soprintendenza non ha però modificato la sua posizione (v. parere negativo del 20 dicembre 2012). Di conseguenza, il Comune, con provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico di data 15 febbraio 2013 ha definitivamente negato la sanatoria per quanto riguarda l’accesso carraio e le opere collegate.
8. Contro la nota del Comune del 25 settembre 2012 e contro il parere della Soprintendenza del 21 settembre 2012, nonché contro gli atti presupposti e consequenziali, il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 19 dicembre 2012 e depositato il 17 gennaio 2013 (ricorso n. 63/2013). La tesi del ricorso è che la Soprintendenza avrebbe (i) frainteso l’oggetto del vincolo, che sarebbero le strade storiche e non i muri di cinta al servizio delle proprietà confinanti, (ii) dato una lettura non corretta dello stato effettivo dei luoghi, che presenterebbe in realtà numerose interruzioni nei muri di cinta, in corrispondenza degli accessi dei frontisti, (iii) invaso i poteri di regolazione della viabilità attribuiti al Comune in quanto ente proprietario della strada.
9. In data 22 giugno 2012 il ricorrente ha chiesto un permesso di costruire in sanatoria per una tettoia costruita abusivamente circa quindici anni prima. Si tratta di un manufatto pertinenziale avente superficie pari a 32,53 mq e altezza variabile da 2,40 a 2,90 metri, aperto su due lati, chiuso parzialmente sul terzo da un edificio, chiuso completamente sul quarto dal muro di cinta, e sostenuto da due pilastri in pietra (40x40 cm).
10. La Soprintendenza, con note del 14 ottobre 2012 e del 18 febbraio 2013, ha espresso parere vincolante negativo ai sensi dell’art. 167 comma 5 del Dlgs. 42/2004. Nella seconda nota, precisando la propria posizione in risposta alle osservazioni del ricorrente, la Soprintendenza afferma che la tettoia, anche se non rilevante sul piano urbanistico, costituirebbe volume utile ai fini paesistici.
11. Sulla base del parere negativo della Soprintendenza il responsabile del Servizio Tecnico con provvedimento del 20 febbraio 2013 ha comunicato al ricorrente il diniego definitivo di sanatoria.
12. Contro tale diniego e contro la nota della Soprintendenza del 18 febbraio 2013, nonché contro gli atti presupposti e consequenziali, il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 28 maggio 2013 e depositato il 21 giugno 2013 (ricorso n. 552/2013). Nel ricorso si sostiene che la Soprintendenza avrebbe applicato erroneamente, da un lato, l’art. 5 punto 6 delle NTA sulla definizione urbanistica di volume, e dall’altro la circolare ministeriale n. 33 del 26 giugno 2009, la quale contiene la definizione di volume e superficie utile ai fini dell’art. 167 comma 1-a del Dlgs. 42/2004.
13. In seguito il Comune, con nota del responsabile del Servizio Tecnico del 16 luglio 2013, ha nuovamente respinto al domanda di sanatoria sia per quanto riguarda l’accesso carraio e le opere collegate sia relativamente alla tettoia. Su questo presupposto, con ordinanza del responsabile del Servizio Tecnico n. 2/2013 del 1 ottobre 2013, il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino.
14. Questi ultimi provvedimenti sono stati impugnati dal ricorrente e dalla moglie con atto notificato il 6 dicembre 2013 e depositato il 7 gennaio 2014 (ricorso n. 24/2014). Le censure riprendono e sviluppano i motivi già esposti nei ricorsi precedenti.
15. Il Comune, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione di tutti e tre i ricorsi.
16. Questo TAR con ordinanza n. 50 del 24 gennaio 2014 ha disposto la riunione dei ricorsi. Tale decisione deve essere confermata in questa sede, vista sia la connessione soggettiva sia la necessità di interpretare in modo unitario la tutela paesistica per l’insieme delle opere abusive.
17. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Relativamente all’accesso carraio
18. L’individuazione dei muri in pietra che delimitano la via pubblica come elemento del paesaggio tutelato dal vincolo appare corretta. La strada stretta e tortuosa che si snoda sul pendio può essere percepita come elemento tradizionale del paesaggio solo in combinazione con i muri in pietra. Le stesse direttive regionali contenute nella DGR 22 dicembre 2011 n. 9/2727, nel definire al punto 2.1.1 la strada storica, precisano che in questa nozione rientrano “il manufatto viabile col piano di calpestio o rotabile, nonché le massicciate e i muri di sostegno e contenimento”. L’attenzione che la Soprintendenza pone ai muri situati al bordo della via pubblica appare quindi corretta, e certamente rientra nei poteri di tutela del vincolo paesistico.
19. La tesi della Soprintendenza non è invece condivisibile nella parte in cui applica ai muri storici una tutela che non è più paesistica ma monumentale. Nelle valutazioni di tipo paesistico la prospettiva ideale è quella di un osservatore che descrive uno scenario dove sono percepibili molti elementi connessi tra loro in modo coerente. Perché lo scenario sia preservato non è necessario che sia bloccata ogni innovazione, come se ciascun particolare costituisse un monumento a se stante. È invece sufficiente che le innovazioni siano marginali e realizzate con modalità costruttive poco impattanti, in modo che sia possibile diluirne e confonderne il significato nella visione d’insieme.
20. Se dunque la creazione di aperture e piazzole spezza certamente la continuità dei muri storici, la compatibilità paesistica di questi interventi non deve essere valutata dal punto di vista di chi percorre la via pubblica ma da quello di chi osserva da lontano. Inoltre non basta, per dare un giudizio negativo, che le innovazioni siano visibili su questa scala più ampia, ma occorre che siano oggettivamente percepibili come un’indebita intrusione. L’esame si sposta quindi sulle forme e sui colori, oltre che sulle dimensioni e sulla funzione dei nuovi manufatti.
21. A proposito della funzione, occorre stabilire se l’intervento persegua una finalità legittima, e se sia strettamente proporzionato a tale finalità. Nello specifico, la realizzazione dell’accesso carraio è dovuta all’esigenza dei privati di entrare con maggiore comodità nel proprio giardino. Si tratta di un’esigenza che normalmente può essere soddisfatta senza particolari limitazioni, purché non si ponga in contrasto con gli interessi pubblici della viabilità. Un simile contrasto non è però in concreto ipotizzabile, perché, al contrario, il Comune ha evidenziato, rivolgendosi alla Soprintendenza (v. nota del 23 novembre 2012), che la creazione di una piazzola aumenta la sicurezza della via pubblica, tanto per i veicoli quanto per i pedoni. Sul punto si può aggiungere che l’utilità collettiva della piazzola ne consente l’assimilazione alla viabilità sotto il profilo regolatorio: il Comune potrebbe quindi tutelare la connessione della piazzola con la via pubblica ordinando ai proprietari la rimozione di eventuali ostacoli o prescrivendo forme di manutenzione particolari, in modo da garantire un riparo ai pedoni e la possibilità di interscambio tra i veicoli in transito.
22. La coerenza tra interesse pubblico e interesse privato retroagisce sul giudizio estetico, rendendo tollerabile per l’osservatore anche l’inserimento di modifiche e ammodernamenti, a condizione che siano utilizzate tecniche costruttive non impattanti e vi sia una ricerca di continuità con l’esistente. Tra i dettagli che vengono accettati come normali anche all’interno di un paesaggio con caratteristiche tradizionali vi sono infatti le opere e gli adeguamenti strutturali che, senza uscire di scala e senza utilizzare colori e forme incompatibili con il contesto, introducono un maggiore livello di sicurezza e di comodità per coloro che vivono o lavorano nel territorio. Minore importanza rivestono i materiali, in quanto la sostituzione dei materiali preesistenti con altri più moderni e tecnologicamente performanti è del tutto ammissibile, qualora il risultato sul piano estetico crei l’impressione della continuità tra la parte antica e quella rimaneggiata.
23. In definitiva, il giudizio negativo sull’accesso carraio espresso dalla Soprintendenza appare il risultato di una difesa sproporzionata del vincolo paesistico. A maggior ragione, appare eccessiva e scollegata dal vincolo l’analisi delle opere di sistemazione del giardino. Si tratta in realtà di interventi che rendono più agevoli gli spostamenti all’interno della proprietà (e anche più sicuri: v. i masselli autobloccanti in cemento), senza però stravolgere l’aspetto dei luoghi. La resa estetica è certamente migliorabile attraverso integrazioni e mascherature, ma proprio perché l’insieme può essere ritoccato non vi sono i presupposti per una misura drastica quale la rimessione in pristino.
Relativamente alla tettoia
24. La Soprintendenza nella nota del 18 febbraio 2013 ha ribadito il parere negativo sulla tettoia qualificandola come volume utile ai fini paesistici, anche se non rilevante per la disciplina urbanistica. Questa tesi muove da un presupposto corretto (la distinzione tra le valutazioni urbanistiche e quelle paesistiche), ma non appare condivisibile nelle conclusioni.
25. Per la regolarizzazione di un abuso sotto il profilo urbanistico occorre stabilire se l’opera ricada nelle fattispecie previste dagli art. 36 e 37 del DPR 6 giugno 2001 n. 380: in caso affermativo si produce un effetto sanante retroattivo. Sotto il profilo paesistico, invece, non basta che l’opera sia urbanisticamente sanabile, ma è necessario che la stessa non costituisca volume o superficie utile ai sensi dell’art. 167 comma 1-a del Dlgs. 42/2004.
26. Il concetto di utilità del volume può divergere nelle valutazioni urbanistiche e in quelle paesistiche. Ai fini urbanistici è utile il volume (o la superficie) che consuma gli indici edificatori. Si tratta quindi di un concetto esclusivamente giuridico, che può talvolta contrastare con la realtà di fatto (ad esempio, un osservatore può percepire un volume fuori terra che per la disciplina urbanistica non esiste, perché accessorio o tecnico, e al contrario non percepisce i volumi interrati, ma questi ultimi, in certi casi, devono essere computati negli indici edificatori). Ai fini paesistici è invece rilevante la percepibilità dell’opera come volume collocato in uno scenario. In questo senso si esprimono sia le direttive del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (v. parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 0016721 del 13 settembre 2010) sia la giurisprudenza (v. TAR Brescia Sez. I 15 ottobre 2014 n. 1057; TAR Napoli Sez. VII 10 febbraio 2014 n. 930; TAR Torino Sez. II 17 dicembre 2011 n. 1310). L’utilità del volume sotto il profilo paesistico non è quindi definibile solo in via astratta mediante categorie giuridiche, ma richiede anche l’accertamento in concreto di alcuni elementi materiali.
27. Un contributo interpretativo è fornito dalla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26 giugno 2009, che qualifica come volume utile un manufatto costituito da parti chiuse, emergente dal terreno o dalla sagoma di un edificio preesistente, e in grado di ospitare qualsiasi destinazione d’uso ad eccezione dei locali tecnici. La suddetta circolare definisce anche la superficie utile, escludendo da questa categoria le strutture aperte su tre lati (come logge, balconi e portici) quando la superficie non superi il 25% dell’area di sedime del fabbricato a cui le stesse sono collegate. Le due nozioni interagiscono, in quanto la superficie utile costituisce un parametro per stabilire se il manufatto, pur non costituendo volume utile, sia comunque fuori scala rispetto al contesto.
28. Applicando questi criteri, la tettoia in esame non può essere considerata come volume utile ai fini paesistici per le seguenti ragioni: (a) pur avendo le caratteristiche di una nuova costruzione, si presenta aperta, in quanto il lato interamente chiuso coincide con il muro di cinta e quello parzialmente chiuso con un edificio preesistente; (b) la prossimità del muro di cinta comporta che l’unica visuale rilevante sia quella interna al giardino; (c) da questa visuale non è percepibile alcuna chiusura dello spazio a causa della tettoia; (d) l’ingombro della tettoia non è fuori scala, in quanto la sua superficie è pari a circa il 16% del sedime degli edifici di cui è pertinenza (v. relazione del geom. Franco Ghitti del 10 dicembre 2012).
Conclusioni
29. I ricorsi riuniti devono quindi essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
30. L’effetto conformativo di tale pronuncia comporta la riattivazione del procedimento di rilascio della sanatoria, con le seguenti precisazioni: (a) sotto il profilo urbanistico, il Comune dovrà stabilire l’importo della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 36 comma 2 del DPR 380/2001 per l’insieme delle opere realizzate abusivamente; (b) sotto il profilo paesistico, il Comune, sentita la Soprintendenza, dovrà stabilire l’importo dovuto a titolo di risarcimento ambientale ex art. 167 comma 5 del Dlgs. 42/2004 per l’insieme delle opere realizzate abusivamente; (c) la Soprintendenza conserva il potere di indicare gli interventi di mitigazione necessari per ridurre l’impatto paesistico delle suddette opere (di tali interventi si dovrà tenere conto nella graduazione del risarcimento ambientale). Per la conclusione del procedimento è fissato il termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza.
31. La complessità della vicenda consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio in tutti e tre i ricorsi.
32. I contributi unificati sono a carico delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115. Nei rapporti interni, la somma viene posta a carico del Comune nella misura dal 50%, e per il restante 50% a carico del Ministero e della Soprintendenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) conferma la riunione dei ricorsi n. 63/2013, 552/2013 e 24/2014;
(b) accoglie i ricorsi riuniti, come precisato in motivazione;
(c) compensa integralmente le spese di giudizio;
(d) pone il contributo unificato a carico, in solido, delle amministrazioni resistenti, con il riparto interno precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)