TAR Campania (NA) Sez. II n.5235 del 14 novembre 2016
Urbanistica.Natura ricognitiva della declaratoria di decadenza del permesso di costruire

La declaratoria di decadenza del permesso di costruire costituisce un provvedimento avente carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall'art. 15 comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire



Pubblicato il 14/11/2016

N. 05235/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04283/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 4283 del 2016, proposto dalla Moccia Conglomerati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Nocerino e Paolo Francesco Ambroselli, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;

contro

il Comune di Caivano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. 12961 del 20.06.2016 con il quale l’amministrazione comunale di Caivano ha rigettato l'istanza di proroga del permesso di costruire in variante n. 346 del 31 gennaio 2011 e di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


Considerato:

che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Moccia Conglomerati S.r.l. ha agito per l’annullamento del provvedimento prot. n. 12961 del 20 giugno 2016, con la quale l’amministrazione comunale di Caivano ha rigettato la domanda di proroga del permesso di costruire n. 401 del 31 gennaio 2011, presentata in data 25 febbraio 2016 e successivamente integrata in data 21 aprile 2016;

che avverso la determinazione impugnata parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere;

che il Comune di Caivano non si è costituito in giudizio per resistere al gravame;

che alla camera di consiglio del 25 ottobre 2016, fissata per la trattazione della domanda interinale avanzata dalla ricorrente, il Collegio ha valutato sussistenti i presupposti per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata, provvedendo agli avvisi ed adempimenti prescritti in conformità alle previsioni dell’art. 60 c.p.a.;

che il ricorso si palesa infondato;

che, ai fini che in questa sede rilevano, sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, la proroga del permesso di costruire “può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori”;

che l’istanza di proroga per un periodo di 36 mesi presentata in data 24 febbraio 2016 reca a proprio fondamento una asserita complessità dell’opera e ritardi accumulati sia per il rilascio delle autorizzazioni sismiche che per i ritrovamenti di reperti archeologici;

che, in disparte la genericità del riferimento alla complessità dell’opera, nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti e dallo stesso provvedimento gravato emerge che la ricorrente si è già giovata di consistenti proroghe rispetto al termine originario entro il quale i lavori avrebbero dovuto essere ultimati;

che, nello specifico, il permesso di costruire in variante n. 346 è stato rilasciato in data 31 gennaio 2011, in correlazione, secondo quando rappresentato dalla stessa parte ricorrente, delle modifiche resesi necessarie per tutelare i beni archeologici emersi nel corso degli scavi; tale circostanza, dunque, non può ritenersi sopravvenuta rispetto al rilascio del titolo edilizio de quo e, inoltre, la ricorrente si è giovata, nel lungo arco temporale intercorso dal rilascio del permesso di costruire in variante, anche della proroga di 24 mesi prevista dalla l. n. 98 del 2013;

che gli sviluppi fattuali della vicenda emergenti dalla documentazione in atti consentono di rilevare che le ragioni addotte a fondamento della domanda non sono idonee a costituire un valido giustificativo della proroga, come correttamente rilevato dall’amministrazione, in quanto incentrate su accadimenti risalenti nel tempo e già “assorbiti” dai pregressi differimenti nella conclusione dell’intervento;

che, pertanto, sebbene possa convenirsi con la ricorrente in merito alla inconferenza del riferimento ad asseriti inadempimenti degli obblighi convenzionalmente assunti, il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato pone a proprio fondamento l’assenza di elementi oggettivi, che era onere dell’interessata fornire, in merito alle circostanze che hanno precluso, non già rispetto al termine originario ma rispetto a tutto l’arco temporale avuto a disposizione, il completamento delle opere, non assumendo alcun rilievo la circostanza che la proroga della quale la società ha già beneficato sia stata disposta ex lege e non a seguito di una determinazione dell’ente;

che, infatti, la durata limitata nel tempo dei titoli edificatori costituisce un principio cardine dell'intero sistema della disciplina urbanistica. Si tratta, infatti, di una regola che risponde non solo all'esigenza di assicurare la realizzazione ordinata ed entro tempi certi delle trasformazioni assentite con il titolo edilizio, prevenendo situazioni di degrado legate alla presenza di costruzioni non ultimate, ma anche alla necessità di tutelare l'interesse pubblico a consentire quelle sole trasformazioni del territorio che corrispondono alle esigenze attuali della collettività, quali individuate dalla pianificazione urbanistica vigente. Esigenza, questa, che verrebbe irrimediabilmente frustrata dalla possibilità del protrarsi a tempo indeterminato dei lavori di realizzazione degli interventi edilizi, una volta che le trasformazioni assentite siano ritenute non più rispondenti all'interesse pubblico (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 maggio 2016, n. 864; nello stesso senso anche Id., 22 luglio 2015, n. 1764);

che, dunque, l'amministrazione ha adeguatamente considerato le circostanze dedotte escludendo, con esaustiva motivazione, la idoneità delle stesse ad assurgere ad evento oggettivamente impeditivo alla prosecuzione dell'edificazione con una determinazione immune dai vizi dedotti;

che declaratoria di decadenza del permesso di costruire costituisce un provvedimento avente carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall'art. 15 comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato in quanto infondato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in quanto l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Brunella Bruno        Claudio Rovis