TAR Puglia (LE) Sez. III n. 973 del 2 settembre 2020
Urbanistica.Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione                        

L’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione. Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi: a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (cfr. sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471; sez. IV, n. 1504/2015, cit.); b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento


Pubblicato il 02/09/2020

N. 00973/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02777/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2015, proposto da
Casalini Claudio, Casalini Lucio, Pezzuto Paola e Cutrì Anna Consiglia, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Caforio e Lucia Chidichimo, domiciliati presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Squinzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imeratore,16;

per l'annullamento:

- della nota prot. n. 9819 dell’1 giugno 2015 del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Squinzano, notificata in data 15 settembre 2015, avente ad oggetto “prat. edilizia n. 245/2006 P.d.C. n. 4683/2007 - adeguamento del contributo di costruzione art. 16 D.P.R.n.380/2001- determinazione importo definitivo - recupero conguaglio - comunicazione avvio procedimento”;

- ove occorra, della deliberazione del Consiglio Comunale di Squinzano n. 11/2008 e della deliberazione Commissariale del Comune di Squinzano n. 198 del 5 dicembre 2012;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale;

- e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a non corrispondere al Comune di Squinzano l'ulteriore importo a titolo di aggiornamento del contributo di costruzione a suo tempo integralmente versato, in riferimento al permesso di costruire n. 4683 del 28 maggio 2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Squinzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 commi 5 e 6 D.L. n. 18/2020;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2020 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti espongono quanto segue:

- Con atto notarile del 23.12.2002, redatto dal notaio Dott. Resta di Squinzano, acquistavano la proprietà di un capannone ad uso deposito sito in Squinzano alla Via Maggi della superficie di mq. 180 circa.

- Successivamente, gli stessi presentavano istanza al Comune di Squinzano al fine di ottenere un permesso di costruire per la demolizione, ristrutturazione parziale e ampliamento del fabbricato esistente per quattro civili abitazioni.

- Con nota prot. n. 7674 del 19.04.2007 del Settore Tecnico e Servizio Urbanistico, gli veniva comunicato l'importo del contributo concessorio dovuto per il rilascio del permesso di costruire richiesto, corrispondente alla somma di € 10.492,53, così determinata: a) per quota parte incidenza spese di urbanizzazione (St.=Mq. 98,44 x E 11,61 + Mq 409,25 x 13,06 € 6.487,69); b) per quota incidenza del costo di costruzione € 4.004,84.

- Ottemperato integralmente all'onere di pagamento nei termini richiesti, il Comune di Squinzano rilasciava il permesso di costruire n. 4683 del 28.05.2007 (prat. edilizia n. 245/2006).

1.1. Avverso la nota epigrafata, notificata in data 15.09.2015, con la quale il Settore Tecnico - Servizio Urbanistico del Comune di Squinzano richiedeva il pagamento di un'ulteriore somma, pari ad 3.814,40, in seguito all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione ex art. 16 D.P.R. n. 380/2001, sono insorti i ricorrenti con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito sintetizzate:

I. Violazione e falsa applicazione art. 16 D.P.R. n. 380/2001 - Violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi, "tempus regit actum", ragionevolezza e tutela dell'affidamento -Violazione delle norme e dei principi in materia di oneri per il rilascio di titoli edilizi relativi ad interventi ricompresi in piani attuativi - Eccesso di potere per contraddittorietà falsa ed erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione illogicità - Incompetenza - Violazione e falsa applicazione D. Lgs. n. 267/2000. Contraddittorietà e irrazionalità dell'azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies Legge n. 241/1990 - Violazione dei principi in materia di autotutela - Erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione - Eccesso di potere per sviamento dell'atto dalla funzione tipica.

Contraddittorietà con provvedimenti precedenti. Contraddittorietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa.

II. Violazione di legge: art.16 D.P.R.n.380/2001.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies Legge n. 241/1990 - Violazione dei principi in materia di autotutela - Erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione - Eccesso di potere per sviamento dell'atto dalla funzione tipica - Violazione del principio del legittimo affidamento.

1.2. In data 12.12.2015, si è costituito in giudizio il Comune di Squinzano eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

1.3.Con ordinanza istruttoria del 1° agosto 2019, n. 1391, questa Sezione, rilevata la necessità di disporre incombenti istruttori, ordinava alla Regione Puglia di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso indicando se la stessa avesse o meno definito (oltre ai criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione), anche i parametri relativi agli oneri di urbanizzazione, al 31 dicembre 2006 (cioè, precedentemente al rilascio del permesso di costruire n. 4683 del 28 maggio 2007), nonché osservava “che, con recente sentenza (16 gennaio 2019, n. 397), la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che <<4.4.1) In effetti è ben vero che, con più risalente orientamento, è stato (ri)affermato che “il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, e quindi per entrambe le componenti, è determinato e liquidato all’atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi, peraltro in mancanza dell’inserimento nel permesso di costruite di una clausola che ne riservi la rideterminazione…che l’Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all’aggiornamento delle due componenti” (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1504, che richiama le precedenti sentenze n. 3009 e n. 3010 del 12 giugno 2014; nello stesso senso vedi Sez. IV, 22 maggio 2017, n. 2369 e 13 luglio 2017, n. 2881, ancorché relative a fattispecie peculiari di specifica convenzione urbanistica con previsione di realizzazione diretta di opere urbanizzative)>>, si è così testualmente espressa:

<<4.4.2) Sennonché la riaffermazione ovvia del principio non esclude che le due componenti debbano essere liquidate con riferimento ai parametri già definiti in sede regionale al 31 dicembre dell’anno precedente al rilascio del titolo edilizio e siano assoggettate all’adeguamento annuale secondo indici ISTAT, volti all’attualizzazione della loro misura in funzione della variazione relativa, secondo quanto chiarito con le sentenze di questa Sezione n. 2821 del 12 giugno 2017 e n. 4515 del 27 settembre 2017, che, in base alla piana esegesi coordinata della disposizione statale e regionale hanno evidenziato “l’immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione”, assimilando la rideterminazione alla correzione di errore di calcolo (“perché non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l’esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente, perché in entrambe le ipotesi l’ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l’onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere”: così la sentenza n. 2821/2017), oppure, e forse più esattamente, riconducendola a mera “rettifica della misura del contributo, riportandolo a quanto effettivamente dovuto sulla base di già adottate e vigenti disposizioni regionali” che, in quanto svolta entro il termine prescrizionale, “… non solo è legittima, ma è, anzi, doverosa per la Pubblica Amministrazione” (in tal senso la sentenza n. 4515/2017)”

Con successiva ordinanza del 27.2.2020 n. n.264/2020 la Sezione ha reiterato i suindicati incombenti istruttori.

1.4. La Regione Puglia, con nota depositata in data 09.03.2020, ha rilevato quanto segue:

“In riferimento al quesito posto con l'Ordinanza in oggetto si evidenzia che la Regione Puglia, per quanto riguarda i costi di costruzione, calcolati secondo le modalità del Titolo IV della L.R. 6/79, si è determinata fissando i limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata con i seguenti atti deliberativi: D.G.R. n.5336 del 12/11/1996; D.G.R. n.8123 del 27/12/1996; D.G.R. n.1996 del 28/12/2000; D.G.R. n.814 del 5/06/2003; D.G.R. n.449 del 4/04/2006; D.G.R. n.2268 del 26/11/2008; D.G.R. n.1988 del 4/11/2019; Pertanto alla data del 31/12/2006, i limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, che sono il riferimento per il calcolo dei costi di costruzione per i nuovi edifici sono stati sanciti con D.G.R. n.449 del 4/04/2006.

La L.R. n. 1/2007 all'art.2 - Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ha stabilito:

"1. Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l’edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2006, n. 449 (Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia residenziale agevolata), ossia pari a euro 594,00/mq.

2. I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l’edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione” di cui all’allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco.

3. In assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l’adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno".

Per quel che riguarda i parametri relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si rappresenta che, ai sensi del Titolo III della legge regionale n.6 del 1979 e ss.mm.ii, sono i Comuni a stabilire l'incidenza degli stessi sulla base della tabella parametrica individuata con la medesima legge”.

1.5. All’udienza del 21 luglio 2020, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Preliminarmente, rileva il Collegio che sussiste la giurisdizione (esclusiva) dell’adito T.A.R., ex art. 133 primo comma lettera f) c.p.a., poiché l’oggetto del giudizio (che verte su “atti paritetici” della P.A. in materia edilizia) è, anzitutto ed essenzialmente, costituito dall’accertamento del (preteso) diritto dell’Amministrazione Comunale resistente (e del correlativo obbligo degli interessati) al versamento di un “conguaglio” sul contributo di costruzione correlato al rilascio del permesso di costruire n. n. 4683 del 28 maggio 2007.

Ciò è legato alla peculiare natura giuridica del contributo concessorio che, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 12) costituisce “un'obbligazione giuridica di tipo pubblicistico comprendente oneri di urbanizzazione e costo di costruzione” che “nasce con il rilascio della concessione edilizia” e non ha carattere tributario ma è “definibile come corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore”.

2.1. Trattandosi di atti paritetici, sottratti al regime dei provvedimenti autoritativi della P.A., non può neppure accogliersi l’eccezione, sollevata dalla difesa civica, di inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso una mera comunicazione di avvio del procedimento, vertendo l’azione essenzialmente sull’accertamento, o meno, del diritto della P.A resistente a pretendere il conguaglio del contributo di costruzione, determinato al momento del rilascio del permesso di costruire.

2.2. Insomma, si è in presenza di un atto paritetico della P.A. immediatamente lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti (che, infatti, indicata esplicitamente la possibilità di ricorso al T.A.R.).

3. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

3.1. Secondo l’orientamento già espresso da questo Tribunale (T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce, n. 156/2018) e confermato dal Consiglio di Stato, “Le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali …, hanno carattere eventuale e non condizionano l'immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione. Tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale; in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione», inoltre, «[...] l'ipotesi ora in discussione è assimilabile all'errore di calcolo, perché non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l'esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente, perché in entrambe le ipotesi l'ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l'onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere» (Consiglio di Stato n. 2821/2017).

Di recente, tali principi sono stati confermati dal Consiglio di Stato, che nella sua veste più autorevole ha affermato che: “Gli atti con i quali la p.a. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio. La p.a., nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza” (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 12/18).

Alla stregua dei principi sopra riportati, resta escluso che la determinazione e richiesta dei contributi di costruzione debbano avvenire "una tantum" al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l'eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell'ordinario termine di prescrizione decennale, e ferma restando la necessità (rispettata nel caso di specie) di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire.

3.2. Ciò premesso, l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione.

Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi:

a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (cfr. sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471; sez. IV, n. 1504/2015, cit.);

b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n. 6033/2012; Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 12 giugno 2017, n. 2821).

Il citato art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che “L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni”, in relazione a una serie di indicatori tipizzati (comma 4); in mancanza di definizione delle tabelle parametriche regionali e fino alla definizione delle tabelle stesse, “i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale” (comma 5), come del pari “Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale” (comma 6).

Il costo di costruzione per i nuovi edifici, invece, “è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457…... Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)…”.

Nella Regione Puglia, l’art. 2 (“Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”) della Legge Regionale 1° febbraio 2007, n. 1, con riferimento al costo di costruzione, stabilisce, poi, che:

<<1. Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l’edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con Delib. G.R. 4 aprile 2006, n. 449 (Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia residenziale agevolata), ossia pari a euro 594,00/mq.

2. I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l’edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione” di cui all’allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco.

3.In assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l’adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno>>.

3.3.Dall’esegesi coordinata delle sopra riportate disposizioni statali e regionali, si evince (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, cit., 27 settembre 2017, n. 4515):

- che <<il potere di determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici è attribuito alle Regioni e che, qualora queste ultime non vi provvedano ovvero nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, “il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”>>;

- che, <<nella Regione Puglia, inoltre, al costo di costruzione, ragguagliato a quello previsto per l’edilizia residenziale pubblica, i Comuni “hanno facoltà” di applicare, in aggiunta al costo base determinato dalla Regione, “eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco”>>;

- e che, <<qualora i Comuni non esercitino tale “facoltà” (e non obbligo) - in data antecedente a quella del rilascio del titolo edilizio, e senza possibilità di applicazione retroattiva - il contributo dovuto per costo di costruzione resta commisurato a quello definito dalla Regione, eventualmente incrementato, sussistendone i presupposti, mediante applicazione dell’indicato indice ISTAT>>.

Di conseguenza:

“a) i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente;

b) le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali (nella specie: art. 1, comma 2, della legge regionale n. 1/2007), hanno carattere eventuale e non condizionano l’immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione; tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale; in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, cit., 12 giugno 2017, n. 2821).

In applicazione delle suindicate coordinate normative, questa Sezione, è dell’avviso meditato (Cfr. fra le ultime, sentenza n. 609/2020, i cui principi possono in questa sede essere integralmente confermati) che si debba opportunamente tenere distinta la disciplina relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione da quella relativa alla determinazione dei costi di costruzione.

“Con riguardo alla prima, la giurisprudenza di questo Tribunale ha già chiarito che “una volta che la determinazione degli oneri concessori sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigenti all'epoca del rilascio del permesso di costruire, è illegittima la pretesa dell'Amministrazione di addossare al titolare del permesso edilizio rilasciato anni prima l'ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento; d'altro canto la convenienza a realizzare o non l'intervento edilizio non può prescindere da una valutazione degli oneri concessori quale significativa componente dei costo complessivo, per cui, un adeguamento del contributo ex post si tradurrebbe in un'alea insopportabile per chi, ove a conoscenza di un diversa e maggiore entità del contributo, si sarebbe magari astenuto dall'iniziativa economica intrapresa” (così T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 22 ottobre 2015, n.3004).

Ne consegue che le delibere comunali di adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono trovare applicazione esclusivamente "per i permessi rilasciati a far tempo dall'epoca di adozione dell'atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore" (così già T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 48).

Ciò discende, oltre che dal disposto del citato art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, dai principi generali in materia di obbligazioni e, segnatamente, di buona fede oggettiva, che impediscono al creditore di pretendere maggior somme che presupponevano la diligente attivazione delle proprie prerogative (quale l’aggiornamento delle tabelle di calcolo).

Detto orientamento è stato recepito dall’Adunanza Plenaria nella già richiamata pronuncia n. 12 del 30 agosto 2018. Il Supremo Consesso, dopo aver affermato che il carattere paritetico del rapporto “non esclude la doverosità della rideterminazione quante volte la pubblica amministrazione si accorga che l'iniziale determinazione degli oneri di urbanizzazione sia dipesa da un'inesatta applicazione delle tabelle o anche da un semplice errore di calcolo” ha ribadito fermamente che, a tutela dell’affidamento che il privato deve potere nutrire in ordine all’operato dell’Amministrazione, “il Comune ha l'obbligo di adoperarsi affinché la liquidazione del contributo di costruzione venga eseguita nel modo più corretto, sollecito, scrupoloso e preciso, sin dal principio”.

È, quindi, da escludere che il Comune resistente possa giustificare una richiesta di integrazione di quanto già versato a titolo di oneri di urbanizzazione sulla scorta dell’esigenza di porre rimedio, a posteriori, ad una propria condotta inadempiente.

Un diverso regime di liquidazione trova applicazione, come anticipato, con riguardo ai costi di costruzione.

Sul punto il Supremo Consenso della Giustizia Amministrativa ha avuto modo di precisare, pronunciandosi su un casus a cui era applicabile la normativa regionale pugliese, che, in base a quanto stabilito dall’ art. 16 comma 9 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm., “i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente”, mentre “le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali (nella specie: art. 1, comma 2, della legge regionale n. 1/2007), hanno carattere eventuale e non condizionano l’immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione”. Muovendosi da siffatte premesse si è ritenuto che “il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione” rispetto “al costo-base fissato con atto regionale” (così Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2017 n. 2821)”.

3.4. Nella specie, l’atto paritetico impugnato richiede la somma di € 3.814,40 a titolo di adeguamento dell’importo corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione, riconoscendo invece la congruità della somma di € 1.455,40 (già versata) per il costo di costruzione, in violazione dei principi innanzi indicati, secondo i quali deve ritenersi l’illegittimità dell’applicazione retroattiva dei parametri utili per la determinazione degli oneri urbanizzazione, una volta che questi siano stati determinati secondo la disciplina vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, in applicazione del principio “tempus regit actum”.

3.5 In definitiva, il ricorso deve essere accolto e va, conseguentemente, accertato e, per l’effetto, dichiarato il diritto dei ricorrenti a non corrispondere al Comune di Squinzano l'ulteriore importo richiesto a titolo di aggiornamento del contributo concessorio a suo tempo integralmente versato, in riferimento al permesso di costruire n. 4683 del 28 maggio 2007.

Le spese processuali, come liquidate in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e devono essere integralmente poste a carico del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Squinzano, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dei ricorrenti, della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 luglio 2020, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Anna Abbate, Referendario