TAR Toscana (FI) Sez. III n.1733 del 26 ottobre 2012
Urbanistica. Recinzione con rete metallica e permesso di costruire.

Non è necessario il permesso di costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno e senza muretto di sostegno. Entro tali limiti, infatti, la recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “ius excludendi alios”, e non comporta di norma trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, a differenza di altre e diverse ipotesi in cui la recinzione stessa non assume solo la funzione ora descritta ma dà luogo ad una trasformazione ulteriore mediante installazione di elementi non strettamente necessari alla sua primaria funzione, quali, ad esempio, un muretto di sostegno in calcestruzzo lungo tutto il perimetro. Tale conclusione deve ritenersi applicabile anche ai relativi cancelli, che ugualmente, se inseriti nella recinzione in semplice rete, non dà luogo a trasformazione urbanistica tale da richiedere il permesso di costruire. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01733/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01135/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Paoli Sergio, Miliani Sandro, Francalanci Carla, Ceccherelli Varo, Tonini Maurizia, Bartolini Leandro e Benelli Gianna, rappresentati e difesi dall'avv. Simone Nocentini, ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro

Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t.;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t.;

per l'annullamento

del provvedimento del 12.04.2005 del Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed Ambiente del Comune di Piombino di diniego dell'istanza di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 140 L.R.T. n. 1/2005 per l'esecuzione di una recinzione in loc. Fabbricciane; nonchè di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorchè incognito, ed in particolare, ove occorrer possa, della nota del 29.04.2005 del Responsabile del procedimento avente ad oggetto "comunicazione avvio di procedimento amministrativo per opere abusive ubicate in loc. Fabbricciane"; della nota dell'8.06.2005 del Responsabile del procedimento avente ad oggetto "revoca di comunicazione di avvio di procedimento amministrativo in atti protocollo 11433 del 29.04.2005 Opere abusive in località Fabbricciane"; del parere istruttorio dell'11.04.2005; della relazione e della proposta di provvedimento dell'11.04.2005; delle incognite n.t.a. del P.R.G. che impedirebbero la realizzazione delle recinzioni nell'area di proprietà dei ricorrenti;

Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 10 giugno 2010 proposti per l'annullamento, previa sospensiva, dell'esecuzione:

del provvedimento in data 21 aprile 2010 prot. n. 04/027640 del Dirigente del Settore programmazione Territoriale ed Economica del Comune di Piombino con il quale è stato comunicato ai ricorrenti che dal giorno 24 maggio 2010 l’Amministrazione avrebbe preso temporaneamente possesso dell’area di loro proprietà sita in loc. Fabbricciane al fine di procedere coattivamente alla demolizione di una recinzione e di due cancelli in ferro presenti sulla medesima; di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché incognito, ed in particolare, ove occorrer possa, in parte qua della delibera n. 125 in data 16 aprile 2010 della Giunta Comunale di Piombino avente ad oggetto“Approvazione del 2° elenco di demolizioni coattive ai sensi dell’articolo 41 del DPR 6 giugno 2001 n° 380”, della comunicazione prot. n. 20398 in data 20.5.2005 degli istruttori di vigilanza edilizia del Comune di Piombino;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori V. Chierroni delegato da S. Nocentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Si espongono i fatti così come riferiti nell’atto introduttivo del presente giudizio e nel ricorso per motivi aggiunti.

Gli odierni ricorrenti sono comproprietari di un unico appezzamento di terreno agricolo posto in Comune di Piombino, loc. Fabbricciane, censito al Catasto Terreni al Foglio 13 Particelle 467 e 468.

Con ordinanza n. 31142 del 16 novembre 2004, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Ambiente del Comune di Piombino ingiungeva la demolizione di una serie di manufatti presenti sul terreno in questione, in quanto sprovvisti del relativo titolo edilizio.

I ricorrenti ottemperavano all’ordine dell’amministrazione comunale, provvedendo a rimuovere i manufatti contestati, ad eccezione di una recinzione e di due cancelli, necessari per impedire l’accesso indiscriminato al fondo di loro proprietà.

Per tali manufatti i ricorrenti presentavano in data 16 febbraio 2005 istanza di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 140 LRT n. 1/2005.

Con provvedimento del 12 aprile 2005 la suindicata istanza veniva respinta per “contrasto con le N.T.A. del vigente P.R.G., che ammette esclusivamente delimitazioni per le corti delle abitazioni esistenti e delle relative pertinenze”.

Successivamente, con nota in data 29 aprile 2005, il Comune comunicava l’avvio del procedimento amministrativo per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 135, comma 1, LRT n. 1/2005; poi, con nota in data 8 giugno 2005, lo stesso Comune revocava detta pregressa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto i manufatti in questione, citati nell’ingiunzione del novembre 2004, farebbero parte di “complessive 12 opere abusive aventi reciproco rapporto di funzionalità e unitariamente soggette a permesso di costruire”, e comunicando quindi che per i medesimi sarebbe stato in corso il procedimento di cui all’art. 132 LRT n. 1/2005.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio sono stati quindi impugnati sia il diniego di sanatoria del 12 aprile 2005, che ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ed in particolare, ove occorrer possa, le suindicate note del 29 aprile e dell’8 giugno 2005, il parere istruttorio dell'11 aprile 2005, la relazione e la proposta di provvedimento dell'11 aprile 2005, e le incognite n.t.a. del P.R.G. che impedirebbero la realizzazione delle recinzioni nell'area di proprietà dei ricorrenti.

Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:

1) “Violazione art. 10 bis legge 7 agosto 1990 n. 241 testo vigente. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta”, in quanto sarebbe stata omessa la comunicazione dei c.d. “motivi ostativi”;

2) “Violazione e/o falsa applicazione art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, artt. 84 e 140 legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Violazione regolamento interventi in aree agricole frazionate (sottozone E6) del Comune di Piombino. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di motivazione, travisamento, carenza dei presupposti”, in quanto il Comune avrebbe dovuto espressamente indicare quali norme del PRG osterebbero al rilascio della richiesta sanatoria; inoltre, anche ove esistenti, eventuali n.t.a. del PRG che impedissero la realizzazione di recinzioni come nel caso di specie sarebbero illegittime e come tali da annullare e/o da disapplicare, essendo elemento indefettibile del diritto di proprietà lo ius excludendi alios; ciò sarebbe, altresì, confermato dal fatto che anche sotto il profilo edilizio la realizzazione di recinzioni risulterebbe sostanzialmente “attività libera”, come sarebbe confermato dal fatto che gli artt. 78 e 79 della L.R.T. n. 1/2005 non disciplina tali manufatti; peraltro, l’area su cui insistono i manufatti oggetto di sanatoria sarebbe classificata dal vigente PRG come “area agricola frazionata-sottozona E6”, e come tale disciplinata da apposito regolamento, che all’art.7 consentiva e consente la presenza di recinzioni perimetrali e di cancelli in tali zone, cioè di manufatti identici a quelli per cui è causa;

3) “Violazione e/o falsa applicazione art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241, artt. 78, 79, 80, 132 e 135 legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, travisamento, errore di fatto, contraddittorietà”, in quanto dall’illegittimità dell’impugnato diniego di sanatoria discenderebbe anche quella degli atti successivamente inviati ai ricorrenti dall’amministrazione comunale, vale a dire la comunicazione di avvio del procedimento del 29 aprile 2005, nonché del provvedimento di revoca della medesima in data 8 giugno 2005; tali ultimi provvedimenti risulterebbero, peraltro, illegittimi anche per vizi propri, in quanto la realizzazione di una recinzione e di cancelli risulterebbe “attività libera”, giacchè non espressamente ricompresa nelle norme di cui agli artt. 78 e 79 della LRT n. 1/2005; ove comunque per detti manufatti, ed in particolare per le recinzioni, fosse necessario un qualunque titolo abilitativo, lo stesso non avrebbe potuto che essere quello di cui all’art. 79 della LRT n. 1/2005 (d.i.a.), con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 135, comma 1, della medesima legge, come indicato nella comunicazione di avvio del procedimento del 29 aprile 2005, e non già quella di cui all’art. 132 della LRT n. 1/2005 cui fa riferimento la nota dell’8 giugno 2005.

A cinque anni di distanza i ricorrenti ricevevano il provvedimento in data 21 aprile 2010 prot. n. 04/027640, con cui il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ed Economica del Comune di Piombino comunicava loro che dal giorno 24 maggio 2010 l’amministrazione avrebbe preso temporaneamente possesso dell’area di loro proprietà al fine di procedere coattivamente alla demolizione della recinzione e dei due cancelli in ferro in questione.

Quanto sopra in forza del fatto che detti manufatti sarebbero comunque inseriti nell’elenco di cui all’ordinanza di demolizione n. 31142 del 18 novembre 2004, come anche si evince dall’allegato di cui alla delibera G.M. n. 125 del 16 aprile 2010 avente ad oggetto “Approvazione del 2° elenco di demolizioni coattive ai sensi dell’articolo 41 del DPR 6 giugno 2001 n° 380”,

Con ricorso per motivi aggiunti sono stati, quindi, impugnati sia il suindicato provvedimento del 21 aprile 2010, che ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ed in particolare, ove occorrer possa, la suindicata delibera di G.M. in parte qua, e la comunicazione prot. n. 20398 del 20 maggio 2005 degli istruttori di vigilanza edilizia del Comune di Piombino.

Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:

1) “Illegittimità derivata”, in quanto gli atti impugnati sarebbero meramente consequenziali a quelli già oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio, ed in particolare dell’impugnato diniego di sanatoria ex art. 140 LRT n. 1/2005;

2) “Violazione artt. 132, 135 e 140 legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza dei presupposti, illogicità manifesta”, in quanto, ferma restando l’illegittimità della sanzione demolitoria per i manufatti in questione, trattandosi di opere che per le loro caratteristiche non necessiterebbero di permesso di costruire, la presentazione dell’istanza di sanatoria il 16 febbraio 2005 relativa a dette opere avrebbe comunque privato di ogni efficacia l’ordine di demolizione del 16 novembre 2004;

3) “Violazione e/o falsa applicazione art. 21-bis legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 132 legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta”, in quanto la nota da ultimo inviata dal Comune di Piombino, contrariamente a quelle precedenti, non risulterebbe inviata né alla Sig.ra Benelli Gianna, né alla Sig.ra Tonini Maurizia, con conseguente illegittimità e, comunque, inefficacia della medesima quanto meno nei confronti delle citate comproprietarie dell’area e dei manufatti di cui si discute;

4) “Violazione e/o falsa applicazione artt. 78, 79, 80, 132, 135 legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti”, in quanto, stante la “rilevanza” dei manufatti di cui si discute (recinzione con paletti infissi nel terreno e rete metallica plastificata oltre a due cancelli in ferro), mai avrebbe potuto essere disposta la demolizione dei medesimi.

2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato impugnato il provvedimento del 12 aprile 2005 con cui è stata respinta l’istanza di attestazione di conformità ex art. 140 LRT n. 1/2005 della recinzione – di cui costituiscono parte integrante due cancelli in ferro -di un appezzamento di terreno di proprietà dei ricorrenti,“realizzata con rete plastificata sorretta in parte da pali in cemento ed in parte da paletti in ferro”, come si legge nella relazione tecnica allegata all’istanza e come risulta dalla documentazione fotografica prodotta a corredo della medesima.

Trattandosi di provvedimento avente carattere vincolato, non è invocabile (primo motivo di ricorso) la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

Né è fondatamente sostenibile che i manufatti in questione rientrino nelle c.d. attività libere sul presupposto che né l’art. 78 ( “Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire”), né l’art. 79 ( “Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell’attività”) della L.R.T. n. 1/2005 disciplinino tali manufatti.

Infatti, dal quadro normativo delineato dalla citata legge regionale, nella versione in vigore ratione temporis, emerge che l’attività edilizia libera, cioè non soggetta a onere di richiesta di titolo o di comunicazione di inizio di attività, è disciplinata dall’art. 80 - il cui contenuto ricalca sostanzialmente quello dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 – il quale prevede che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, ancorchè attuati a mezzo di opere edilizie, gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli concernenti l’eliminazione delle barriere architettoniche e quelli relativi ad opere temporanee.

Trattasi di una disposizione avente carattere eccezionale, e come tale di stretta interpretazione, derogatoria della regola generale che impone l’assoggettamento dell’attività edilizia, a seconda dei casi, al rilascio del permesso di costruire ovvero dalla denuncia di inizio di attività.

E, pertanto, non risultando i manufatti per cui è causa inclusi tra quelli contemplati dal citato art. 80, per essi opererà il regime ordinario, che impone l’acquisizione di apposito titolo per lo svolgimento dell’attività edilizia.

In particolare, secondo la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, non è necessario il permesso di costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno e senza muretto di sostegno (ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. II, 7 marzo 2006, n. 533; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 4 luglio 2007, n. 6458; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 26 gennaio 2007, n. 82). Entro tali limiti, infatti, la recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “ius excludendi alios”, e non comporta di norma trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, a differenza di altre e diverse ipotesi in cui la recinzione stessa non assume solo la funzione ora descritta ma dà luogo ad una trasformazione ulteriore mediante installazione di elementi non strettamente necessari alla sua primaria funzione, quali, ad esempio, un muretto di sostegno in calcestruzzo lungo tutto il perimetro (ex multis, T.A.R. Basilicata Potenza, 19 settembre 2003, n. 897; T.A.R. Liguria, Sez. I, 11 settembre 2002, n. 961; TAR Toscana, Sez. I, 26 marzo 2009, n. 521; TAR Toscana, Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 1532).

Tale conclusione deve ritenersi applicabile anche ai relativi cancelli, che ugualmente, se inseriti nella recinzione in semplice rete, non dà luogo a trasformazione urbanistica tale da richiedere il permesso di costruire (cfr., TAR Lombardia, Brescia, n. 574/2011; TAR Campania, sez. VII, n. 1222/2009; TAR Lazio, sez. II, n. 8777/2008).

Ciò premesso, il profilo di doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, concernente il difetto di motivazione, è fondato e assorbente di ogni altro.

Infatti, nel caso di specie non è stata indicata alcuna disposizione espressamente ostativa alla realizzazione degli interventi per cui è causa, contravvenendo ad un principio generale, che regge la materia edilizia, in base al quale il diniego del rilascio del titolo autorizzatorio necessita di una motivazione esplicativa delle ragioni impeditive, da individuarsi nel contrasto tra quanto richiesto e specifiche norme urbanistico-edilizie, esplicitamente enunciate.

Il ricorso introduttivo va, pertanto, accolto, con assorbimento dei motivi non esaminati, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Va, infatti, evidenziato che, per effetto dell’accoglimento del gravame, deve essere annullato il solo diniego di sanatoria e non anche le note del 29 aprile 2005 e dell’8 giugno 2005, e gli ulteriori atti più avanti indicati, impugnati in via di mero subordine (“ove occorrer possa”) – impugnativa che sarebbe risultata, peraltro, inammissibile, trattandosi di atti endoprocedimentali, sprovvisti come tali di autonoma lesività - per cui resta sicuramente assorbita anche la censura di cui al terzo motivo di ricorso.

3. Con il ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10 giugno 2010, è stato impugnato il provvedimento del 21 aprile 2010 prot. n. 04/027640 - con il quale è stato comunicato ai ricorrenti che dal giorno 24 maggio 2010 l’Amministrazione avrebbe preso temporaneamente possesso dell’area di loro proprietà sita in loc. Fabbricciane al fine di procedere coattivamente alla demolizione di una recinzione e di due cancelli in ferro presenti sulla medesima – nonché, in via di mero subordine (“ove occorrer possa”), gli ulteriori atti indicati in epigrafe.

Il provvedimento impugnato veniva adottato in forza del fatto che detti manufatti sarebbero comunque inseriti nell’elenco di cui all’ordinanza di demolizione n. 31142 del 18 novembre 2004.

Il profilo di doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che la presentazione dell’istanza di sanatoria il 16 febbraio 2005 relativa alle opere per cui è causa avrebbe privato di ogni efficacia l’impugnato ordine di demolizione del 16 novembre 2004, è fondato e assorbente di ogni altro.

Infatti, la presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, rende inefficaci gli atti sanzionatori precedentemente assunti (TAR Lombardia, Milano, II, 11/3/2002, n.1037; TAR Campania, Napoli, IV, 6/11/2007, n.10675; TAR Calabria, Catanzaro, II, 24/7/2007, n.1033; TAR Toscana, III, 9/4/2009, n. 605; TAR Lazio, Roma, I, 18/3/2010, n. 4243).

Il ricorso per motivi aggiunti va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in relazione al Comune resistente, mentre vengono compensate in relazione alla Regione Toscana, atteso il ruolo meno rilevante dalla stessa avuta nell’economia complessiva della vicenda contenziosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con gli stessi impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Condanna il Comune a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Spese compensate in relazione alla Regione Toscana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)