TAR Liguria Sez. I n. 5565 del 5 luglio 2010
Urbanistica. Vincolo stradale

Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 05565/2010 REG.SEN.
N. 01535/2004 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2004, proposto da:
Lagorara Carlo e Lagorara Giorgio, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;


contro


Comune di Varazze, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Viscardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Vignolo in Genova, via Nizza, 4/17;

nei confronti di

A.N.A.S. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, via Corsica 10/4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del comune di Varazze 6.9.2004, prot. 0031006, recante diniego di approvazione di un progetto edilizio per la realizzazione di tre boxes auto interrati pertinenziali.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Varazze e di A.N.A.S. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato in data 8.11.2004 i signori Lagorara Carlo e Lagorara Giorgio hanno impugnato il provvedimento del comune di Varazze 6.9.2004, prot. 0031006, recante diniego di approvazione di un progetto edilizio per la realizzazione di tre boxes auto interrati pertinenziali in via Cavour.

Il diniego è motivato con la circostanza che non risulta rispettata la fascia di rispetto di m. 30 dal confine di strada di tipo A (autostrada), ex artt. 18 D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (codice della strada) e 28 D.P.R. 16.12.1992, n. 455, non derogabili in virtù dell’art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122.

A sostegno del gravame deducono un unico, articolato motivo di ricorso, rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 122/89 e dell’art. 28 del codice della strada (D.P.R.. 16.12.1992, n. 495). Difetto di istruttoria e di presupposto. Travisamento. Difetto di motivazione.

Essi sostengono che la disposizione di cui all’art. 28 del codice della strada non possa trovare applicazione nel caso – come quello di specie - in cui la strada corra su di un rilevato posto a un notevole dislivello rispetto al terreno sotto il quale sono destinati a sorgere i progettati boxes pertinenziali.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Varazze e A.N.A.S. s.p.a., controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 25.11.2004, n. 791 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla udienza pubblica del 17 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso è infondato.

Giova richiamare l’art. 1 del D. Lgs. 16.12.1992, n. 495 (recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), a mente del quale “le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A […]”.

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, il termine “fronteggianti” non si riferisce affatto ai soli manufatti “in elevazione” rispetto al livello della strada, bensì a tutte le costruzioni che si trovino, in proiezione orizzontale, di fronte al confine stradale, e siano dunque finitime ad esso.

Per costante giurisprudenza, infatti, il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass., II, 1.6.1995, n. 6118; Cons. di St., IV, 18.10.2002, n. 5716; id., 25.9.2002, n. 4927; T.A.R. Campania-Salerno, II, 9.4.2009, n. 1383).

Del resto, già la normativa precedente (art. 4 del D.M. 1.4.1968) - rispetto alla quale quella di cui all’art. 1 del D. Lgs. 16.12.1992, n. 495 si pone in linea di coerente continuità – stabiliva che alle distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, “va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate”, con ciò confermando che, al fine di escludere l’applicazione della fascia di rispetto stradale, non rileva che l’autostrada corra (come nel caso di specie) su di un rilevato posto ad una quota superiore rispetto a quella del terreno oggetto della progettata edificazione.

Per il resto, l’art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122, nella parte in cui consente di derogare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, costituisce norma eccezionale, non applicabile – ex art. 14 disp. prel. c.c. – oltre i casi in essa specificamente considerati (i divieti contenuti negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi).

Ciò posto, in punto di fatto non è contestabile che le opere in questione ricadano in pieno nella fascia di rispetto di 30 m. dalla proprietà autostradale (cfr. la tavola “planimetria” allegata alla relazione tecnica 20.11.2004, doc. 3 delle produzioni 24.11.2004 di parte ricorrente, nonché lo stralcio planimetrico catastale di cui al doc. 1 delle produzioni 24.11.2004 di parte comunale).

Donde la legittimità del diniego impugnato.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del comune di Varazze ed in € 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di A.N.A.S. s.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Santo Balba, Presidente
Luca Morbelli, Primo Referendario
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2010