TAR Lazio (RM) Sez.II-quater n.13055 del 14 novembre 2019
Urbanistica.Volumetria maggiore rispetto a quella assentita e sanzione demolitoria

In caso di realizzazione di una volumetria maggiore rispetto a quella assentita si configura un'ipotesi di variazione essenziale, ai sensi dell'art. 32 comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380/2001, soprattutto ove questa abbia determinato un incremento percentuale superiore a quello di tolleranza del 2% previsto dall'art. 34 comma 2 ter, D.P.R. n. 380/2001. È legittima pertanto l'applicazione della sanzione demolitoria che l'art. 31 comma 2, D.P.R. n. 380/2001 riconnette non solo agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, ma anche a quelli realizzati con "variazioni essenziali" determinate ai sensi del richiamato art. 32


Pubblicato il 14/11/2019

N. 13055/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06156/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6156 del 2008, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Anselmi, con domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia;

contro

Comune di Campagnano di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Venettoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Fracassini, 18;

per l'annullamento

Dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive r.g.-OMISSIS-ex art. 31 D.P.R. n 380 del 06.6.2001 emessa dal Responsabile del VII Settore servizi 7.1 e 7.2 del Comune di Campagnano di Roma il 04.03.2008 notificata alla sola impugnante il 25.03.2008 e di ogni altro atto anteriore, coevo o successivo in ogni modo connesso all'atto impugnato


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 settembre 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha impugnato l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, r.g.-OMISSIS-ex art. 31 D.P.R. n 380 del 06.6.2001, emessa dal Responsabile del VII Settore servizi 7.1 e 7.2 del Comune di Campagnano di Roma il 04.03.2008, notificatale il 25.03.2008.

1.1 L’ordinanza gravata è stata adottata sulla base del rilievo che sul terreno di proprietà della ricorrente, indicato nella medesima ordinanza di demolizione, erano stati eseguiti lavori abusivi in totale difformità dalla concessione edilizia n. -OMISSIS-, analiticamente indicati nella medesima ordinanza di demolizione, riguardanti sia il piano interrato, in realtà eseguito come seminterrato, sia il piano terra che il piano primo.

Nell’ordinanza de qua è altresì specificato che tutti gli abusi rilevati ai vari piani avevano comportato una maggiore superficie e una volumetria residenziale rispettivamente di mq. 330, 66 e mc. 828,32 mentre per gli accessori agricoli di mq. 84,48 e mc. 126,72.

2. La ricorrente a sostegno del ricorso assume in punto di fatto di avere ottenuto in data 27.06.2002 la concessione edilizia-OMISSIS-, in virtù della quale aveva proceduto alla edificazione di un manufatto ad uso residenziale e di altro con destinazione agricola ma che, successivamente, una volta terminata la costruzione secondo le prescrizioni contenute nella concessione, si era trasferita presso la sua proprietà la sorella del marito - altro comproprietario, cui non era stata notificata l’ordinanza --OMISSIS-.

Pertanto, nella prospettazione attorea, detta circostanza aveva di fatto imposto l’esecuzione di una serie di modifiche dell'immobile, a suo dire non incidenti, se non in modo marginalissimo, sulla volumetria complessiva, atte a consentire il migliore e concreto utilizzo dei luoghi anche da parte di-OMISSIS-.

3.Ciò posto, la ricorrente ha affidato l’impugnativa a quattro motivi di ricorso, con cui ha articolato le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della L. 241/1990 - mancata partecipazione della parte intimata al procedimento amministrativo.

La ricorrente si duole innanzi tutto della circostanza che non aveva potuto fattivamente partecipare al procedimento amministrativo in quanto la comunicazione di avvio del procedimento le era stata inviata successivamente agli accertamenti dell’Ufficio Tecnico.

2) Eccesso di potere per errore nei presupposti in fatto e per sviamento - Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 T.U. 380/2001.

La ricorrente assume che l’amministrazione comunale aveva accertato una serie di abusi che sommati insieme darebbero un rilevante risultato, ma che considerati atomisticamente, nella loro individualità, non avrebbero affatto, a suo dire, le proporzioni emergenti dall’ordinanza di demolizione.

La ricorrente assume in particolare che le difformità riscontrate potrebbero essere raggruppate in due categorie omogenee: a) volumetrie ulteriori rispetto al progetto iniziale; b) volumetrie modificate quanto al progetto iniziale. Nella prima categoria rientrerebbero secondo la ricorrente l’ampliamento delle intercapedini, la realizzazione del vano ascensore, la diversa altezza dei piani (+ 30 e + 37 cm); nella seconda la modifica della destinazione d'uso del garage e del locale attrezzi agricoli.

Secondo la ricorrente da un punto di vista volumetrico assoluto, inerente le volumetrie ulteriori, la differenza tra l'assentito ed il realizzato sarebbe marginale (intorno al 5/6 % della volumetria in assoluto concessa); pertanto tenuto conto del fatto che il volume in più relativo al vano ascensore sarebbe a tutti gli effetti un volume tecnico, esso potrebbe considerarsi addirittura inesistente ai fini del calcolo della volumetria complessiva.

La modifica della destinazione d’uso delle volumetrie assentite inoltre, nella prospettazione attorea, sarebbe stato necessitata dallo stato di salute della congiunta.

Secondo la ricorrente inoltre l'amministrazione avrebbe errato nel non considerare marginali alcuni degli abusi contestati; tali, a suo dire, andrebbero definiti quelli che avevano determinato volumetrie in aumento rispetto all'assentito. Tra di esse: l'ampliamento della intercapedine, la maggior altezza del solaio, il vano ascensore, il posizionamento della scala in senso opposto a quello di progetto. A sostegno di tale interpretazione richiama l’art. 32 del T.U. dell'edilizia laddove stabilisce al comma 2 che non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Assume pertanto che l'ampliamento di un'intercapedine, il diverso posizionamento di una scala interna e la realizzazione di un vano ascensore non possano esser considerati come variazioni essenziali, in grado di consentire l'applicazione dell'art. 31 T.U. edilizia.

Parimenti irrilevanti nella prospettazione attorea dovrebbero essere considerate le volumetrie in aumento rilevate a causa dell'ampliamento delle intercapedini e della maggiore altezza interna dei piani; ciò in quanto l’art. 32 T.U. edilizia individua le variazioni essenziali nell'aumento consistente della cubatura, e non nella loro semplice venuta ad esistenza, per cui, trattandosi di ampliamenti con incidenza percentuale bassissima rispetto all'intera volumetria del fabbricato le stesse, nella prospettazione attorea sarebbero irrilevanti.

3) Violazione del combinato disposto degli art. 31 T.U. 380/2001 e 32 Costituzione.

La ricorrente assume che il cambiamento di destinazione d'uso dell'annesso agricolo e del garage andrebbe per contro riguardato sotto il diverso profilo dello stato di necessità nella quale la stessa e il marito si erano trovati nell’affrontare le problematiche relative allo stato di salute della loro congiunta.

La ricorrente pertanto, a sostegno dei suoi assunti, richiama l’art. 32 Cost. a suo dire prevalente sulle disposizioni del T.U. Edilizia di cui l’Amministrazione aveva fatto applicazione.

Secondo la ricorrente lo stato di malattia nel quale verserebbe una persona dovrebbe autorizzare interventi edilizi anche in deroga agli strumenti urbanistici, a maggior ragione allorquando le modifiche abbiano solo riflessi interni e non riguardino categorie urbanistiche diverse ed autonome.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 T.U. 380/2001 — parziale variazione della costruzione dal progetto assentito — demolizione — illegittimità — carenza di motivazione - irrogazione sanzione pecuniaria.

Nella prospettazione attorea l’ordinanza oggetto di gravame sarebbe affetta da grave deficit motivazionale in ordine alla scelta dell’irrogazione della sanzione demolitoria in luogo della sanzione pecuniaria, a suo dire in grado di dare soddisfazione all'interesse pubblico in misura addirittura maggiore a quello derivante dalla demolizione del manufatto.

Assume infatti che non potrebbe ragionevolmente procedersi all’eliminazione delle difformità riscontrate incidenti sulla stessa struttura dell'immobile (per cui non potrebbe ipotizzarsi la normalizzazione dell'altezza dei solai senza incidere su tutta la struttura), connaturate all'insieme del fabbricato, per cui le stesse, a suo dire, avrebbero dovuto essere assoggettate alla sola sanzione pecuniaria.

4. Si è costituito in resistenza il Comune di Campagnano di Roma, instando per il rigetto del ricorso.

5. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza cautelare-OMISSIS-.

6. In vista dell’udienza di discussione del ricorso il Comune resistente ha prodotto memoria difensiva mentre alcuna difesa ha svolto parte ricorrente.

7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 20 settembre 2019, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, svoltasi con la presenza del solo legale del Comune resistente.

8. Nell’esaminare i motivi di ricorso, non avendo parte ricorrente espressamente graduato le censure in senso vincolato per il Giudice, (cfr sulla vincolatività della graduazione delle censure operata dalla parte, da non confondersi con la mera enumerazione, ad eccezione delle ipotesi in cui siano state articolate censure da ritenersi assorbenti ex lege, come la censura di incompetenza, il noto arresto dell’Adunanza Plenaria di cui alla sentenza n. 5/2015) si procederà in ordine logico e con accorpamento delle censure congiunte.

9. Ciò posto, può essere postergata la disamina della censura di carattere formale articolata nel primo motivo di ricorso, riferita alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, potendo, nell’ipotesi di infondatezza delle censure di carattere sostanziale, stante la natura vincolata del potere esercitato, trovare applicazione il disposto dell’art. 21 octies comma 2 prima parte l. 241/90.

10. Le ulteriori censure, fondate sul difetto dei presupposti e di motivazione, in quanto strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente.

11. Le stesse, stante la consistenza degli abusi contestati, correttamente considerati dall’Amministrazione comunale nel loro insieme e non atomisticamente, devono essere disattese.

11.1 Ed infatti l’amministrazione comunale, come evincibile claris verbis della lettura dell’ordinanza gravata, ha accertato le seguenti opere abusive rispetto al progetto assentito con il rilascio della concessione edilizia:

a) PIANO INTERRATO (seminterrato rilevato):

1) Il piano interrato è stato eseguito come piano seminterrato, in quanto il lato sud è completamente scoperto, mentre i lati est e a ovest lo sono soltanto parzialmente con una altezza media fuori terra di circa 1.50 mt (1.20 + 0.30 di solaio) e una maggiore volumetria di mc 126.72; inoltre risultano eseguite delle finestre non previste in progetto;

Il locale garage, è stato trasformato in residenziale, attraverso la realizzazione di impianti tipici degli ambienti residenziali, come l'impianto fermo idraulico e la predisposizione di scarichi per la cucina;

3) L'intercapedine, disposta sul lato nord, è stata ampliata e trasformata in residenziale con la realizzazione di un bagno, un disimpegno, una camera con impianto TV e Internet, e un locale centrale idrica con accesso esterno;

4) La parte di intercapedine posta sul lato nord è stata ampliata;

5) La scala è stata eseguita in senso opposto a quello da progetto;

6) Dietro il vano scala è stato effettuato un ampliamento (riportato anche al piano terra e al piano primo), dove è stato installato l'impianto ascensore e realizzato uno stanzino con la centralina elettrica per il funzionamento dello stesso;

7) L'altezza del piano è di mt 3,20 (2,90 + 0,30 di solaio), mentre quella di progetto è di mt 3,00 (2,70 + 0,30 di solaio).

Tali abusi hanno comportato una maggiore superficie residenziale complessiva di mq 129.81 e una volumetria di mc 415.39 rispetto a quella residenziale assentita.

PIANO TERRA:

8)La zona destinata a "deposito attrezzi agricoli" risulta comunicante con la parte abitativa ed è stata trasformata in residenziale attraverso l'esecuzione di tramezzi interni, impianti tecnologici, idrici sanitari; la disposizione e le dimensioni delle finestre sono difformi dal progetto, in quanto sul lato est non sono state realizzate, sul lato sud è stata ricavata una finestra, tipo obloo, e sul lato nord sono state realizzate tre finestre invece delle due lucifere poste a mt 2.00 dal pavimento di progetto,

9) Nel prospetto sud, accanto al vano scala, è stato effettuato un ampliamento di dimensioni mt 4.00 x 2.40, ricavando un ascensore ed un ripostiglio;

10) L'altezza del piano è di mt 3,37 (3.07 + 0,30 di solaio), mentre quella di progetto è di mt 3,00 (2, 70 + 0,30 di solaio), realizzando così una maggiore volumetria di circa mc 31.98;

11) La scala è stata eseguita in senso opposto a quello da progetto ed stata ampliata la cucina a scapito del wc:

L'ampliamento e il cambio di destinazione d'uso hanno comportato una maggiore superficie residenziale complessiva di mq 101.96 e una volumetria di mc 343.60 rispetto a quella residenziale assentita.

c) PIANO PRIMO:

12) E' stato realizzato un ampliamento sul lato nord delle dimensioni di ml 1.50 x 8.30 dove sono stati ricavati un bagno ed ingrandita una camera da letto;

13) II vano scala è stato disposto in senso opposto a quello da progetto ed è stata realizzata una finestra non presente;

14) Le disposizioni interne dei vani sono state modificate rispetto a quelle autorizzate.

Tali abusi hanno comportato una maggiore superficie residenziale complessa di mq. 12,45 ed una volumetria di mc 37.35 rispetto a quella residenziale assentita”.

11.2 Ciò posto, con la gravata ordinanza, l’amministrazione comunale ha correttamente ritenuto che “le opere abusive sono state eseguite in totale difformità della C.E. n° 35/2002 in quanto la maggiore cubatura e il suddetto cambio di destinazione è tale da aver comporta un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, utilizzazione rispetto a quello oggetto della concessione stessa”, facendo pertanto applicazione dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 “che al comma 2 stabilisce il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3.";

11.3. Come già evidenziato in sede cautelare le opere contestate, eseguite in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 35/2002, avendo comportato un notevole ampliamento di volumetria, in particolare del piano seminterrato (in progetto previsto come interrato) ed un cambio di destinazione d’uso di notevoli superfici in tutti e tre i piani, con conseguente aumento della superficie residenziale, integrano senza subbio la difformità totale prevista dall’art. 31 T.U. Edilizia, per cui infondate si appalesano le deduzioni di parte ricorrente, contenute nel primo motivo di ricorso, volte a sminuire l’abuso con la considerazione parziale e atomistica dei singoli interventi, che invece vanno riguardati nel loro complesso, avendo portato alla creazione di un organismo edilizio del tutto differente da quello assentito.

Ed invero, come da costante giurisprudenza in materia “Il provvedimento che ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi presuppone da un punto di vista giuridico l'esistenza di opere di nuova costruzione eseguite in difetto del (necessario) permesso di costruire (o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire ottenuto); va poi aggiunto sul piano dei presupposti di fatto che, da un lato, la abusività e/o difformità va valutata ponendo a confronto lo stato attuale dei luoghi con lo stato autorizzato (cioè con quanto dovrebbe di fatto esistere sulla base del o dei titoli edilizi che nel corso del tempo siano stati rilasciati dall'autorità) e, dall'altro, che la valutazione della portata delle opere va fatta considerandole non atomisticamente ma nel loro complesso” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 28/08/2018, n. 5285).

11.4. Ciò senza considerare che il rilevante aumento di volumetria rispetto all’assentito, quale evidenziato nella gravata ordinanza e solo parzialmente contestato da parte ricorrente in riferimento ai c.d. volumi tecnici, configura in ogni caso una variazione essenziale, soggetta comunque alla disciplina dell’art. 31 D.P.R. 380/01, come evidenziato dalla giurisprudenza, secondo la quale “in caso di realizzazione di una volumetria maggiore rispetto a quella assentita si configura un'ipotesi di variazione essenziale, ai sensi dell'art. 32 comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380/2001, soprattutto ove questa abbia determinato un incremento percentuale superiore a quello di tolleranza del 2% previsto dall'art. 34 comma 2 ter, D.P.R. n. 380/2001. È legittima pertanto l'applicazione della sanzione demolitoria che l'art. 31 comma 2, D.P.R. n. 380/2001 riconnette non solo agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, ma anche a quelli realizzati con "variazioni essenziali" determinate ai sensi del richiamato art. 32” (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04/02/2019, n. 216).

11.5. Del pari la giurisprudenza ha evidenziato che “in tema di abusi edilizi si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; si configura per contro la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera” (Cons. Stato Sez. VI, 24/06/2019, n. 4331; T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 10/12/2018, n. 7060).

11.6. La stessa ricorrente, nel quarto motivo di ricorso invero afferma, nel ritenere che le opere contestate non possano essere sanzionate con la demolizione, che gli abusi contestati incidano sulla stessa struttura essenziale dell’opera; ciò conferma che le stesse in alcun modo possano essere considerate atomisticamente e sottratte alla disciplina dell’art. 31 D.P.R. 380/01, che prevede la demolizione totale del manufatto e non delle sole opere eseguite in difformità - al contrario di quella prevista dall’art. 34 D.P.R. 380/01- per cui risulta acclarato vieppiù che si verte in tema di modifiche essenziali, comportanti la creazione di un organismo edilizio del tutto diverso da quello assentito.

11.7. Alla stregua di tali rilievi può disattendersi anche il quarto motivo di ricorso, che sottintende l’applicazione della distinta disciplina dell’art. 34 del D.P.R. 380/01, laddove nell’ipotesi di specie l’Amministrazione ha fatto correttamente applicazione del disposto dell’art. 31 del medesimo T.U. Edilizia.

Infatti, ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, va disposta la demolizione, mentre per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria (ex multis T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 08/07/2019, n. 1572).

Pertanto nell’ipotesi di specie, trovando applicazione il disposto dell’art. 31 D.P.R. 380/01 e non il disposto dell’art. 34, alcuna indagine doveva compiere l’Amministrazione sulla possibilità di demolizione delle opere contestate, né pertanto alcuna motivazione doveva essere in merito contenuta nell’ordinanza gravata, non potendo nell’ipotesi di specie in alcun modo essere applicata una sanzione pecuniaria in luogo della disposta sanzione demolitoria.

Infatti il provvedimento che ingiunge la demolizione è un atto sostanzialmente dovuto che, pertanto, vieppiù in presenza di un abuso rientrante nella disciplina dell’art. 31 D.P.R. 380/01, non richiede una particolare motivazione oltre alla chiara indicazione delle opere abusive; per la costante giurisprudenza non è di ostacolo alla sua emanazione neppure il decorso di un periodo di tempo anche consistente dalla commissione dell'abuso (ex multis T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 28/08/2018, n. 5285).

11.8. Venendo in rilievo un’attività rigidamente vincolata non può essere ritenuto meritevole di considerazione neppure il terzo motivo di ricorso, profilante un abuso di necessità e fondato sul richiamo all’art. 32 Cost.

Ed invero detta doglianza postula un’attività discrezionale della P.A. nella comparazione degli opposti interessi, laddove, come noto e come innanzi ricordato, nell’ipotesi di specie si è in presenza di un’attività rigidamente vincolata (cfr la costante giurisprudenza in materia: ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. VI, 06/02/2019, n. 903 secondo cui “L'attività di repressione degli abusi edilizi non costituisce attività discrezionale, ma del tutto vincolata. Pertanto, l'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività”).

Ciò in disparte dalla considerazione che le primarie esigenze di tutela della salute e della necessità di abbattimento delle barriere architettoniche giammai potrebbero giustificare opere eseguite in totale difformità dall’assentito, in assenza di una richiesta di permesso di costruire in variante.

Alcuna rilevanza ha poi - non avendo la ricorrente fatto istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01 - quanto dalla medesima dedotto in ordine alla possibilità di deroga alla disciplina urbanistica ai fini della necessità dall’abbattimento delle barriere architettoniche, non dovendo l’amministrazione, in presenza di opere edilizie eseguite sine titulo o in difformità totale dall’assentito, accertare il profilo sostanziale della conformità o meno delle opere alla disciplina urbanistica, ma dovendosi limitare ad evidenziare la sussistenza degli abusi eseguiti sine titulo (cfr ex multis la citata sentenza Cons. Stato Sez. VI, 06/02/2019, n. 903).

12. Parimenti da disattendere è il primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione del disposto dell’art. 7 della legge n. 241/90.

12.1 In primis vi è da evidenziare che il Comune resistente ha correttamente inviato, prima di adottare l’ordinanza gravata, la comunicazione di avvio del procedimento, consentendo pertanto alla ricorrente di partecipare fattivamente al procedimento amministrativo con la produzione di documenti e memorie difensive, per cui non è in alcun modo ravvisabile alcuna violazione dell’invocato disposto normativo.

12.2 Alcun rilievo ha per contro la circostanza che la comunicazione di avvio del procedimento sia stata inviata dopo l’effettuazione del sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico in quanto è stato proprio il sopralluogo che ha consentito l’accertamento degli abusi, dando inizio al procedimento amministrativo d’ufficio.

12.3. Peraltro, al di là di tali assorbenti rilievi, in considerazione dell’infondatezza delle censure di carattere sostanziale, alcuna rilevanza avrebbe il dedotto vizio formale, potendo nella fattispecie de qua trovare applicazione il disposto sanante dell’art. 21 octies comma 2 l. 241/90 prima parte, vertendosi in tema di attività vincolata ed essendo emerso all’esito del giudizio che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.

13. Il ricorso va pertanto rigettato.

13.1. Le questioni esaminate esauriscono infatti la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ. sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai motivi del decidere, alla risalenza della causa e all’attività difensiva spiegata dalla parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore