TAR Piemonte, Sez. I, n. 938, del 25 luglio 2013
Urbanistica.Legittimità annullamento del parere di conformità urbanistica per attività di autodemolizioni con recupero dei rifiuti

E’ legittima la determinazione di annullamento del parere di conformità urbanistica per attività di autodemolizioni che effettua anche il recupero dei rifiuti provenienti da detta attività. La continua presenza di un certo numero di containers vuoti posati sul piazzale attrezzato, ha rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e.7) del D.P.R.. 380/01. Infatti, anche il deposito di merci o materiali è suscettibile di integrare un intervento di nuova costruzione quando comporti “l’esecuzione di lavori da cui consegua una trasformazione permanente del suolo edificato”: i lavori di adeguamento del piazzale compendiatisi nella pavimentazione e nella posa di binari necessari per lo “scartellamento” dei containers, indubbiamente hanno indotto una trasformazione permanente. Peraltro anche la stessa presenza dei containers pare essere caratterizzata da una certa continuità, il che si spiega e conferma che l’uso di essi continua ad essere funzionale alla attività di tipo industriale esercitata dalla società non preesiste alla entrata in vigore del nuovo P.R.G.C., e che perciò deve ritenersi assolutamente incompatibile con la attuale destinazione urbanistica del sito. In ogni caso, anche a prescindere dall’asservimento di detti containers all’attività di recupero rifiuti, pare evidente che l’utilizzo di un fondo a destinazione residenziale per il deposito continuativo di containers di rilevanti dimensioni ed amovibili solo mediante ricorso a speciali dispositivi, non può considerarsi legittimo (salvo il caso che si tratti di containers adibito ad abitazioni). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00938/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01405/2008 REG.RIC.

N. 01088/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2008, proposto da: 
Garelli Recuperi Ambientali di Delfino Sergio & C. Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Montanaro, Emanuela Ecca, con domicilio eletto presso Riccardo Montanaro in Torino, via del Carmine, 2;

contro

Comune di Margarita, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;

nei confronti di

Massimo Cervella, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Vecchione, Giorgio Vecchione, con domicilio eletto presso Mario Vecchione in Torino, corso V. Emanuele II, 82;

sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2012, proposto da: 
Garelli Recuperi Ambientali di Delfino Sergio & C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Ecca, Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso Riccardo Montanaro in Torino, via del Carmine, 2;

contro

Comune di Margarita, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68; Arpa Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo, Arpa Piemonte;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Massimo Cervella, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Vecchione, Giorgio Vecchione, con domicilio eletto presso Riccardo Vecchione in Torino, corso V. Emanuele II, 82; 


per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1405 del 2008:

del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Margarita prot. n. 3202 in data 15.7.2008, notificato in data 16.7.2008, avente ad oggetto "annullamento del parere di conformità urbanistica rilasciato con nota del Sindaco di Margarita n. 1353 del 25.4.2004 per l'estensione dell'attività della Ditta Garelli Recuperi Ambientali di Delfino Sergio & C. S.a.s. in Margarita su terrritorio identificato al C.T. al fg. n. 7 mapp. 151 (iscrizione n. 119 per attività di recupero rifiuti) - Decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6618/2007 in data 21.12.2007 - Presa d'atto e determinazioni conseguenti";

nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

quanto al ricorso n. 1088 del 2012:

- del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Margarita prot. n. 3188 in data 27 luglio 2012, notificato in data 3 agosto 2012, avente ad oggetto "Attivita' di recupero rifiuti speciali ex art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.s. - Presa d'atto e determinazioni conseguenti";

- nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui il provvedimento a firma del Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Margarita prot. n. 2018 in data 10 maggio 2012;

- nonchè, del verbale A.R.P.A. del Piemonte - Dipartimento di Cuneo, relativo al sopralluogo in data 6 ottobre 2011, e del verbale del Comune di Margarita, Ufficio di Polizia Municipale prot. n. 787/3.1.1 del 15 febbraio 2012..



Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Margarita e di Massimo Cervella e di Comune di Margarita;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente svolge in Comune di Margarita una attività di autodemolizioni ed effettua anche il recupero dei rifiuti provenienti da detta attività, a tale scopo utilizzando i fondi censiti al locale N.C.T. al Foglio 7, mapp. 275, 275 e 278.

Peraltro la ricorrente è anche proprietaria di un’area confinante, individuata al mapp. 151 del Foglio 7, sul quale insistono un fabbricato con destinazione commerciale-artigianale, un magazzino deposito ed un ricovero automezzi già utilizzati dal Consorzio Agrario provinciale. L’11 giugno 2004 la Garelli s.a.s. otteneva dalla Provincia l’autorizzazione ad estendere anche a tale fondo l’attività di recupero dei rifiuti al fine di utilizzarla quale deposito dei mezzi e per lo stoccaggio e la rivendita di rame, ottone ed acciaio INOX: ciò accadeva a seguito di un parere di conformità urbanistica rilasciato dal Sindaco del Comune di Margarita il 25 maggio 2004, nel quale si attestava che in base agli artt. 9 e 11 del P.R.G.C. vigente risultavano ammessi magazzini, depositi a servizio di attività commerciali o artigianali esistenti, attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste, rimanendo esclusi i depositi o magazzini di merce all’ingrosso, industrie, macelli, stalle, scuderie, porcilaie e ricoveri di animali per allevamento, nonché accumuli a cielo aperto di materiali e rottami in genere.

Su esposto dell’odierno controinteressato, la nuova Amministrazione comunale successivamente insediatasi decideva di riesaminare la situazione, comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di revoca del parere di conformità urbanistica , e perveniva ad annullare detto parere con provvedimento del Sindaco e del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del 24 novembre 2004. Di seguito a ciò la Provincia annullava l’autorizzazione ad estendere l’attività di recupero dei rifiuti sul mapp. 151.

La Garelli s.a.s. impugnava entrambi i provvedimenti innanzi a questo Tribunale, che respingeva il ricorso con sentenza n. 3265/05. Il Consiglio di Stato riformava parzialmente detto pronunciamento, ma solo in ordine al provvedimento provinciale, ritenuto affetto da carenza di potere e di presupposti. Trovava invece conferma il provvedimento comunale del 24 novembre 2004, sulla considerazione che l’uso che la Garelli s.a.s. intendeva effettuare del mapp. 151, mediante l’apposizione di cassoni contenenti il metallo ferroso da recuperar e mediante l’utilizzazione del magazzino ivi preesistente per lo stoccaggio del materiale recuperato e per la rivendita dello stesso “non possono classificarsi, ai fini che qui rilevano, come attività commerciale al dettaglio od artigianale, ma come attività industriale, in quanto pertinente e funzionale a quella di recupero di rifiuti (esercitata nell’area contigua) …”. Il Consiglio di Stato ha quindi precisato che sebbene l’art. 16 delle N.T.A. consentisse la prosecuzione delle destinazioni in atto al momento dell’adozione del PRGC, tale proposizione doveva intendersi nel senso che il mantenimento di destinazioni difformi dalle previsioni di PRGC poteva ritenersi consentito “alla sola condizione che le stesse fossero esistenti al momento dell’adozione del nuovo strumento urbanistico”, condizione nella specie insussistente dal momento che “il precedente utilizzo produttivo e commerciale dell’area (peraltro esercitato in termini diversi da quelli voluti dall’appellante) risulta dismesso dal 31 maggio 2011 e, dunque, inesistente al momento in cui la Garelli ha dichiarato il nuovo utilizzo, con la conseguenza della in configurabilità di quella continuità temporale che, sola, consente la conservazione degli usi divenuti incompatibili con la destinazione impressa all’area dal nuovo piano”.

Sulla scorta di tale decisione il Comune avviava il procedimento volto alla adozione dei provvedimenti conseguenti, il quale si concludeva con provvedimento del responsabile dell’Ufficio tecnico n. 3202 del 15/07/2008 , con il quale il Comune ha fatto divieto alla Garelli s.a.s. di effettuare sul mapp. 151 le attività preannunciate con note 23 maggio 2004 e 13 maggio 2004, ed inoltre ha ordinato “di ripristinare e mantenere la destinazione d’uso del piazzale e dei fabbricati siti nell’area ex c.a.p. in via S. caterina n. 4 conforme e compatibile con le destinazioni d’uso ammesse nell’area RC 4 “residenziale compromessa e di completamento”.

2. Avverso tale provvedimento la Garelli ha proposto ricorso rubricato al n. 1405/08, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

I) eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti e della motivazione, indeterminatezza, illogicità manifesta, incompetenza: non è dato comprendere cosa abbia voluto intendere l’Amministrazione, attesa la genericità dell’ordine;

II) violazione dell’art. 7 della L.R. 19/99, eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, travisamento in fatto e diritto, difetto di motivazione, ingiustizia ed illogicità manifesta, incompetenza: sul mapp. 151 non è in atto alcuna attività che possa integrare un mutamento di destinazione d’uso, tenuto conto del fatto che non è in corso alcuna attività edilizia e che in base alla L.R. 19/99 la destinazione d’uso ammessa di un immobile è quella risultante dal titolo edilizio o dalla classificazione catastale, e nel caso di specie il magazzino esistente sul mapp. 151 risulta appunto assentito al Consorzio Agrario provinciale quale magazzino per la ricezione di prodotti di varia natura; l’attività di recupero rifiuti sul mapp. 151, inoltre, è completamente cessata; la sentenza del Consiglio di Stato non richiedeva una ulteriore attività conformativa da parte della Amministrazione comunale;

III) sviamento, eccesso di potere per errore e difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta: il provvedimento non persegue alcuna utile finalità, stante la totale cessazione della attività di recupero dei rifiuti sul mapp. 151.

Il Comune di Margarita si è costituito in giudizio, chiarendo che con nota dell’11 maggio 2004 la Garelli s.a.s. aveva precisato di voler adibire il mapp. 151 ad area di deposito di containers vuoti a servizio dell’attività nelle adiacenti aree ed alla sosta dei suddetti containers vuoti; che nel corso del 2004 la ricorrente aveva denunciato e realizzato un battuto in cemento su una porzione del cortile esistente sul mapp. 151, aveva installato un nuovo cancello, aveva eseguito l’asfaltatura della residua superficie del cortile e che in ragione di quanto statuito nella pronuncia del Consiglio di Stato doveva ritenersi precluso anche il deposito dei containers sul piazzale, containers che continuavano ad essere movimentati .

3. L’11 agosto 2011 l’Amministrazione comunale, sollecitata dal controinteressato, accertava con l’ARPA che sul mapp. 151 continuavano ad essere collocati 3 containers vuoti, mentre un nuovo accertamento del 15 febbraio 2012 consentiva di acclarare la presenza di 4 containers vuoti.

Il Comune avviava quindi il procedimento volto alla adozione dei provvedimenti sanzionatori e con ordinanza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 3188 del 27 luglio 2012, dato atto che sul mapp. 151 continuavano ad essere movimentati containers vuoti e che tale attività costituiva trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire, reiterava l’ordine alla Garelli s.a.s. di rimuovere i containers e di ripristinare e mantenere la destinazione “residenziale compromessa e di completamento” ammessa dalle norme vigenti.

4. Avverso tale ulteriore provvedimenti la Garelli ha proposto un nuovo ricorso, rubricato al n. 1088/2012, con il quale ha articolato le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 7 della L.R. 19/99 ed eccesso di potere: la destinazione d’uso ammessa è quella risultante dal titolo abilitativo , rappresentato in questo caso dalla licenza 24 agosto 1968 n. 20, rilasciata al Consorzio Agrario Provinciale per la realizzazione di un magazzino;

II) violazione dell’art. 3 D.P.R. 380/01 ed eccesso di potere: i cassoni-containers sono vuoti, “scarrabili”e non è in atto alcuna attività di gestione di rifiuti, per cui la loro presenza è manifestazione delle facoltà che spettano al proprietario;

III) violazione degli artt. 3 e 10 della L. 241/90.

5. Il Comune di Margarita ha resistito, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso n. 1405/08 per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione alla circostanza che la Provincia, con provvedimento del 29 agosto 2008 rimasto in oppugnato, aveva recepito il contenuto della ordinanza comunale n. 3202/08, comunicando alla ricorrente che alcuna attività di recupero avrebbe potuto essere svolta dalla ricorrente sul mapp. 151.

6. Entrambi i ricorsi sono stati trattenuti a decisione alla pubblica udienza del 18 aprile 2013.

. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, evidentemente connessi per ragioni oggettive e soggettive.

8. Nel merito si osserva quanto segue.

8.1. La documentazione prodotta dalle parti consente di affermare che la ricorrente, una volta ottenuto il parere di conformità urbanistica del 25 maggio 2004, ha realizzato sul mappale 151 la pavimentazione del piazzale, provvedendo in parte ad asfaltarlo ed in parte a cementarlo, per poi collocarvi stabilmente un certo numero di containers che servono alla Garelli s.a.s. nell’esercizio della sua ordinaria attività svolta sui terreni adiacenti e che possono essere movimentati solo con l’aiuto di binari, sui quali vengono fatti “scarrellare”. Nelle intenzioni della ricorrente il piazzale avrebbe dovuto ospitare containers contenenti materiale da recuperare o già recuperato ed avviato al commercio; venuta meno l’autorizzazione provinciale ad estendere l’attività di recupero rifiuti sul mapp. 151, la ricorrente ha continuato ad utilizzare il piazzale per allocarvi containers vuoti, che tuttavia movimenta, come testimonia il diverso numero di cassoni rilevato dagli organi comunali in occasione degli accessi eseguiti nel 2011 e nel 2012.

8.2. Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6618/2007 è passato in giudicato inter partes il principio per cui l’utilizzo dei containers in argomento per lo stoccaggio del materiale ferroso da recuperare o recuperato costituisce manifestazione di una attività di tipo industriale, incompatibile con la attuale destinazione “residenziale compromessa di completamento” impressa al sito ed inammissibile in quanto insediata in epoca posteriore alla entrata in vigore del vigente strumento urbanistico. La menzionata pronuncia si esprime, inoltre, in termini chiari nel senso della rilevanza edilizia della pavimentazione del piazzale e del deposito stabile su di esso di dieci cassoni-containers contenenti il materiale recuperabile. In entrambi i casi la pronuncia muove dal presupposto che i cassoni containers siano stabilmente allocati sul piazzale e siano, inoltre, carichi di materiale oggetto di recupero o di rivendita.

La situazione, tuttavia, è cambiata dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, in quanto in occasione degli accessi eseguiti nel 2011 e nel 2012 dagli organi accertatori è stato riscontrato che i cassoni presenti sul piazzale erano vuoti ed erano di numero inferiore a quello indicato dalla ricorrente nelle note del 2004.

8.3. L’ordinanza del 15/07/2008, richiamate le sentenze del TAR Piemonte e del Consiglio di Stato e ritenuto che l’attività progettata dalla ricorrente fosse idonea ad integrare un non consentito cambio di destinazione d’uso, ha ordinato alla ricorrente “di ripristinare e mantenere la destinazione d’uso del piazzale e dei fabbricati siti nell’area ex c.a.p. in via S. caterina n. 4 conforme e compatibile con le destinazioni ammesse nell’area RC4…”.

L’ordinanza del 27 luglio 2012, invece, dato atto che in occasione dei successivi accessi i containers erano sempre stati trovati vuoti; che la presenza di containers sul piazzale risultava continuativa; che gli stessi servivano – come attestato anche da una recente ordinanza del Tribunale penale di Mondovì – all’ordinaria attività svolta dalla Garelli sull’area adiacente; che anche il deposito di cassoni-containers vuoti integra una trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire e peraltro non consentita dalla normativa urbanistica vigente; tutto ciò premesso ha ordinato specificamente la rimozione dei cassoni-containers dal piazzale ed ha reiterato l’ordine di ripristinare le destinazioni d’uso ammesse dal PRGC vigente.

Le due ordinanze differiscono, quindi, in ciò: che mentre quella del 2008 supponeva che i containers collocati sul piazzale continuassero ad essere utilizzati per lo stoccaggio di materiali, l’ordinanza del 2012 invece ha affrontato il problema della rilevanza edilizia degli interventi di pavimentazione eseguiti sul piazzale e dell’utilizzo del medesimo per allocarvi containers vuoti.

8.4. Ebbene, sulla rilevanza edilizia dell’uso del piazzale attrezzato per allocarvi containers contenenti metallo ferroso non è più questione, sussistendo ormai, sul punto, un giudicato, che tra l’altro fa perdere di rilevanza alla destinazione d’uso evincibile dalla licenza edilizia n. 20/68. Pertanto, correttamente il Comune aveva avviato, con l’ordinanza del 15 aprile 2008, il procedimento sanzionatorio, che all’evidenza puntava ad ottenere sia lo sgombero dei containers che il ripristino del piazzale nello stato originario. Da ultimo va rilevato che non vi è prova che nell’aprile 2008 i containers fossero già stati svuotati, dal che discende l’infondatezza della censura con cui si contesta la mancanza di utilità della ordinanza in esame.

8.5. Ad identica conclusione deve pervenirsi anche con riferimento alla situazione di fatto sottesa all’ordinanza del 27 luglio 2012, situazione caratterizzata dalla continua presenza sul mapp. 151 di un certo numero di containers vuoti posati sul piazzale attrezzato : la rilevanza edilizia di una tale situazione discende dalla constatazione che, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e.7) del D.P.R.. 380/01, anche il deposito di merci o materiali è suscettibile di integrare un intervento di nuova costruzione quando comporti “l’esecuzione di lavori da cui consegua una trasformazione permanente del suolo edificato”: ed i lavori di adeguamento del piazzale insistente sul mapp. 151, compendiatisi nella pavimentazione e nella posa di binari necessari per lo “scartellamento” dei containers, indubbiamente hanno indotto una trasformazione permanente. Peraltro anche la stessa presenza dei containers pare essere caratterizzata da una certa continuità, il che si spiega e conferma che l’uso di essi continua ad essere funzionale alla attività di tipo industriale esercitata dalla Garelli s.a.a., attività che sul mapp. 151 non preesiste alla entrata in vigore del nuovo P.R.G.C.. e che perciò deve ritenersi assolutamente incompatibile con la attuale destinazione urbanistica del sito. In ogni caso, anche a prescindere dall’asservimento di detti containers alla attività di recupero rifiuti esercitata dalla Garelli s.a.s., pare evidente che l’utilizzo di un fondo a destinazione residenziale per il deposito continuativo di containers di rilevanti dimensioni ed amovibili solo mediante ricorso a speciali dispositivi, non può considerarsi legittimo (salvo il caso che si tratti di containers adibito ad abitazioni).

Da qui la infondatezza di tutte le censure articolate nei confronti della ordinanza del 27 luglio 2012., dalla quale consegue l’obbligo della ricorrente di ripristinare il piazzale nello stato precedente ai lavori del 2004 e di non più allocarvi i containers in questione, vuoti o colmi che siano.

9. I ricorsi di cui in epigrafe vanno conclusivamente respinti.

La particolarità della situazione giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

- dispone la riunione del ricorso 1088/2012 R.G. al ricorso n. 1405/2008 R.G.;

- respinge entrambi i ricorsi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)