Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 3057 del 13 ottobre 2023
Rifiuti.Attività di rottamazione e VIA
Le opere e le attività da sottoporsi ad assoggettabilità a VIA o a VIA sono elencate nell’allegato III e IV della parte II del D.lgs. n. 152/2006, e che nella parte relativa ai rifiuti non rientrano in tale elenco le operazioni R13, mentre le operazioni D15 - per i rifiuti non pericolosi - pur rientrandovi divengono rilevanti solo in caso di superamento della soglia di 40 tonnellate al giorno (cfr. punto 7, lettera t), della parte seconda, allegato IV del D.lgs. n. 152/2006).
Cass.Pen. Sez. III n. 41602 del 13 ottobre 2023 (CC 14 set 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric.Testa
Ecodelitti.Pesca illegale e delitto di inquinamento ambientale
In caso di concorso tra le contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che puniscono, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", le condotte lesive dell'ambiente marino e quelle di pesca illegale, e il delitto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. trova applicazione quest'ultima disposizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, di uno dei profili del bene ambiente, come descritti dalla medesima disposizione al comma 1, nn. 1 e 2.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 730 del 9 ottobre 2023
Ambiente in genere.Differenze tra VIA ed AIA
I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e quello finalizzato al rilascio dell’AIA sono distinti e assolvono a funzioni diverse: la prima si occupa dell’impatto di un’opera o impianto, attraverso l’esame del progetto; la seconda dell’impatto di una determinata attività. Occorre inoltre distinguere tra impianti che già esistono e impianti che devono essere ancora realizzati; per gli impianti esistenti, già sottoposti a VIA, la sovrapposizione può sussistere, ma si tratta di un problema interno all’AIA, quale procedimento autonomo nel quale potranno essere acquisiti i dati prodotti nel procedimento di VIA; per quanto riguarda invece i nuovi impianti da realizzare, si presenta un problema di coordinamento tra due valutazioni aventi in sostanza il medesimo oggetto, seppur considerato sotto diversi profili: il progetto dell’impianto. L'ambito specifico della VIA è, quindi, l'inquadramento generale della localizzazione dell'impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell'AIA. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, l’AIA <<può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA>>.
I beni culturali vanno salvaguardati anche nella c.d. transizione ecologica
di Stefano DELIPERI
Cass.Pen. Sez. III n. 42241 del 17 ottobre 2023 (UP 14 set 2023)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric.Ascione ed altri
Ecodelitti.Abusività della condotta nel delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
La condotta abusiva idonea ad integrare il delitto deriva non soltanto dalla mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dall’inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa
TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 2261 del 10 ottobre 2023
Ambiente in genere.Rapporti tra VIA e VAS
Sul tema dei rapporti fra VIA e VAS, non va sottaciuto che, pur sussistendo dei punti di contatto fra i due istituti, la seconda si discosta dalla prima quanto ad ambito applicativo, mirando alla valutazione preventiva degli effetti sull’ambiente non tanto di attività progettuali, quanto di azioni pianificatorie e programmatiche, anticipando, così, lo strumento della tutela ad una fase antecedente alla redazione e stesura del singolo progetto da realizzare. Detto altrimenti, la VAS presenta un carattere complessivo e non può approfondire, per ogni singola opera, tutti i profili ambientali, poiché, essendo finalizzata alla soluzione di problemi su scala geografica più ampia, si concentra sugli impatti strategici, mentre è compito della VIA operare a livello di specifico intervento. Corrobora tale conclusione l’art. 6, comma 12 del TUA, a tenore del quale, «Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica (…) la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere». Ne discende, pertanto, che le questioni attinenti la localizzazione delle singole opere non costituiscono dimensione di analisi strategica propria della VAS ex art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2016.
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