Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 21198 del 18 maggio 2023 (CC 15 feb 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Esposito
Urbanistica.Ordine di demolizione e principio di proporzionalità
Il principio di proporzionalità presuppone la cogenza dell’ordine di demolizione dell’opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un “ordine urbanistico” tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare ‘ex post’, nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto. Il principio di proporzionalità si frappone all’esecuzione dell’ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell’ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell’ordine, bensì in quella esecutiva. Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare il ripristino di un ordine violato, tanto più se si stratta dello stesso autore dell’abuso. Né tali fatti possono dipendere dall’inerzia o dalla volontà dell’autore dell’abuso o del destinatario dell’ordine. Va, al riguardo, ricordato (e sottolineato) che l’ordine di demolizione ingiunto dal pubblico ministero costituisce esecuzione (provvisoriamente a spese della collettività) dell’ordine già irrevocabilmente impartito dal giudice con sentenza pronunciata all’esito di un giusto processo svolto nel contraddittorio tra le parti. Il condannato non può “lucrare” sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine. In altri termini: il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell’ordine di demolizione irrevocabilmente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4934 del 18 maggio 2023
Urbanistica.Caratteristiche della serra
Un impianto serricolo, in quanto tale, è estraneo al regime della concessione qualora sia funzionale allo svolgimento dell'attività agricola e non abbia requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico- ambientale. In definitiva, le condizioni perché un manufatto definibile come “serra” possa rientrare nella attività libera sono: l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione; la stagionalità, ossia l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato. Occorre ulteriormente precisare, quanto ai requisiti suddetti, che se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio
Cass. Sez. III n. 21187 del 18 maggio 2023 (UP 15 feb 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Cantamesse
Ecodelitti. Inquinamento ambientale
La compromissione, termine indifferentemente utilizzato nel linguaggio giuridico per descrivere un modo di essere o di manifestarsi del deterioramento stesso, coglie del danno non la sua maggiore o minore gravità bensì l’aspetto funzionale perché evoca un concetto di relazione tra l’uomo e i bisogni o gli interessi che la cosa deve soddisfare; deterioramento e compromissione sono le due facce della medesima medaglia, sicché è evidente che l’endiadi utilizzata dal legislatore intende coprire ogni possibile forma di “danneggiamento” - strutturale ovvero funzionale - delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo. Il fatto che ai fini del reato di “inquinamento ambientale” non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono “post factum” non punibile (nel senso che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione). E’ dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati.
TAR Molise Sez. I n. 161 del 15 maggio 2023
Ambiente in genere.Procedure di valutazione di impatto ambientale e screening
Le procedure di valutazione di impatto ambientale e di c.d. screening, pur inserendosi all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono dotate di autonomia giuridica, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico -quello alla tutela dell'ambiente- e ad esprimere, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva. Conseguentemente, gli atti conclusivi di dette procedure sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati. Con particolare riguardo allo screening ai fini della V.I.A., deve aggiungersi che l’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) configura la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (“screening”) come vero e proprio procedimento autonomo, caratterizzato dalla partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale, la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse da quelle proprie del provvedimento conclusivo della V.I.A.: la verifica di assoggettabilità, come positivamente normata dalla previsione appena richiamata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l’opportunità (o meno) sulla base della ritenuta sussistenza (o meno), prima facie, dei relativi presupposti.
Cass. Sez. III n. 21192 del 18 maggio 2023 (UP 4 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Orlando
Urbanistica.Valutazione unitaria opera edilizia
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti
TAR Marche Sez. I n. 310 del 17 maggio 2023
Rifiuti.Messa in sicurezza di emergenza
In materia di ambiente la preliminare messa in sicurezza del sito inquinato costituisce una misura idonea ad evitare ulteriori danni e la diffusione dei fenomeni di inquinamento ambientale e rientra pertanto nel genus delle misure precauzionali: non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, tale misura, data la sua sostanziale natura di atto urgente, non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile
Pagina 193 di 651