Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6809 del 1 agosto 2025
Urbanistica. Differenze tra monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici e contributo di costruzione
L'istituto della monetizzazione differisce da quello relativo al contributo di costruzione, atteso che il primo, essendo un elemento essenziale della validità del titolo edilizio, attiene alla disciplina del territorio – e, dunque, può essere attratto nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, laddove subordina il rilascio del permesso di costruire all'esistenza di opere a standard o all'impegno alla loro realizzazione o alla cessione delle relative aree - mentre il contributo di costruzione opera sul piano dell'efficacia all'interno del rapporto paritetico fra Amministrazione e contribuente e si fonda sulla normativa di cui agli artt. 16 e ss. dello stesso Testo Unico dell'Edilizia. In altri termini, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l'area interessata all'imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all'interno della specifica zona di intervento; e ciò vale ad evidenziare la diversità ontologica della monetizzazione rispetto al contributo di concessione di talché, sotto il versante processuale, non si può utilizzare lo strumento dell'azione di accertamento (Legge n. 10/1977) (segnalazione M. GRISANTI).
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6062 del 11 luglio 2025
Rifiuti.Cessazione della qualifica di rifiuto
A partire dall’art. 9 bis comma 1 lettera a) l. 2010/2008, esplicitamente emanato per venire incontro alle difficoltà del settore, il legislatore si è fatto carico di consentire un accertamento della perdita della qualifica di rifiuto anche a prescindere dai decreti ministeriali, evidentemente anche allo scopo di favorire lo sviluppo di impianti sperimentali basati su tecnologie innovative.
CGARS n. 492 del 20 giugno 2025
Urbanistica.L'errore nei dati catastali non rende illegittima la demolizione delle opere abusive
In materia di ordini di demolizione di opere abusive, l'erronea indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto del provvedimento costituisce una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell'atto, qualora lo stesso contenga una dettagliata descrizione delle opere per le quali si ingiunge la demolizione tale da consentirne l'esatta individuazione ai fini dell'esecuzione dei lavori di ripristino; infatti, eventuali rettifiche delle indicazioni catastali potranno essere valutate nella successiva fase di acquisizione delle aree in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
La definizione di rifiuto e la sua evoluzione normativa: dal concetto giuridico al regime dell’end of waste
di Oreste PATRONE
Consiglio di Stato Sez. VII n. 5216 del 16 giugno 2025
Urbanistica.Condono edilizio e nozione di completamento funzionale dell’immobile
In tema di condono edilizio la nozione di completamento funzionale implica uno stato di avanzamento nella realizzazione tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione dell’immobile come residenza; in altri termini, l’organismo edilizio, non soltanto deve aver assunto una sua forma stabile nella consistenza planivolumetrica (come per gli edifici, per i quali è richiesta la c.d. ultimazione al rustico, ossia intelaiatura, copertura e muri di tamponamento), ma anche una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d’uso
Corte costituzionale n. 134 del 28 luglio 2025
Oggetto: Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Previsione che è vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Previsione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della l. reg.le n. 36 del 2024, i medesimi impianti sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola a tale disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione - Denunciata introduzione, a priori, di un divieto generalizzato alla realizzazione e all’installazione di una specifica tipologia di impianti derivanti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) in una determinata area - Contrasto con la normativa nazionale di riferimento concernente l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’individuazione delle aree, idonee e non, per la relativa installazione
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