Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di Giustizia (Terza Sezione) 16 marzo 2023
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di prendere le misure che l’esecuzione di una tale sentenza comporta – Inadempimento di tale obbligo dedotto dalla Commissione europea – Mancanza di chiarezza della lettera di diffida in ordine alla questione se la sentenza dovesse ancora essere eseguita alla data di riferimento – Principio della certezza del diritto – Irricevibilità»
Cass. Sez. III n. 8975 del 2 marzo 2023 (UP 14 dic 2022)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Frustaglia
Ecodelitti.Nozione di abusività della condotta
L’avverbio “abusivamente” di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi, svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti. Pertanto, la natura abusiva, che qualifica anche la condotta di altri delitti contro l’ambiente, della condotta è tale non solo quando è svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime, o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando è posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1205 del 4 febbraio 2023
Urbanistica.Installazione tettoia
Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoria è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio. L’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono.
Corte costituzionale n. 42 del 16 marzo 2023
Oggetto: Procedimento amministrativo - Edilizia e urbanistica - Accertamento di conformità - Richiesta di permesso in sanatoria, in merito alla quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione - Previsione del silenzio diniego sulla richiesta, decorsi sessanta giorni dalla sua presentazione.
Dispositivo: inammissibilità
TAR Toscana Sez. II n. 270 del 13 marzo 2023
Rifiuti.Sulla necessità dell’elemento soggettivo in caso di responsabilità per sversamento di rifiuti
Il fatto l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 richieda espressamente che la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa solo con riferimento al proprietario o al titolare di diritti reali, non significa che per gli altri responsabili l’elemento soggettivo non sia richiesto, ma solo che per il proprietario che non ha commesso materialmente l’illecito, il nesso di responsabilità può essere di tipo meramente psicologico; piuttosto, l’art. 192 presuppone che chi deposita o sparga rifiuti sul suolo violando il relativo divieto, come normalmente accade nella maggioranza dei casi, sia consapevole dell’illiceità dell’azione commessa, e in particolare della natura di rifiuto della sostanza o dell’oggetto depositato o sparso. È pertanto illegittima l’ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi impartita ad un soggetto cui non possa essere mosso alcun rimprovero per l’utilizzo di sostanze che solo successivamente, in seguito ad indagini dell’ARPA, sono risultate non conformi agli standard di produzione e dunque classificabili come rifiuti
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1317 del 7 febbraio 2023
Urbanistica.Scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio
Le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. Anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d. polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.
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