Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Un eBook per tornare a Itaca?
di Alberto PIEROBON
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7978 del 14 settembre 2022
Ambiente in genere.VIA e AIA
In tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria; la VIA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco; il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi
Cass. Sez. III n. 34627 del 20 settembre 2022 (UP 8 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Parisi
Urbanistica.Rapporto tra disciplina nazionale e regionale
In materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi
Corresponsabilità in vigilando tra il direttore lavori architettonico e quello strutturale - TAR Perugia, sentenza n.716/2022 del 30/09/2022
di Mauro FEDERICI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7704 del 5 settembre 2022
Urbanistica.Impugnazione titolo edilizio connesso ad autorizzazione commerciale
Nelle ipotesi di impugnazione di un titolo edilizio correlato ad un’autorizzazione commerciale da parte di un operatore economico, il criterio dello stabile “collegamento territoriale” che deve legare il ricorrente all'area di operatività del controinteressato per poterne qualificare la posizione processuale, e conseguentemente il diritto di azione, deve da un lato essere riguardato in un’ottica più ampia rispetto a quella usuale, ma dall’altro deve presupporre che l’interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, ravvisandosi tale ipotesi laddove sussista la coincidenza, totale o quanto meno parziale, del bacino di clientela, tale da poter oggettivamente determinare un'apprezzabile calo del volume d'affari. In altri termini, nell'ipotesi in cui ad impugnare il permesso di costruire sia il titolare di una struttura di vendita, affinché il suo interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, deve potersi ravvisare la coincidenza, totale o quanto meno parziale, del bacino di clientela, tale da poter oggettivamente determinare un apprezzabile calo del volume d'affari del ricorrente
Cass. Sez. III n. 36545 del 27 settembre 2022 (UP 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. PM in proc. Montinaro
Beni Ambientali.Interventi precari
E’ necessaria l’autorizzazione paesaggistica anche per le opere precarie, se eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La regola generale di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), che prescrive che ogni intervento che comporti modificazioni o rechi pregiudizio all’aspetto esteriore delle aree vincolate e soggetto al previo dell’autorizzazione paesaggistica, consacrata in una fonte di rango primario, non può certamente essere derogata da una fonte di rango secondario, quale è il regolamento 31/2017, che è di attuazione e non di delegificazione, e dunque non può liberalizzare interventi che per la norma di rango primario sono assoggettati ad autorizzazione.
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