Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021
Corte costituzionale n.178 del 15 luglio 2022
Oggetto: Giustizia amministrativa - Materie di giurisdizione esclusiva - Controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti.
Dispositivo: non fondatezza
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5376 del 28 giugno 2022
Rifiuti.Autorizzazione unica
In base all’articolo 208, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 occorre rilevare che - a prescindere dai profili circa la corretta e congrua motivazione che deve sorreggere ogni provvedimento amministrativo - l’autorizzazione unica de qua può essere rilasciata dalla Regione (o dall’Ente delegato) qualora la conferenza di servizi, con decisione “assunta a maggioranza”, abbia espresso parere favorevole, senza che possa riconoscersi al Comune alcun “potere di veto”: un siffatto potere di veto, infatti, non è previsto da alcuna disposizione normativa, né è in alcun modo desumibile dalla ratio del citato articolo 208, che ha invece introdotto uno speciale procedimento in deroga al normale quadro degli assetti procedimentali e sostanziali in materia di costruzione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti; siffatta disposizione, del resto, è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l’esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate.
Cass. Sez. III n. 24396 del 24 giugno 2022 (UP 20 gen 2022)
Pres. Aceto Est. Andronio Ric. Cecco
Urbanistica.Parametri di applicazione per la particolare tenuità del fatto
Nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. sono costituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento. Inoltre, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del bene giuridico protetto e dell’interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5384 del 28 giugno 2022
Rifiuti.Inquinamento di un terreno e responsabilità del proprietario
In tema di inquinamento, il proprietario del terreno risponde della bonifica effettuata sul suolo di sua proprietà - nel senso che anch’egli è tenuto ad effettuarla - solidalmente con colui che ha concretamente determinato il danno, pur se affittuario, a titolo di dolo, qualora abbia celato i rifiuti, o di colpa, nell’ipotesi in cui non abbia approntato l’adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, ovvero non denunciando, dopo esserne venuto a conoscenza, il fatto alle autorità. In definitiva, per la posizione di garanzia rivestita dal proprietario, è configurabile, anche a titolo di concorso, un illecito omissivo per violazione del dovere di impedire fatti idonei a ledere il bene protetto.
Cass. Sez. III n. 24397 del 24 giugno 2022 (UP 20 gen 2022)
Pres. Aceto Est. Andronio Ric. Gandolfo
Rumore.Natura di reato eventualmente permanente della contravvenzione di cui all’articolo 659 cp
La contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. deve essere considerata come reato eventualmente permanente, che si consuma con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, o anche con una condotta reiterata nel tempo da parte dell’imputato, il quale, mediante più azioni identiche e omogenee, ometta – come nel caso di specie – di ottemperare all’obbligo giuridico impostogli dalla norma di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfociasse in un danno alla tranquillità pubblica.
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