Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Liguria Sez. I n. 179 del 3 marzo 2022
Urbanistica.Effetti della d.i.a. e innovazioni normative
Gli effetti della d.i.a. - consistenti nel dare libero corso all'attività edilizia denunciata dall'interessato e non interdetta dall'Amministrazione - decorrono dopo trenta giorni dalla presentazione della denuncia e la legittimità della d.i.a. resta subordinata alla permanenza delle condizioni normative esistenti al tempo della sua presentazione. Ne consegue che le innovazioni normative introdotte medio tempore non sono irrilevanti, giacché un intervento edilizio, ancorché conforme alla normativa vigente al tempo della denuncia, ben può essere interdetto ove non sia più in linea con la normativa sopravvenuta, entrata in vigore (o destinata a entrare in vigore) prima del compimento del trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia stessa. D'altronde, se l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche può comportare la decadenza del permesso, caducando un titolo già formato (quando i lavori non sono stati ancora iniziati e purché vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio: cfr. art. 15, quarto comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non v'è ragione perché esse non producano effetti nella fase antecedente, in cui il titolo è ancora in corso di formazione
Cass. Sez. III n. 5571 del 17 febbraio 2022 (CC 19 nov 2021)
Pres. Aceto Est. Gentili Ric. Sbirziola
Urbanistica.Ordine di demolizione e competenze
Laddove l’ordine di demolizione sia contenuto nella sentenza di condanna o di accertamento della abusività dell’opera edilizia ai sensi dell’art. 31, comma 9, del DPR n. 380 del 2001 pronunziata dalla Autorità giudiziaria ordinaria, la fase di attuazione coattiva di tale ordine - laddove allo stesso non abbia direttamente ottemperato nei termini in essa indicati il soggetto onerato di ciò con la sentenza del giudice penale - rimane di spettanza dell’organo giudiziario competente per la esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali penali, spettando, altresì, all’organo che abbia emesso la sentenza da eseguire, in funzione, appunto, di giudice della esecuzione, il potere/dovere di dirimere le eventuali controversie intercorse fra l’organo esecutante ed i soggetti coinvolti da detta procedura aventi ad oggetto la eseguibilità, materiale e giuridica, del titolo giudiziale sulla base del quale la demolizione dell’opera abusiva deve essere realizzata
TAR Piemonte Sez. I n. 151 del 27 febbraio 2022
Ambiente in genere.Onere reale sui siti inquinati
L’iscrizione dell’onere reale sui siti inquinati, già prevista dalla l. 22/1997, e ora riproposta dal d.lgs. n. 152/2006 art. 253 rappresenta un atto dovuto a garanzia delle spese che l’amministrazione può dover sostenere proprio per intervenire in sostituzione del responsabile inerte.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1768 del 14 marzo 2022
Urbanistica.Legittimazione del promissario acquirente ad impugnare atti in materia edilizia
Non può ritenersi legittimato ad impugnare il provvedimento con il quale un Comune ha annullato in autotutela un piano di lottizzazione, il promissario acquirente del terreno interessato dal medesimo piano di lottizzazione, ove questi, nonostante la stipula del contratto preliminare di compravendita dell'area, non abbia acquisito la effettiva e materiale disponibilità del terreno stesso, che si potrebbe configurare in caso di preliminare cd. ad effetti anticipati, con il quale quantomeno si anticipa l'effetto della consegna dell'immobile
Corte costituzionale n. 75 del 24 marzo 2022
Oggetto: Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione di un'opera abusiva - Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'autore dell'abuso edilizio.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Cass. Sez. III n. 7599 del 3 marzo 2022 (UP 20 ott 2021)
Pres. Rosi Est. Noviello Ric. Coxe
Urbanistica.Sottotetti
Avuto riguardo alla nozione di sottotetto non può definirsi tale (con i conseguenti vantaggi in termini di esclusione dalla volumetria) un ultimo piano di un immobile che abbia già un’altezza corrispondente o superiore ai 2,70 metri, ossia l’altezza minima prevista per legge (con DM del luglio 1975 e L. 457/78 art. 43) perché un piano sia qualificabile come abitativo. Un piano che abbia una tale altezza deve reputarsi abitativo e non un mero sottotetto
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