Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 3966 del 4 febbraio 2022 (PU 10 gen 2022)
Pres. Rosi Est. Corbo Ric. Pollino
Urbanistica.Leggi regionali e legge statale
In materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche se a Statuto speciale, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi
Consiglio di Stato Sez. VI n. 882 del 8 febbraio 2022
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e rilascio titolo edilizio
L’accertamento della lottizzazione abusiva – fattispecie posta a tutela del potere comunale di pianificazione in funzione dell’ordinato assetto del territorio – costituisce un procedimento autonomo e distinto dall’eventuale rilascio anche postumo del titolo edilizio, pertanto alcun rilievo sanante può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria e, pertanto, su queste basi, non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell’area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso.
Cass. Sez. III n. 4463 del 9 febbraio 2022 (PU 12 gen 2022)
Pres. Ramacci Est. Di Stasi Ric. Sartorelli
Caccia e animali.Confisca di cui all'articolo 544sexies cod. pen.
La confisca di cui all'art. 544-sexies cod. pen. presuppone, infatti, una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 767 del 3 febbraio 2022
Rifiuti.Coperture di fabbricati con materiali contenenti amianto
Con riferimento alle coperture di fabbricati con materiali contenenti amianto, vengono in rilievo esclusivamente le norme riguardanti la cessazione dell’impiego dell’amianto, dovendosi ritenere che la copertura di un fabbricato, fino a che non rovina a terra divenendo inutilizzabile, svolge un ruolo di protezione che impedisce di qualificarla come “rifiuto” in senso tecnico; da qui l’impossibilità di configurare, rispetto ad una tale copertura, la fattispecie dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti. Pertanto, fino a che la copertura del fabbricato in questione non è sottratta alla sua funzione originaria e principale, non può definirsi “rifiuto” ai sensi del d. lgs. n. 152 del 2006.
Cass. Sez. III n. 5822 del 18 febbraio 2022 (CC 18 gen 2022)
Pres. Sarno Est. Corbo Ric. D’Auria
Urbanistica. Ordine di demolizione e principio di proporzionalità
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il principio di proporzionalità nell’applicazione dell’ordine di demolizione di un immobile illegalmente edificato, adottato da una pubblica autorità al fine di contrastare la realizzazione di opere senza permesso di costruire, opera esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione di una persona, ed implica, principalmente, garanzie di tipo “procedurale”.
Ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, la Corte EDU ha infatti valorizzato essenzialmente: la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente; la disponibilità di un tempo sufficiente per “legalizzare” la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un’altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza; l’esigenza di evitare l’esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola. Inoltre, ai medesimi fini, un ruolo estremamente rilevante è stato attribuito alla consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati al momento dell’edificazione ed alla natura ed al grado della illegalità realizzata.
TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 380 del 2 febbraio 2022
Ambiente in genere.Caratteristiche della VAS
La cd. valutazione ambientale strategica (VAS) è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale, procedura finalizzata precipuamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall’adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente. La VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l’amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l’emersione e l’evidenziazione dell’interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall’amministrazione mentre la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell’entità dell’impatto ambientale dell’opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all’opzione “zero”, qualora l’impatto non sia evitabile neanche con l’adozione di cautele. Ne consegue che la VAS è uno strumento previsto dal legislatore nell’ambito dei procedimenti volti all’adozione di strumenti di pianificazione o programmazione territoriale e non come nel caso di specie di provvedimenti puntuali di approvazione di specifici progetti.
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