Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 39741 del 5 novembre 2021 (PU 31 marzo 2021)
Pres. Sarno Est. Aceto Ric. Petracca ed altri
Urbanistica.Cessione di cubatura e requisiti
La diversità degli indici di fabbricabilità dei fondi oggetto di cessione di cubatura costituisce certamente un elemento ostativo all’asservimento dei terreni a fini edificatori. Ma ciò non equivale a sostenere il contrario: che l’omogeneità di tali indici autorizzi senz’altro l’asservimento. La “contiguità” dei fondi resta un requisito imprescindibile ai fini dell’accorpamento. La “contiguità” deve essere intesa in senso fisico, come «effettiva e significativa vicinanza».
Corte costituzionale n. 219 del 23 novembre 2021
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della Regione Calabria - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2010 [Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale] - Interventi straordinari di ampliamento, di variazione di destinazione d'uso e di variazioni del numero di unità immobiliari - Limiti percentuali di superficie lorda per l'ammissibilità degli interventi. Interventi straordinari di demolizione e di ricostruzione. Ambito di applicazione degli interventi - Previsione che gli interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2019 - Differimento al 31 dicembre 2021 del termine di presentazione dell'istanza per l'esecuzione degli interventi.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
TAR Friuli VG Sez. I n. 330 del 4 novembre 2021
Urbanistica.Distanze legali e nozione di costruzione
Ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri di solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera
L’esecuzione delle demolizioni come tutela e ripristino della legalità del territorio
di Ennio CILLO
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 1580 del 29 ottobre 2021
Rifiuti.Biogas proveniente da rifiuti di matrice organica
L’allegato X alla parte V del D.Lgs. n.152/2006, dedicato ai combustibili, si riferisce all’impiego di combustibili d’alimentazione negli impianti dei titoli I e II della parte V (quest’ultima contenente le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del T.U. Ambiente, prescrivendo espressamente, nella sezione 6 della parte II, per l’utilizzo in combustione del biogas proveniente da “discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti di matrice organica”, il rispetto delle modalità e condizioni previste dalla disciplina sui rifiuti (implicitamente escludendo, quindi, le disposizioni della parte V invocate dalla ricorrente). Precipitato logico di tale statuizione è che il biogas proveniente da rifiuti di matrice organica (quali i fanghi e liquami) segue la disciplina dei rifiuti e necessita, per ciò, di autorizzazione ad hoc.
Cass. Sez. III n. 37946 del 22 ottobre 2021 (CC 16 giu 2021)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Sarra
Urbanistica.Nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire
In materia urbanistica, la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire, ex art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale, sanzionata dall’art. 44, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, esistendo in particolare tre tipologie di varianti: 1) le cd. “varianti leggere o minori”, quelle che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e sono tali da non alterare la sagoma dell’edificio (nonché rispettose delle prescrizioni eventualmente contenute nel permesso a costruire), per cui sono assoggettate alla mera denuncia di inizio dell’attività da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; 2) le varianti in senso proprio, consistenti in modificazioni qualitative o quantitative, seppure di consistenza non rilevante rispetto al progetto approvato (che non comportano cioè un sostanziale e radicale mutamento), le quali necessitano del rilascio del cd. “permesso in variante”, complementare e accessorio rispetto all’originario permesso a costruire e 3) le cd. “varianti essenziali”, caratterizzate da “incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32”, le quali sono perciò soggette al rilascio di un permesso a costruire nuovo e autonomo rispetto a quello originario in osservanza delle disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.
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