Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n.666 del 17 luglio 2021
Acque.Giurisdizione del TSAP
Gli atti inerenti la delimitazione degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato sono direttamente incidenti sul regime delle acque, in quanto sono idonei a condizionarne l’intera gestione in termini di efficienza, di efficacia e di economicità. Pertanto, la presente controversia, che attiene la possibilità per il Comune ricorrente di non essere ricompreso in un ambito ottimale, ma – al contrario – di continuare a gestire il servizio idrico in autonomia, e che oltretutto presuppone la risoluzione di questioni non solo giuridiche, ma anche tecniche, rientra nell’ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP)
Cass. Sez. III n. 29578 del 28 luglio 2021 (PU 7 mag 2021)
Pres. Rosi Est. Scarcella Ric. Codognotto
Rifiuti.Nozione di deposito incontrollato
Il “deposito incontrollato” presuppone una condotta differente dalle fattispecie di abbandono e di immissione, altrimenti la sua previsione da parte del legislatore risulterebbe inutile. Tale elemento distintivo non può essere rinvenuto nell'episodicità della condotta e nella quantità, necessariamente contenuta, di rifiuti che esso ha in comune con l'abbandono e che consente di contraddistinguere entrambi rispetto ad altre condotte tipiche individuate dalla disciplina di settore. Ciò che, invece, caratterizza il deposito incontrollato è la condotta tipica individuabile alla luce del significato letterale del termine "deposito", ossia la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto
Le incoerenze tra le disposizioni del superbonus 110% e la disciplina edilizia
di Massimo GRISANTI
TAR Toscana Sez. II n. 1055 del 15 luglio 2021
Beni Ambientali. Ente Parco e conferenza di servizi
Il riferimento alle “posizioni” prevalenti espresse dalle amministrazioni che partecipano alla conferenza deve essere inteso con riferimento alle “posizioni giuridiche” delle stesse, ovvero agli interessi pubblici di cui le stesse sono espressione. Rimane quindi confermato che titolare della volontà provvedimentale ultima è l’amministrazione procedente e che questa, nell’assumere la decisione finale, deve basarsi sugli interessi pubblici espressi in seno alla conferenza senza essere vincolata rigidamente da un principio di maggioranza, proprio di un organo e non di un modulo procedimentale quale è tuttora la conferenza dei servizi. Correttamente quindi il Parco ha espresso il diniego impugnato sulla base del proprio parere contrario in ordine alle pronunce di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza, nonché al nulla osta e all’autorizzazione idrogeologica, e del parere contrario espresso dalla Soprintendenza per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica e la valutazione di compatibilità paesaggistica con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale
Cass. Sez. III n. 28939 del 23 luglio 2021 (CC 7 mag 2021)
Pres. Rosi Est. Semeraro Ric. Franchetti
Beni ambientali.Nozione di opere civili
Considerato il contenuto dell’art. 149 lett. b) del d.lgs. 42/2004, sono opere civili, che pertanto impongono la previa autorizzazione, gli interventi che, pur avendo una finalità agro-silvo-pastorale, sono idonei a cagionare un'alterazione permanente del paesaggio, tutelato dalla legge come forma estetica dell'assetto territoriale, come «aspetto esteriore». Rientrano nella definizione di opere civili tutti quegli interventi che espongono a pericolo il sistema ambientale interessato nelle sue molteplici componenti estetiche e naturalistiche. La nozione di opera civile è dunque più ampia di quella di costruzione.
Corte di Gustizia (Quarta Sezione) 2 settembre 2021
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 4, 5, 10 e 15 – Trattamento delle acque reflue urbane – Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati di determinate dimensioni – Trattamento più spinto degli scarichi in aree sensibili – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Verifica dei dati comunicati dagli Stati membri – Obbligo di leale cooperazione»
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