Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 1719 del 15 gennaio 2021 (UP 19 nov 2020)
Pres. Di Nicola Est. Reynaud Ric. Cozza
Acque.Scarico non autorizzato e soggetto responsabile
Del reato di esercizio di scarichi non autorizzati, previsto dall’art. 137, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, risponde innanzitutto il titolare dell’insediamento produttivo da cui origina lo scarico, ferma restando l’eventuale concorrente responsabilità, se diverso, del soggetto che in concreto gestisca l’impianto, in quanto su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione .
TAR Veneto Sez. II n. 38 del 12 gennaio 2021
Ambiente in genere.Autorizzazione ambientale e capacità produttiva dell'impianto
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali, infatti, occorre la verifica dell’impatto dell’attività produttiva (anche con riguardo all’aumento della sua capacità produttiva) sulle matrici ambientali.Per tale ragione, la Provincia, in sede di rilascio dell’AIA, è certamente competente a valutare anche la capacità produttiva dell’impianto, essendo evidente come il suddetto dato costituisca uno degli elementi che possono dare origine all’inquinamento. Pertanto, ove ciò si renda necessario per la tutela dell’ambiente, anche la capacità produttiva dell’allevamento può essere oggetto di prescrizioni e limitazioni.
Consiglio di Stato Ad. Plen. n. del 26 gennaio 2021
Rifiuti.Onere di smaltimento e curatela fallimentare
Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.
D.lgs. n. 116/2020. Si restringe l’ambito del deposito temporaneo di rifiuti. Il pastrocchio italiano del «deposito preliminare alla raccolta» e di una nota che c’è e non c’è
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 11 del 12 gennaio 2021
Rifiuti.Obblighi di bonifica e messa in sicurezza
E' ben vero che ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Testo Unico dell'ambiente, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità; tuttavia tali attività rientrano nell’ambito di detta disciplina solo allorché si tratti dei rifiuti che hanno causato la contaminazione ambientale per la quale è stata disposta la bonifica
Cass. Sez. III n. 1732 del 15 gennaio 2021 (UP 27 nov 2020)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Villari
Beni ambientali.Delitto paesaggistico e demolizione con ricostruzione
In tema di reati paesaggistici, la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 12 gennaio 2004, n. 42, nel caso di abbattimento di una costruzione e di successiva edificazione, in zona vincolata, di un nuovo manufatto in assenza della prescritta autorizzazione, è integrata ove lo stesso abbia un volume superiore al trenta per cento rispetto a quello della costruzione originaria, anche se il volume complessivo del nuovo manufatto sia inferiore a mille metri cubi, mentre, qualora tale limite percentuale non sia superato, il reato è configurabile allorchè siano superati i limiti volumetrici alternativamente previsti dalla norma con riferimento all'ampliamento e alla nuova costruzione
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