Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 33817 del 30 novembre 2020 (UP 6 ott 2020)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Schiapichetti
Aria.Getto pericoloso di cose
In tema di getto pericolo di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori si ha non solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche nel caso di superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice; in caso di "molestie olfattive", poi, quando non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, la Corte di cassazione ha individuato il criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.
TAR Veneto Sez. II n. 1067 del 16 novembre 2020
Urbanistica.Potere di pianificazione e principio di proporzionalità
Il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti, tra i quali la tutela dell’ambiente. Peraltro, se è pur vero che la libertà di esercizio dell’'attività economica deve confrontarsi con il potere, demandato alla Pubblica Amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali, d’altronde, il potere dell’Amministrazione di imporre dei limiti e divieti attraverso la pianificazione urbanistica, per essere esercitato legittimamente, deve essere rispettoso del principio di proporzionalità. In questo senso, per un verso, i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica devono essere considerati illegittimi qualora non siano correlati e proporzionati ad effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio; sotto altro profilo, l'Amministrazione, nell’adottare la specifica disciplina urbanistica, deve verificare l'adeguatezza delle previsioni rispetto sia alle esigenze pubbliche che la stessa intende perseguire, sia alle esigenze dei privati che vengono attinti dai provvedimenti
Cass. Sez. III n. 32735 del 24 novembre 2020 (CC 18 set 2020)
Pres. Andreazza Est. Corbo Ric. Santini
Urbanistica.Opere stagionali di cui all’art. 6, comma 1, lett. E-bis TU Edilizia
Secondo il “nuovo” art. 6, comma 1, lett. E-bis TU Edilizia, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione». In particolare, rispetto alla previgente disciplina, il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis, contempla anche le opere «stagionali» e prevede un maggior termine di legittima “insistenza” delle opere «contingenti e temporanee», aumentandolo ad un massimo di centottanta e non più di novanta giorni. Ora, tra le opere «dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee» non possono includersi i manufatti che annualmente vengono risistemati sul territorio. Invero, per “contingente”, nella lingua italiana, si intende ciò che è «accessorio, eventuale, accidentale, che si verifica casualmente, in una particolare circostanza». Né vi sono elementi per ritenere che il linguaggio normativo abbia accolto una diversa accezione del termine; anzi, l’esigenza di attribuire un significato utile all’aggettivo «contingenti» rispetto all’aggettivo «temporanee» cui il primo è affiancato, indice a ritenere che lo stesso è impiegato per sottolineare il carattere della “accidentalità” dell’opera.
TAR Lombradia (MI) Sez. III n. 2150 del 12 novembre 2020
Rumore.Rilievi fonometrici
La circostanza che i rilievi fonometrici siano stati effettuati in due giornate differenti non è, di per sè, sintomo di inattendibilità dell’accertamento eseguito. Invero il punto 12 dell’allegato A al DM del 16 marzo 1998 prevede che il rumore residuo debba essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. La disposizione non prevede che la misurazione debba avvenire nella medesima giornata, richiedendosi piuttosto una identica strumentazione, ovvero una stessa impostazione dei parametri e del punto di misurazione.
Cass. Sez. III n. 33033 del 25 novembre 2020 (UP 18 set 2020)
Pres. Andreazza Est. Corbo Ric. Schiaffino
Rifiuti.Violazione prescrizioni AIA
In tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato previsto dall'art. 29-quattuordecies d.lgs. n. 152 del 2006, il titolare dell'autorizzazione integrata ambientale che viola le prescrizioni imposte dal provvedimento, anche quando queste si riferiscono ad obblighi di segnalazione nelle zone di stoccaggio, non potendo in alcun caso l'inosservanza di esse ritenersi circoscritta nell'ambito delle mere irregolarità amministrative, in quanto la valutazione della offensività della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7063 del 16 novembre 2020
Urbanistica.Opere edilizie su suoli demaniali
In via generale, ai fini della esecuzione di opere edilizie su suoli demaniali non è sufficiente il semplice provvedimento di concessione demaniale, ma occorre pur sempre l'ulteriore ed autonomo titolo edilizio comunale, stante la piena autonomia degli interessi amministrativi presi in considerazione dai due atti abilitativi; la necessità dell'apposito titolo edilizio per le opere da eseguirsi dai privati su aree demaniali è espressamente prevista dall'art. 8 d.P.R. n. 380/2001
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