Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n.7103 del 21 ottobre 2019
Urbanistica.Mancata indicazione degli estremi catastali dell’immobile nell'ingiunzione di demolizione
Nell'ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, mentre è l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire che necessita d’individuare specificatamente la costruzione abusiva con l'indicazione dei dati catastali e di quelli presenti nella conservatoria dei registri immobiliari, anche con riferimento agli effetti sull’acquisizione delle aree. Dunque, l’omessa od imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico in caso di inosservanza dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione
L’inserimento del diritto all’ambiente nella Costituzione all’esame del Senato
di Gianfranco AMENDOLA
Cass. Sez. III n. 43530 del 24 ottobre 2019 (Ud 28 mar 2019)
Pres. Aceto Est. Macri Ric. Carnevale
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia e modifiche volumetriche
In materia edilizia, le "modifiche volumetriche" previste dall'art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per le attività di ristrutturazione edilizia (assentibili, a scelta dell'interessato, o con permesso di costruire o con DIA) devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria, perché altrimenti verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione
Consiglio di Stato Sez. VI n.7570 del 6 novembre 2019
Beni ambientali.Beni paesaggistici e beni culturali propriamente detti
I beni di cui all’art. 134 comma 1 lettera a), ovvero i beni culturali propriamente detti e quelli di cui all’art. 134 comma 1 lettera c), ovvero i beni paesaggistici, rappresentano il risultato di strumentazioni tra loro parallele e differenziate, poiché la tutela dei beni paesaggistici riguarda o il risultato storico dell'interazione tra intervento umano e dato di natura, o lo stretto dato di natura, mentre invece la tutela dei beni culturali immobili riguarda non visuali ma cose, in genere manufatti. Sono oggetto quindi di tutela in tal senso le realizzazioni dell'uomo che possono essere completamente artificiali, come nel caso degli edifici, ovvero essere costituite da dati di natura oggetto di cure e adattamenti umani come caratterizzazioni particolari dello spirito e dell'ingegno rappresentate ad esempio da parchi e giardini. In tal caso, la componente naturalistica rimane quantitativamente dominante, ma ciò non esclude la possibilità di apporre il vincolo perché si tratta pur sempre di tutelare l'intervento creativo umano che li origina, li modella, li condiziona e li guida
Cass. Sez. III n. 44523 del 31 ottobre 2019 (Ud 12 lug 2019)
Pres. Izzo Est. Reynaud Ric. Canato
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetria
Laddove sia stato rilasciato un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetria, non è consentita – ed integra l’ipotesi di reato di costruzione in totale difformità dal permesso – l’integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio. Ricorre, in particolare, l’ipotesi della totale difformità c.d. “qualitativa” di cui all’art. 31, comma 1, prima parte, T.U.E., per essere stato realizzato un «organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche…da quello oggetto del permesso stesso». Di fatti, quando si tratti di intervento edilizio che abbia ad oggetto l’esecuzione di opere su un preesistente manufatto, la difformità “tipologica” tra l’opera consentita e quella di fatto realizzata va in primo luogo apprezzata rispetto alle categorie edilizie definite ex lege dall’art. 3 T.U.E.
TAR Piemonte Sez. II n. 1091 del 30 ottobre 2019
Urbanistica.Obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione
L’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione assume natura convenzionale e trova causa nella convenzione di lottizzazione laddove sia fatto oggetto di una convenzione urbanistica, e la relativa debenza deve essere valutata e rapportata alla intera operazione, la cui complessiva remuneratività costituisce il reale parametro per valutare l'equilibrio del sinallagma a base dell’accordo e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti. La causa della convenzione urbanistica, e cioè l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare, in particolare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale della convenzione, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato sia quelli della pubblica amministrazione
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