Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2450 del 21 aprile 2023
Elettrosmog.Istanze di autorizzazione installazione di impianti di telefonia
L'art. 44 comma 10 (in precedenza art. 87 comma 9) del d.lgs. n. 259 del 2003, prevede che le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per "silentium" qualora entro il termine di 90 giorni non sia comunicato all'interessato un atto espresso di diniego. Nell'ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali, per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all'interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa. Da ciò discende che, una volta formatosi il silenzio-assenso, l'ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi, nel rispetto – tuttavia - dei requisiti formali e sostanziali previsti appunto per l'esercizio del suddetto potere, e, in particolare, sempre che sussista un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità.
Cass. Sez. III n. 19423 del 9 maggio 2023 (CC 9 gen 2023)
Pres. Rosi Rel. Gentili Ric. Marzano
Urbanistica.Regioni a statuto speciale e sanatoria
Anche per le regioni a statuto speciale (come la la Regione Sardegna), dotate di particolare autonomia legislativa in tema di edilizia ed urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi. Deve, pertanto, escludersi che sia consentito, per effetto della legislazione locale, nel territorio delle Regione Sardegna ciò che permesso non è sull’intero restante territorio nazionale, cioè che la sanatoria ex art. 36 del dPR n. 380 del 2001 sia soggetta a legittimo rilascio anche in relazione ad opere che - non soltanto non risultavano dotate di regolare assenso amministrativo al momento della loro realizzazione, ma - neppure erano originariamente conformi agli strumenti edilizi, divenendo tali solo nel corso del procedimento volto al rilascio della concessione in sanatoria.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4548 del 5 maggio 2023
Urbanistica.Pertinenze
La natura di pertinenza può essere riconosciuta, ai fini edilizi, in presenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, tale da consentire esclusivamente la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, il quale emerge se l'opera ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla cosa cui inerisce, tale da renderla priva di un autonomo valore di mercato e non comportante un carico urbanistico o una alterazione significativa dell'assetto del territorio; sicché non può ritenersi meramente pertinenziale un abuso che presenta incontestate caratteristiche di rilevante dimensione, di autonomo valore di mercato, di rilevante carico urbanistico, e occupa un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale. Pertanto, in materia edilizia la natura pertinenziale è riferibile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa
Corte di giustizia (Seconda Sezione) 25 maggio 2023
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 – Progetti rientranti nell’allegato II – Progetti di riassetto urbano – Esame sulla base di soglie o criteri – Articolo 4, paragrafo 3 – Criteri di selezione pertinenti di cui all’allegato III – Articolo 11 – Accesso alla giustizia»
Cass. Sez. III n. 19971 del 11 maggio 2023 (UP 9 gen 2023)
Pres. Rosi Rel. Gentili Ric. Antonelli
Rumore.Esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso
L'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659 cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995
La pesca abusiva e i delitti di inquinamento e disastro ambientale
di Gianfranco AMENDOLA
Pagina 198 di 652