Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Toscana Sez. II n. 697 del 10 maggio 2022
Ambiente in genere.Industrie insalubri e poteri del sindaco
L'art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265) dispone che "quando vapori, gas o altre esalazioni ... provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno". Il sindaco pertanto agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u., il sindaco è dunque titolare di un particolare potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva
Cass. Sez. III n. 21029 del 30 maggio 2022 (UP 28 apr. 2022)
Pres. Di Nicola Rel. Galterio Ric. Duca
Rifiuti.Caratteristiche della discarica abusiva
Nè l’eterogeneità, ancorchè di fatto spesso rinvenibile nell’ammasso dei rifiuti su una determinata area, né la natura pericolosa dei rifiuti che configura una specifica aggravante, costituiscono elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di discarica abusiva – irrilevante essendo pertanto il fatto che fossero sversati nella scarpata solo liquami e deiezioni animali provenienti dagli esemplari dell’allevamento di ovini, bovini ed equini gestito dall’imputato - ad integrare la quale concorrono invece l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la definitività del loro abbandono, l’estensione dell’area in tal modo occupata ed il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.
Corte costituzionale n. 135 del 3 giugno 2022
Oggetto: Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Tutela dei boschi e delle foreste - Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 19 del 2020 - Prevista applicazione del decreto legislativo n. 34 del 2018 - Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996 - Soppressione, alla lett. e) del c. 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, delle parole da "dal limite" fino a "forestali e" - Livelli di tutela.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 478 del 16 maggio 2022
Rifiuti.Compostaggio
La definizione normativa di compostaggio di cui all'art. 183 dlv 152\06 conferma che non tutto è compostabile: lo sono solo i rifiuti organici e di matrice organica. La disposizione non parla dei rifiuti di natura mista, il che già di per sé porta a escludere che tale tipologia di rifiuti possa essere sottoposta a trattamento di compostaggio. In ogni caso, non è certo possibile assimilare all’organico un rifiuto – le “terre di filtrazione” per l’appunto – che per stessa ammissione di parte ricorrente sono in maggioranza costituite da materiale inorganico (argille naturali).
Cass. Sez. III n. 20734 del 27 maggio 2022 (CC 28 apr. 2022)
Pres. Di Nicola Rel. Galterio Ric. Troiano
Rifiuti.Principi della responsabilità condivisa e chi inquina paga
Nel settore dei rifiuti vige il principio, sotteso all’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del “chi inquina paga”, della “responsabilità condivisa” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli artt. 178 e 188 d. lgs. 152/2006, che grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti, comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, e che si estende al di là della sfera di operatività della condotta del singolo, chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell’operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria
TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 5917 del 12 maggio 2022, n. 5917
Urbanistica.Differenza tra piano di recupero e piano particolareggiato
Il piano di recupero è uno strumento pianificatorio attuativo che assolve ad una funzione “riparatoria” del tessuto urbano, fronteggiando una situazione creatasi in via di fatto e tenendo conto, oltre alla esigenza di recupero dei nuclei abusivi, anche delle generali esigenze di pianificazione del territorio comunale e dunque, a differenza del piano particolareggiato, è finalizzato piuttosto che alla complessiva trasformazione del territorio, al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente con interventi rivolti alla conservazione, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. In particolare, lo stesso costituisce lo strumento individuato dal legislatore per attuare il riequilibrio urbanistico di aree degradate o colpite da più o meno estesi fenomeni di edilizia "spontanea" e incontrollata, legittimati, appunto, ex post. Essi, cioè, hanno sì l'obiettivo di "recupero fisico" degli edifici, ma collocandolo in operazioni di più ampio respiro su scala urbanistica, in quanto mirate alla rivitalizzazione di un particolare comprensorio urbano
Pagina 293 di 653