Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale. Dopo la posidonia il legname spiaggiato: rifiuto o non rifiuto?
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. II n. 2475 del 4 aprile 2022
Acque.Impianti idroelettrici
Gli impianti idroelettrici, per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, richiedono sia il titolo autorizzativo che la concessione di derivazione a fini idroelettrici. Il solo titolo abilitativo edilizio non è, quindi, sufficiente ad integrare i requisiti per l’accesso alla Qualifica IAFR, in assenza di una idonea concessione di derivazione acque a uso idroelettrico.
Cass. Sez. III n. 14977 del 19 aprile 2022 (CC 25 feb 2022)
Pres. Petruzzellis Est. Noviello Ric. Tilenni
Urbanistica.Permesso di costruire illegittimo e poteri del giudice penale
Nell'ipotesi in cui si edifichi con permesso di costruire illegittimo, non rileva la disapplicazione di un atto amministrativo, in quanto la questione riguarda, piuttosto, il potere di accertamento del giudice penale dinanzi ad un provvedimento che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato. In questi casi, non si tratta né di applicabilità, né di inapplicabilità dell'atto amministrativo, ma semplicemente di verifica dei requisiti che il provvedimento deve presentare ai fini dell'integrazione del fatto penalmente rilevante. Consegue che in tema di reati edilizi, la contravvenzione di esecuzione di lavori "sine titulo" sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione, laddove invece la "macroscopica illegittimità" del permesso di costruire, mentre non costituisce una condizione essenziale per l'oggettiva configurabilità del reato, può solo rappresentare un significativo indice sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito
TAR Piemonte Sez. II m. 318 del 4 aprile 2022
Urbanistica.Pergotenda con apposte vetrate scorrevoli
La funzione della pergotenda è quella di assicurare la migliore vivibilità dello spazio esterno dell'immobile. Ne consegue che l'apposizione di vetrate scorrevoli non destinate a sorreggere la tenda, bensì a chiudere lo spazio esterno, snatura l'opera ingenerando un ampliamento dei locali del ristorante e la creazione di un nuovo volume o superficie. Anche l'apposizione degli impianti termici (indipendentemente dalla circostanza che essi risultino in sede di sopralluogo staccati dalla spina) denota la diversa modalità di fruizione del locale, destinato a un uso continuativo anche a fronte di condizioni climatiche non compatibili con la permanenza all'esterno. Ne consegue l'assoggettamento dell'opera al permesso di costruire ex artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, lett. a), d.p.r. 380/2001.
Cass. Sez. III n. 15223 del 20 aprile 2022 (UP 25 feb 2022)
Pres. Petruzzellis Est. Cerroni Ric. Del Pizzo
Urbanistica.Definizione di pergolato
Un’opera può definirsi un pergolato quando si tratti di un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dall’assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2368 del 31 marzo 2022
Sviluppo sostenibile.Impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili
L’autorizzazione a realizzare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili comporta una variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento di assenso all’attività privata. Dall’applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresì l’esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante.
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