Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Il controverso regime delle autorizzazioni paesaggistiche
di Nicola DURANTE
Ufficio Studi Giustizia Amministrativa - Dottrina 2024
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1115 del 2 febbraio 2024
Acque. Servizio idrico integrato e nozione di gestione esistente
E' chiara la volontà del legislatore di disciplinare il fenomeno della gestione del servizio idrico quale species peculiare della nozione del “servizio pubblico”. Si evidenzia, altresì, la sussistenza di un principio di ordine generale, anche testualmente espresso (cfr. art. 149-bis, primo comma, d.lgs. n. 152/2006), di unicità della gestione in base al quale può affermarsi che la gestione unica ed accentrata costituisce la regola (arg., oltre che dal richiamato art. 149-bis, anche dall’art. 147, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), mentre quella polverizzata e autonoma costituisce l’eccezione (arg. da 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006). Circostanza quest’ultima confermata anche dall’art. 5 d. lgs. 201/2022. Muovendo da questi presupposti, si ritiene che nell’interpretazione della locuzione “gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti” (e in particolare del sintagma “gestione esistente”) debba prediligersi quell’esegesi che sia corrispondente alla “tendenza-principio” manifestata nell’ordinamento ad una gestione accentrata e, pertanto, che sia conforme al rapporto regola-eccezione innanzi tratteggiato. Per “gestioni esistenti” dovranno pertanto intendersi soltanto quelle modalità di conduzione del servizio idrico che possano ricondursi ad una legittima assunzione ed erogazione del servizio, consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, mentre non potranno assumere rilievo le gestioni nelle quali la conduzione del servizio risulta avvenire semplicemente in via “di fatto”. Sussistendo il dubbio ermeneutico circa la “corretta lettura” da fornire al lemma “esistente” o alla locuzione “gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti”, quella che deve essere prescelta è l’interpretazione che dà attuazione al “principio” assunto a “regola” della fattispecie e, per converso, restringe l’ambito applicativo dell’eccezione.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1659 del 20 febbraio 2024
Urbanistica.Attività edilizia libera
Secondo l’art. 6, d.P.R. n. 380/2001 ”Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) omissis……(..) “e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”. Dal soprariportato testo si rileva che le opere indicate possono ritenersi effettivamente rientranti nel perimetro di applicazione della previsione normativa soltanto laddove, per le loro caratteristiche in concreto, siano del tutto inidonee a influire in modo rilevante sullo stato dei luoghi, e quindi non determinino una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 7529 del 21 febbraio 2024 (UP 9 nov. 2023)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Delfino
Caccia e animali.Articolo 544-bis codice penale
L’art. 19-ter disp. cord. cod. pen. esclude un’interpretazione dell’art. 544-bis nel senso che la locuzione “senza necessità” in esso contenuta possa coincidere semplicemente con una qualsiasi violazione della normativa sulla caccia già penalmente sanzionata dalla legge n. 157 del 1992; diversamente opinando, vi sarebbe una inammissibile duplicazione di sanzioni per uno stesso fatto (fattispcie relativa all’abbattimento di quattro esemplari di marzaiola, nell’esercizio della caccia in periodo di divieto generale, all’interno di riserva naturale e con mezzi vietati dalla legge medesima, ovvero di un fucile sprovvisto del riduttore).
I proprietari dei terreni non sono tenuti alla bonifica ambientale quando abbiano adottato le iniziative alla loro portata.
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. VII n. 1093 del 2 febbraio 2024
Beni ambientali.Il silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis l. 241 del 1990 è applicabile anche al parere della Soprintendenza
Il meccanismo del silenzio assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 va esteso anche al parere da rendersi da parte della Soprintendenza in seno a una conferenza di servizi indetta nell’ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004
Pagina 148 di 669