Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 12436 del 1 aprile 2021 (UP 3 dic 2020)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Cutullé
Caccia e animali.Detenzione di animali in locali inadeguati
In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall’art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell’animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere (fattispecie in cui il giudice ha valorizzato l’inadeguatezza dei locali dove erano ospitati gli animali, i quali, anche a causa dell’umidità dei luoghi, avevano contratto diverse patologie).
Il Piano Casa e la sanatoria edilizia
di Antonio VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2300 del sentenza 17 marzo 2021
Urbanistica.Valenza probatoria delle riprese fotografiche dei luoghi
In materia di abusivismo edilizio, il margine d’incertezza relativo all’interpretazione delle riprese fotografiche dell’area di riferimento, ostativo alla ricostruzione della situazione originaria dei luoghi, anteriore all’abuso in contestazione, preclude l’adozione di provvedimenti autoritativi, impositivi di un obbligo di ripristino, in assenza di un previo approfondimento istruttorio in sede procedimentale.
Cass. Sez. III n. 12459 del 1 aprile 2021 (CC 13 gen 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Reynaud Ric. Merico
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e consumazione del reato
La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato a forma libera e progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l'"iter" criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente. Il momento consumativo del reato si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento. Dovendosi, di fatti, applicare la disciplina del reato permanente, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dopo la ultimazione sia dell'attività negoziale, sia dell'attività di edificazione, e cioè, in quest'ultima ipotesi, dopo il completamento dei manufatti realizzati.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2563 del 26 marzo 2021
Urbanistica.Costruzione tettoia su lastrico solare e nozione di sopraelevazione
La disciplina di cui all’art. 90 del d.P.R. 380 del 2001 non fornisce una definizione di sopraelevazione, tale da importare necessariamente il concetto di creazione di superficie abitabile. Tuttavia, tale accezione è fatta propria dalla giurisprudenza alla luce dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. Infrastrutture e trasporti del 17 gennaio 2018), ritenuto strumento utile in senso interpretativo. Il detto aggiornamento prevede infatti che "Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) [i.e. sopraelevazione della costruzione]" (art. 8.4.3). La detta precisazione non è però idonea ad inficiare la correttezza dell’interpretazione secondo cui è possibile configurarsi la nozione di superficie abitabile anche in presenza di tettoie che, per la loro tipologia costruttiva e per il carattere della stabilità, potessero essere utilizzate a tal fine (segnalazione ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 13281 del 9 aprile 2021 (UP 23 mar 2021)
Pres. Andreazza Est. Sessa Ric. Masselli
Rifiuti.Operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006
L’operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 è collegata alla bonifica del sito in osservanza ai progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e ss. del D.Lgs. cit., trova applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riguardo ai «… reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1», ossia relativamente a reati che, per un verso, siano diversi da quello in relazione al quale è intervenuta la bonifica del sito inquinato e che, per altro verso, rientrino nel genus degli illeciti ambientali. Tale natura, tuttavia, non può riconoscersi al reato previsto dall’art. 677, commi 2 e 3, cod. pen., per cui v’è stata condanna, che appartiene al novero delle contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità, nelle quali l’interesse tutelato è, per l’appunto, quello alla salvaguardia dell’incolumità pubblica.
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