Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez.IV n. 983 del 11 febbraio 2019
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza sanitaria
Sebbene -in linea di principio- nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. L’Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell’eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa.
Cass. Sez. III n. 6268 del 8 febbraio 2019 (Cc 11 ott. 2018)
Pres. Rosi Est. Andronio Ric. Perrone
Ecodelitti.Nozione di inquinamento ambientale
Non assume decisivo rilievo la rubrica dell'articolo 452-bis c.p. («inquinamento ambientale»),né è di ausilio la definizione di inquinamento contenuta nell'art. 5, comma 1, lettera i-ter), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché tale definizione ha portata limitata a quell'ambito; tanto più che, quando lo ha ritenuto necessario a fini definitori, la legge n. 68 del 2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. del 2006 o altre disposizioni.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 998 del 11 febbraio 2019
Urbanistica.Verifica conformità al titolo abilitativo
La conformità al titolo abilitativo può essere verificata solo all’esito dell’ultimazione dei lavori ovvero, nel corso della realizzazione degli stessi, quando comunque le opere fino a quel momento poste in essere denotino, in maniera inequivocabile, il mancato rispetto delle prescrizioni della concessione edilizia.
Cass. Sez. III n. 7042 del 14 febbraio 2019 (Up 16 lug. 2018)
Pres. Di Nicola Est. Aceto Ric. Viviani
Rifiuti.Fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava
I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all'interno del ciclo produttivo dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attività di lavorazione devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica
Consiglio di Stato Sez. IV n.708 del 28 gennaio 2019
Sviluppo sostenibile.Impianti di cogenerazione non ad alto rendimento
Questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea concernente le seguenti questioni:
a) se la Direttiva 2004/8/CE (in particolare, il suo art. 12), osti ad una interpretazione degli articoli 3 e 6, d. lgs. n. 20/2007, nel senso di consentire il riconoscimento dei benefici di cui al d. lgs. n. 79/1999 (in particolare, di cui all’art. 11, e di cui alla Delibera 19 marzo 2002 n. 42/02 dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas, delibera che della disposizione precedente costituisce attuazione), anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento, anche oltre il 31 dicembre 2010;
b) se l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti ad un’interpretazione degli articoli 3 e 6 d. lgs. n. 20/2007, nei sensi indicati sub a), nella misura in cui tale disposizione, così come interpretata, possa determinare un “aiuto di Stato”, e dunque porsi in contrasto con il principio della libera concorrenza
c) specularmente a quanto esposto sub a) e b), ed in considerazione di quanto espressamente prospettato dall’appellante, se corrisponda ai principi di eguaglianza e non discriminazione del diritto comunitario una normativa nazionale che consenta la permanenza del riconoscimenti dei regimi di sostegno alla cogenerazione non CAR fino al 31 dicembre 2015; tale potendo essere l’interpretazione del diritto interno italiano per effetto del n. 1 della lett. c) del comma 11, art. 25, d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28, che abroga le norme richiamate dell’art. 11 d. lgs. 79/1999 a far tempo dal 1 gennaio 2016, anzi ora fino al 19 luglio 2014 (per effetto dell’art. 10, co. 15, d. lgs. 4 luglio 2014 n. 102)”.
Cass. Sez. III n. 6717 del 12 febbraio 2019 (Up 30 nov 2018)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Parsani
Rifiuti.Nozione di prescrizione
In presenza di regime semplificato, le prescrizioni e le cautele che debbono essere rispettate coincidono con quanto previsto in sede di iscrizione da parte della ditta richiedente nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi (fattispecie relativa a soggetto che operava in regime di comunicazione semplificata ed aveva gestito rifiuti in quantità superiore a quella indicata nella comunicazione di inizio di attività e dalla scheda allegata alla stessa).
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