Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Annullamento in autotutela del permesso di costruire, legittimo affidamento del privato e responsabilità dell’Ente comunale (nota a Cons. di Stato, 17 novembre 2023, n. 9879)
di Silia GARDINI
L’accertamento di conformità ex art. 36 TU Ed. al vaglio della Corte Costituzionale
di Maria BITONDO
TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 88 del 15 gennaio 2024
Rifiuti.Spandimento fanghi e competenze
Non è ammissibile ritenere che la norma regionale possa intervenire in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, quale è la materia “ambiente”, per sovvertire il quadro delle competenze amministrative delineate dall’art. 6, n. 3), del d.lgs. n. 99 del 1992 il quale affida alle regioni e non ai comuni il compito di individuare le fasce di rispetto entro le quali è vietata l’attività di spandimento fanghi
Cass. Sez. III n. 4759 del 2 febbraio 2024 (CC 21 dic 2023)
Pres. Galterio Rel. Mengoni Ric. Cascone ed altro
Urbanistica.Illegittimità di interventi anche demolitori finalizzati a rendere sanabile un intervento abusivo
Ammettere lavori - sia pur di demolizione - che modifichino il manufatto abusivo, alterandone significativamente la struttura e riducendone la volumetria, al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere, ciò che certamente allora non lo sarebbe stato, costituisce un indebito aggiramento della disciplina legale, poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi abusivi. Una tale situazione, inoltre,porta anche ad escludere la sussistenza della necessaria doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia, poiché la stessa demolizione di una parte del fabbricato evidenzia la mancanza di tale requisito al momento della realizzazione dell’opera.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 490 del 15 gennaio 2024
Urbanistica.Scelte urbanistiche ed onere di motivazione
Le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate. In particolare, l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata". Le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. Né, d'altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute. Le uniche, tassative ipotesi in cui è richiesta una motivazione rafforzata, sono le seguenti: I) superamento degli standard minimi; II) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; III) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; IV) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.
Cass. Sez. III n. 5174 del 6 febbraio 2024 (CC 27 ott 2023)
Pres. Gentili Rel. Zunica Ric. Contessa ed altri
Urbanistica.Legittimità ordine di demolizione e irrilevanza delle lungaggini nella definizione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali
Le lungaggini nella definizione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali aventi ad oggetto la verifica delle natura abusiva delle opere non valgono a incidere sulla legittimità degli ordini di demolizione, fondati su sentenze e decreti penali di condanna irrevocabili, e, dall’altro, che il ritardo nell’esecuzione delle demolizioni non legittima l’affidamento del privato circa l’esistenza di una sanatoria silente ex post delle opere risultate abusive, anche rispetto a coloro che sono subentrati nella posizione del condannato. Inoltre l’ordine di demolizione, essendo privo di finalità punitive, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981, che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.
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