Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez.VI n. 9583 del 7 novembre 2023
Urbanistica.Responsabilità PA
Deve ritenersi illegittima la condotta omissiva dell’amministrazione che, in assenza di giustificati motivi, non dia seguito al procedimento di demolizione di un immobile abusivo, quantunque esecutivo e definitivo.Tale condotta deve inoltre ritenersi colpevole alla luce della costante giurisprudenza, secondo la quale “l'elemento psicologico della colpa della P.A. va individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenze, omissioni d'attività o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa” (segnalazione Ing. M. Federici)
Il complesso e delicato contemperamento tra primari interessi apparentemente confliggenti: la tutela dei beni paesaggistico-culturali e dell’ambiente alla prova della transizione energetica
di Federico MUZZATI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8869 del 11 ottobre 2023
Urbanistica.Articolo 38 TUE
L’amministrazione applicando l'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di procedere all’esame “ora per allora” dell’originaria istanza di titolo edilizio deve valutare, a posteriori, se le opere originariamente richieste, e poi realizzate sulla base di un titolo annullato, avrebbero potuto essere autorizzate tenendo conto della normativa vigente al momento in cui l’amministrazione si è pronunciata la prima volta (quale normativa applicabile in ossequio al principio tempus regit actum), astraendo dalle ragioni poste a fondamento del provvedimento annullato e riconosciute illegittime, e tenendo conto della possibilità di reiterare l’istruttoria e di acquisire, sia pure a posteriori, la documentazione necessaria (ad esempio pareri o consensi pretermessi nella precedente fase). Ciò che rileva, ai fini del rilascio del titolo postumo ai sensi dell’art. 38, é la conformità sostanziale delle opere rispetto alla normativa vigente al momento in cui l’amministrazione si è pronunciata la prima volta, e quindi deve ritenersi consentito all’amministrazione, in tal sede, l’espletamento tardivo delle attività finalizzate ad accertare la sussistenza, al predetto momento, delle condizioni di fatto e di diritto richieste ai fini della conformità (edilizia, urbanistica, paesaggistica, ambientale, etc. etc.).
Cass.Pen. Sez. III n. 42236 del 17 ottobre 2023 (PU14 set 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric.Dall'O
Rifiuti.Amministratore di diritto ed omesso controllo sull’attività dell’amministratore di fatto
Il principio secondo cui risponde del reato contravvenzionale posto in essere dall'amministratore di fatto di una società anche l'amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie trova applicazione applicazione in materia di reati ambientali e prevenzionistici. Un parametro di valutazione circa l'effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all'art. 6 D.lgs. n. 231 del 2001, in tema di esclusione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza
TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 3057 del 13 ottobre 2023
Rifiuti.Attività di rottamazione e VIA
Le opere e le attività da sottoporsi ad assoggettabilità a VIA o a VIA sono elencate nell’allegato III e IV della parte II del D.lgs. n. 152/2006, e che nella parte relativa ai rifiuti non rientrano in tale elenco le operazioni R13, mentre le operazioni D15 - per i rifiuti non pericolosi - pur rientrandovi divengono rilevanti solo in caso di superamento della soglia di 40 tonnellate al giorno (cfr. punto 7, lettera t), della parte seconda, allegato IV del D.lgs. n. 152/2006).
Cass.Pen. Sez. III n. 41602 del 13 ottobre 2023 (CC 14 set 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric.Testa
Ecodelitti.Pesca illegale e delitto di inquinamento ambientale
In caso di concorso tra le contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che puniscono, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", le condotte lesive dell'ambiente marino e quelle di pesca illegale, e il delitto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. trova applicazione quest'ultima disposizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, di uno dei profili del bene ambiente, come descritti dalla medesima disposizione al comma 1, nn. 1 e 2.
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