Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corretta gestione ambientale: è obbligatorio dimostrare di aver fatto tutto il possibile
di Stefano MAGLIA
TAR Campania (NA) Sez. VI n.4851 del 23 agosto 2023
Urbanistica.Demolizione opere abusive e parere commissione edilizia integrata
Il previo parere della Commissione edilizia integrata non è necessario in sede di emanazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive anche nei casi in cui gli abusi insistano su area vincolata, dal momento che l’ordine di ripristino discende direttamente dall’applicazione della disciplina edilizia vigente e quando la domanda di condono è inammissibile per il divieto che deriva dagli strumenti urbanistici alla realizzazione di nuove costruzioni.
Corte di giustizia (Decima Sezione) 7 settembre 2023
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 98/83/CE – Acque destinate al consumo umano – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – Misure necessarie per assicurare la qualità delle acque – Conformità ai requisiti minimi specificati nell’allegato I, parti A e B – Articolo 8, paragrafo 2 – Adozione quanto prima dei provvedimenti correttivi necessari – Obbligo di risultato – Allegato I, parte B – Valori parametrici di arsenico e fluoruro – Concentrazioni superiori a questi valori – Persistenza dei superamenti»
Cass.Pen. Sez. III n. 33423 del 31 luglio 2023 (UP 1 giu 2023)
Pres. Ramacci Rel. Corbo Ric. Hagiu
Rifiuti.Requisiti del reato di abbandono
Per escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, non è sufficiente che i rifiuti abbandonati o irregolarmente depositati non siano riconducibili alla specifica attività dell’impresa o dell’ente di cui il soggetto agente è titolare o responsabile: è necessario invece che i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato dal titolare di un impresa o dal responsabile di un ente siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l’impresa o l’ente. In questa prospettiva, il limite di applicazione della fattispecie penalmente sanzionata è ravvisabile solo in caso di rifiuti estranei a qualunque attività potenzialmente riferibile all’impresa o all’ente cui è preposto l’imputato, come, ad esempio, nel caso di materiali di scarto che siano, insieme, di entità estremamente modesta e riferibili ad una produzione domestica.
TAR Liguria Sez.II n. 717 del 13 luglio 2023
Urbanistica.Lottizzazione abusiva
Il bene giuridico tutelato dall'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, anche con una sanzione penale (cfr. l’art. 44 comma 1 lett. c D.P.R. n. 380/2001), risiede, in entrambi i casi (lottizzazione materiale e cartolare), nella necessità di salvaguardare la potestà programmatoria amministrativa, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell'ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell'espansione abitativa in rapporto agli standard apprestabili. Elemento imprescindibile della fattispecie consiste dunque nella circostanza che la trasformazione urbanistica od edilizia già intrapresa (lottizzazione materiale) o soltanto inequivocabilmente anticipata dai frazionamenti catastali (lottizzazione cartolare) si ponga in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali (c.d. lottizzazione vietata) o senza la prescritta autorizzazione (c.d. lottizzazione imposta).
Cass.Pen. Sez. III n. 33408 del 31 luglio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Novelli ed altro
Urbanistica. Natura interventi precari
La natura “precaria” dell’opera non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per realizzarla, né dalla sua facile rimovibilità, bensì dalla natura delle esigenze che l’opera stessa intende soddisfare. Ciò è chiaramente evincibile dal tenore testuale degli artt. 3, comma 1, lett. e.5, e 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, nei quali si fa esplicito riferimento alle «esigenze meramente temporanee» (art. 3) e alle «esigenze contingenti e temporanee» (art. 6). La natura temporanea e contingente delle esigenze non è di per sé sufficiente a sottrarre l’opera al regime “concessorio” se la stessa non sia comunque di facile amovibilità. Lo stabile e permanente collegamento al terreno esclude sempre la natura precaria dell’opera; lo si evince chiaramente dal fatto che anche le “unità abitative mobili”, per non essere considerate “nuove costruzioni”, devono comunque essere dotate di meccanismi di rotazione funzionanti e non devono essere collegate al terreno in maniera permanente (art. 3, lett. e.5, seconda parte). Il che si spiega con il fatto che le opere destinate a soddisfare esigenze non temporanee e quelle comunque stabilmente collegate al suolo condividono con gli “interventi di nuova costruzione” la loro attitudine alla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in via permanente. Prova ne sia il fatto che le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, sono soggette ad attività edilizia libera a condizione che siano tempestivamente rimosse al cessare dell’esigenza: l’opera “precaria” non rimossa è una “nuova costruzione” e necessita, in quanto tale, di permesso di costruire.
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