Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Lazio (RM) Sez.IIIs n. 6732 del 18 aprile 2023
Ambiente in genere.Esercizi commerciali ed obbligo di utilizzo di bio-shopper a pagamento
Non sussiste alcun obbligo per il consumatore di comprare, e quindi pagare, i bio shopper messi a disposizione dalla distribuzione, ben potendoutilizzare contenitori autonomamente reperiti dal consumatore che siano idonei all’uso. Tale soluzione è sicuramente quella più corretta, posto che in questo modo viene fatta la giusta comparazione tra gli opposti interessi, da una parte quello del consumatore e dall’altra quello della sicurezza alimentare.
Cass. Sez. III n. 17421 del 27 aprile 2023 (CC 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Arabia
Urbanistica.Realizzazione piazzale
E’ soggetta a permesso di costruire l'esecuzione di interventi finalizzati a realizzare un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento del terreno, in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo a un impiego diverso da quello che gli è proprio in base alle sue caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche
Consiglio di Stato Sez. II n. 4110 del 24 aprile 2023
Urbanistica.Norme tecniche di attuazione
Qualora negli atti di pianificazione urbanistica si faccia riferimento a determinate categorie di interventi edilizi, il rinvio in questione non può che essere recettizio; se, infatti, tale rinvio non avesse tale natura statica o ricognitiva, ma dinamica, per il suo tramite confluirebbero nel regime derogatorio tutti gli interventi successivamente ricondotti dal legislatore sotto l’egida della nuova definizione, seppure originariamente non valutati, con conseguente sottrazione delle scelte di governo del territorio al comune, soggetto istituzionalmente preposto
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4010 del 20 aprile 2023
Urbanistica.Piano di lottizzazione
Il piano di lottizzazione costituisce –ai sensi dell’art. 28 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, come modificato dall’art. 8 della legge ponte n. 765 del 1967 - uno strumento urbanistico equiordinato al piano particolareggiato e ad esso sostanzialmente alternativo. Il piano di lottizzazione assume innanzi tutto la valenza di piano urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione di dettaglio, con la finalità di riservare essenzialmente le aree ed i tracciati per la viabilità e per le opere di interesse pubblico del nuovo insediamento non individuate già nello strumento generale. Esso, inoltre, è piano esecutivo di urbanizzazione, costituente cioè, mediante il convenzionamento, un programma di realizzazione concreta delle relative opere per mezzo del pagamento di contributi o dell’esecuzione diretta delle opere stesse, e, altresì, mediante la cessione delle aree in tutto o in parte necessarie all’urbanizzazione. Infine, è pre - concessione edilizia, in quanto nei piani di lottizzazione vengono, di norma, ad essere individuati elementi di maggiore dettaglio di quelli previsti dallo strumento urbanistico generale. L’esigenza della redazione di un piano di lottizzazione per la realizzazione di un insediamento edilizio lascia tuttavia integra la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica.
Rifiuti urbani, comuni e codice EER 191212: e’ traffico illecito? Spunti per una indagine giudiziaria
di Gianfranco AMENDOLA
Cass. Sez. III n. 15453 del 13 aprile 2023 (UP 23 mar 2023)
Pres. Galterio Rel. Liberati Ric. Senestrali
Caccia e animali. Pratica denominata “chiusa”
Deve essere esclusa la sussistenza del reato di cui all’art. 727 cod. pen. anziché di quello di cui all’art. 544 ter, comma 3, cod. pen. nel caso in caso cui alcuni esemplari di uccelli siano custoditi al buio, in gabbiette poggiate a terra e di dimensioni assai anguste, due di essi privi della coda o delle piume della coda, o comunque con un piumaggio che rendeva loro impossibile volare (a causa della provocata compromissione delle penne remiganti e di quelle timoniere), tutti dunque in condizioni tali da non poter volare e da compromettere la loro stessa sopravvivenza, sottoposti alla pratica denominata “chiusa” (ossia alla custodia al buio per lunghi mesi allo scopo di falsare il loro ciclo annuale in modo che una volta portati all’aria aperta, in autunno e in inverno, durante la stagione venatoria, convinti che fosse giunta la primavera, richiamassero i loro simili, per essere poi abbattuti dai cacciatori), così determinando uno stravolgimento completo della fisiologia ed etologia degli uccelli e realizzando comportamenti incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie. È allora evidente come tale condotta configuri il delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen., perché non solo "senza necessità" ma anche illecitamente (perché strumentalmente alla pratica proibita dell'uccellagione), il ricorrente ha sottoposto gli esemplari custoditi nelle gabbie a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, provocando in alcuni di esse l’avulsione delle piume, tra l’altro allo scopo di utilizzarli come richiami vivi, pratica non consentita per la peppola e il fringuello.
Pagina 127 di 578