Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 5822 del 18 febbraio 2022 (CC 18 gen 2022)
Pres. Sarno Est. Corbo Ric. D’Auria
Urbanistica. Ordine di demolizione e principio di proporzionalità
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il principio di proporzionalità nell’applicazione dell’ordine di demolizione di un immobile illegalmente edificato, adottato da una pubblica autorità al fine di contrastare la realizzazione di opere senza permesso di costruire, opera esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione di una persona, ed implica, principalmente, garanzie di tipo “procedurale”.
Ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, la Corte EDU ha infatti valorizzato essenzialmente: la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente; la disponibilità di un tempo sufficiente per “legalizzare” la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un’altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza; l’esigenza di evitare l’esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola. Inoltre, ai medesimi fini, un ruolo estremamente rilevante è stato attribuito alla consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati al momento dell’edificazione ed alla natura ed al grado della illegalità realizzata.
TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 380 del 2 febbraio 2022
Ambiente in genere.Caratteristiche della VAS
La cd. valutazione ambientale strategica (VAS) è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale, procedura finalizzata precipuamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall’adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente. La VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l’amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l’emersione e l’evidenziazione dell’interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall’amministrazione mentre la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell’entità dell’impatto ambientale dell’opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all’opzione “zero”, qualora l’impatto non sia evitabile neanche con l’adozione di cautele. Ne consegue che la VAS è uno strumento previsto dal legislatore nell’ambito dei procedimenti volti all’adozione di strumenti di pianificazione o programmazione territoriale e non come nel caso di specie di provvedimenti puntuali di approvazione di specifici progetti.
Cass. Sez. III n. 5307 del 15 febbraio 2022 (PU 11 gen 2022)
Pres. Petruzzellis Est. Corbetta Ric. Bacchini
Urbanistica. Utilizzazione opera in cemento armato o a struttura metallica prima del rilascio del certificato di collaudo
Il reato di cui all'art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (utilizzazione di un'opera in cemento armato o a struttura metallica prima del rilascio del certificato di collaudo) ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo
TAR Veneto Sez. II n. 193 del 31 gennaio 2022
Acque. Modifiche non sostanziali delle condizioni di scarico
La disciplina statale dell’autorizzazione agli scarichi è prevista dall’art. 124 D.Lgs. 152/06, che al comma 12, in relazione agli interventi di ampliamento di stabilimenti già autorizzati, stabilisce che, ove dall’ampliamento “derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.”. Da tale norma – in coerenza con la quale devono essere interpretate anche le disposizioni di rango secondario che ne costituiscono attuazione – emerge che, anche in caso di modifiche non sostanziali delle condizioni di scarico è fatto salvo un potere di intervento delle autorità competenti a tutela del corpo recettore
Cass. Sez. III n. 5816 del 18 febbraio 2022 (PU 18 gen 2022)
Pres. Sarno Est. Corbo Ric. Esposti
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e confisca in caso di prescrizione del reato
In tema di lottizzazione abusiva, se l’attività istruttoria compiuta al fine di verificare l’eventuale maturazione della prescrizione del reato consente di pervenire anche ad un «pieno accertamento» del fatto, non si vede perché sia preclusa l’adozione di una statuizione di confisca. Secondo Sez. U, n. 13539 del 2020, Perroni, infatti, per l’ammissibilità di un provvedimento di confisca, non è necessaria una sentenza di condanna, ma solo un «pieno accertamento» dei fatti conseguito sulla base di un’attività istruttoria che, nel momento in cui viene compiuta, è funzionale innanzitutto ad una verifica delle condizioni per adottare una decisione sul merito dell’imputazione, e che, quindi, è stata svolta quando non era ancora possibile una applicazione della regola di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 170 del 26 gennaio 2022
Urbanistica.Diritto del proprietario di chiudere il fondo
Il diritto del proprietario di chiudere il fondo, previsto dall'art. 841 del codice civile, può essere limitato e conformato dalle norme urbanistiche allo scopo di tutelare interessi pubblici sovraordinati, in particolare di natura ambientale e paesistica. Le disposizioni urbanistiche aventi contenuto limitativo sono però, a loro volta, tenute a rispettare un rapporto di stretta proporzionalità nei confronti dell'interesse pubblico tutelato. Simile principio vale anche con riferimento ai Regolamenti comunali che possono, quindi, porre delle limitazioni al diritto di cui all’art. 841 c.c. se giustificate da peculiari interessi pubblici da bilanciarsi, comunque, con quelli protetti dalla previsione codicistica che risiedono nella tutela della sicurezza e della riservatezza del proprietario
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