Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 32864 del 6 settembre 2021 (UP 7 apr 2021)
Pres. Di Nicola Est. Zunica Ric. Cattaneo
Acque. Metodo di prelievo per il campionamento dello scarico
In tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale e, dunque, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse; dunque, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’allegato 5 del d. lgs. n. 152 del 2006 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall’organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione, come appunto avvenuto adeguatamente nel caso di specie.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5208 del 8 luglio 2021
Urbanistica.Esercizio del potere di controllo tardivo sulla SCIA
L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di controllo tardivo sulla SCIA, di cui all’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, sollecitato dal terzo è doveroso nell’an, ferma restando la discrezionalità nel quomodo.
Cassazione e traffico illecito di rifiuti: agisce “abusivamente” chi non rispetta le migliori tecniche disponibili (BAT)
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez.II n. 2489 del 19 agosto 2021
Sviluppo sostenibile.Certificati Verdi
La finalità di tutela ambientale sottesa al meccanismo incentivante dei certificati verdi non consente una lettura della relativa disciplina in un’ottica puramente economica o meccanica, comunque avulsa dalla cornice delle prescrizioni ambientali che regolano le attività produttive di riferimento, con la quale anzi essa deve necessariamente armonizzarsi. Elemento di raccordo testuale -e ovviamente non esaustivo- è costituito dal regime del deflusso minimo vitale, cui fanno riferimento, sia il d.m.11 novembre 1999 sia il d.m. 18 dicembre 2008, seppure da angolazioni completamente diverse. Con la dizione “deflusso minimo vitale” (DMV) si intende il quantitativo di acqua che qualsiasi opera di captazione ubicata sull’asta di un lago, fiume, torrente, o di altro corso d’acqua, deve restituire, sì da garantirne la naturale integrità ecologica, seppure con popolazione ridotta, con particolare riferimento alla tutela della vita acquatica. La consistenza del DMV incide evidentemente sulle modalità di gestione e conseguentemente sui costi dell’impianto. L’obbligo di garantire, ai fini del rilascio della concessione per impianti idroelettrici, il DMV e l’equilibrio del bilancio idrico è imposto, a livello normativo, dall’art. 12 bis, comma 1, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ed è attualmente previsto dall’art. 95, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico ambientale.
Cass. Sez. III n. 32861 del 6 settembre 2021 (UP 7 apr 2021)
Pres. Di Nicola Est. Zunica Ric. Palmieri
Ambiente in genere.Delega di funzioni in materia ambientale
In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
Consiglio di Stato Sez.VI n. 6012 del 23 agosto 2021
Urbanistica.Ultrattività residuale dei piani particolareggiati decaduti per decorso del tempo
L'art. 17, comma 3, l. 17 agosto 1942, n. 1150, che disciplina la c.d. ultrattività residuale dei piani particolareggiati decaduti per decorso del tempo ha la duplice funzione di precludere - per un verso - la proroga sine die di piani attuativi mai avviati (o rimasti inattuati o quasi del tutto inattuati) ed ormai scaduti (e presumibilmente obsoleti in quanto non più conformi alle mutate esigenze urbanistiche), e di salvare - per altro verso - le opere già realizzate, consentendo comunque (al fine di evitare un “danno urbanistico/ambientale” maggiore rispetto a quello cagionato dalla visione della incompiutezza delle opere) il completamento urbanistico delle aree nelle quali la pianificazione sia stata correttamente avviata, consentendo, cioè, la ultimazione delle opere di urbanizzazione in corso e la ordinata edificazione, in conformità agli indici praticati nella zona secondo le disposizioni del piano stesso
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