Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 8221 del 2 marzo 2021 (UP 14 dic 2021)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Castiglione
Urbanistica. Applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche
Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 2835 del 9 marzo 2021
Caccia e animali.Prelievo in deroga
L’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE consente agli Stati membri di derogare alle misure di protezione delle specie (previste dagli artt. da 5 ad 8) per determinate ed eccezionali circostanze, tra le quali l’esigenza di “consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità” (lett. “c”). La deroga è dunque rimessa alle determinazioni degli Stati membri, ai quali spetta di individuare le necessarie metodologie applicative; laddove tali metodologie manchino, siano insufficienti o comunque non consentano di accertare i presupposti in fatto della deroga stessa, quest’ultima non sarà esercitabile.
Cass. Sez. III n. 7395 del 25 febbraio 2021 (UP 18 dic 2021)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Calissano
Rifiuti.Confisca ex art. 260-ter dlv 152\06
La confisca prevista dall’art. 260-ter, ultimo comma, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, seppure non necessitante di una condanna non può essere disposta in sede di proscioglimento predibattimentale ex artt. 129 e 469, cod. proc. pen., in quanto presuppone comunque l’accertamento della violazione. Il riferimento “all’accertamento”, tuttavia, rende comunque necessario, anche in un’ottica di conformità dell’ordinamento interno alla norma convenzionale di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione EDU, che ai fini di poter disporre la confisca si “accerti” la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato ipotizzato, non potendosi, diversamente, procedere all’ablazione di quanto sequestrato, in quanto ciò determinerebbe un ingiustificato (ed ingiusto) sacrificio patrimoniale per il soggetto destinatario, non potendosi dubitare – anche e soprattutto alla luce dei “criteri di Engel”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976 - della natura sanzionatoria della confisca prevista dall’ultimo comma dell’art. 260-ter TUA.
Consiglio di Stato Sez. III n. 1827 del 3 marzo 2021
Ambiente in genere. Interdittiva antimafia e revoca AUA
Il provvedimento di cd. "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 D.Lgs.159/2011, n. 159 risultando pertanto legittima la revoca dell'AUA comunale.
Cass. Sez. III n. 8225 del 2 marzo 2021 (UP 18 dic 2021)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Pettina
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e responsabilità dirigente ufficio tecnico comunale
Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale che, con condotta commissiva sorretta da colpa cosciente, illegittimamente rilasci un titolo edilizio in forza del quale avvenga – o prosegua - una trasformazione del suolo integrante il reato colposo di lottizzazione abusiva materiale concorre nella medesima contravvenzione, avendo apportato un contributo causale rilevante, cosciente e consapevole, nella realizzazione dell’illecito urbanistico. Ricorrono, difatti, tutti gli elementi richiesti anche in dottrina per poter ravvisare una responsabilità concorsuale commissiva in un reato colposo, vale a dire: una condotta agevolatrice rispetto alla commissione del fatto tipico; la violazione di una regola cautelare da parte dell’agente; la consapevolezza che la propria azione si lega all’attività di trasformazione del territorio posta in essere da altri soggetti (quantomeno) poco attenti all’osservanza delle stesse regole cautelari che gravano sull’agente.
TAR Campania (SA) Sez. II n. 537 del 2 marzo 2021
Rifiuti.Assimilazione dei veicoli sequestrati in deposito a rifiuti
La definizione di rifiuto fornita dall’art. 183, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto fare riferimento appunto al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Se tale è la definizione di rifiuto, fornita dalla legislazione di settore, non può effettuarsi un’automatica, ed acritica, equiparazione tra i “rifiuti”, come sopra individuati, e le autovetture, in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti nell’area, di pertinenza del custode. Il quale, all’evidenza, non s’è disfatto, né ha avuto l’intenzione, né ha – stricto iure – l’obbligo, di disfarsi di tali veicoli, i quali, in quanto sottoposti a sequestro, e quindi, evidentemente, ivi depositati, in relazione al vincolo di natura reale, disposto in relazione ad indagini di natura penale, non possono essere, fino al momento delle definitive determinazioni dell’A. G. penale, in ordine alla loro sorte (esemplificando: fino alla loro confisca, ovvero fino alla loro restituzione all’avente diritto, a seconda dell’esito delle indagini preliminari, svolte relativamente ad essi, ovvero sino all’esito del giudizio, eventualmente da dette indagini sorto), sottratti a tale vincolo, ben potendo gli stessi veicoli, sino alle predette definitive determinazioni dell’A. G. penale, essere tuttora necessari a fini di prova dei reati, per i quali si procede.
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