Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 14746 del 13 maggio 2020 (CC 22 gen 2020)
Pres. Rosi Est. Liberati Ric. Calabrese
Rifiuti.Cubetti in porfido e disciplina dei sottoprodotti
I requisiti richiesti per i sottoprodotti devono sussistere contestualmente , con la conseguenza che la mancanza di certezza in ordine al riutilizzo, unitamente alla necessità di sottoporre i materiali (cubetti in porfido), per poterli riutilizzare o commerciare, a delle operazioni di trattamento esulanti dalla normale pratica industriale, in quanto per la separazione da essi dei residui di materiale bituminoso e cementizio non sono chiaramente sufficienti operazioni preliminari di pulitura e lavaggio (occorrendo interventi non marginali, da eseguire con strumenti meccanici e dai quali sono destinati a originarsi non modeste quantità di scarti, escludono che essi, nello stato in cui sono stati rinvenuti, possano essere qualificati come sottoprodotti.
TAR Puglia (BA) n. 672 del 14 maggio 2020
Sviluppo sostenibile. impianti alimentati da fonti rinnovabili e qualifica di pubblica utilità indifferibilità e urgenza
L’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003 qualifica ‘di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti’ le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto l’autorizzazione unica. La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell’acquisizione dell’autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia.
TRAFFIC Bulletin Volume 32, No. 1 (April 2020)
The TRAFFIC Bulletin is a publication of TRAFFIC, a leading non-governmental organisation working globally on the trade in wild animals and plants in the context of both biodiversity conservation and sustainable development.
Cass. Sez. III n. 14242 del 11 maggio 2020 (UP 10 gen 2020)
Pres. Izzo Est. Andronio Ric. La Greca
Beni Ambientali.Piani paesaggistici e legge regionale sul piano casa
I piani paesaggistici e quelli ad essi assimilabili secondo la previsione di cui all’art. 135, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, non possono subire deroghe da parte della legge regionale sul piano-casa, che regolamenta gli interventi assentiti in via eccezionale, e può consentire la deroga alla sola disciplina urbanistica
TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 981 del 14 maggio 2020
Urbanistica.Fascia di rispetto cimiteriale
Se è vero che l'art. 338 co. 1 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 riserva alla sola competenza del consiglio comunale il potere di ridurre la fascia di rispetto, ciò non significa che le previsioni di P.R.G. relative alla fascia di rispetto cimiteriale abbiano una natura diversa dalle altre e, in particolare, che possano essere modificate con un procedimento (la mera delibera di consiglio comunale) diverso, e più semplice, di quello previsto per le varianti al P.R.G. Le delibere in questione, per poter produrre l’effetto di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale, devono essere seguite dall’atto di approvazione da parte dell’autorità regionale. Né può attribuirsi alcun rilievo all’affidamento nella modifica della destinazione urbanistica maturato in ragione della pendenza dell’iter procedimentale volto all’approvazione della variante.
Cass. Civ. Sez. Un. n. 8092 del 23 aprile 2020 (Ud. 8 ott 2019)
Pres. Petitti Est. Bisogni Ric. S Energia spa
Danno ambientale.Danno alla salute da inceneritore e competenza del giudice ordinario
In materia di danno ambientale, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 310 del d.lgs. n. 152 del 2006, le controversie derivanti dall'impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale di cui al precedente art. 309, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, restando invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo. L'eventualità che l'attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della P.A. non incide sul riparto di giurisdizione (atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l'effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi) ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell'ipotesi in cui l'attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l'esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a conformità, l'attività rivelatasi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, mentre, nell'ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose
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