Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 2258 del 20 gennaio 2021 (UP 17 nov 2020)
Pres. Aceto Est. Semeraro Ric. D'Anello
Rumore.Condotte sanzionate dall'art.659 cod.pen.
La condotta sanzionata dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere, mentre l'emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.
TAR Lazio (LT) Sez.I n. 1 del 14 gennaio 2021
Rifiuti.Autorizzazione unica e competenza della Regione
Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, disciplinato dall’art. 208, d.lgs. n. 152 cit., unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedimentali. Infatti, nel provvedimento regionale in parola si riuniscono e concentrano tutte le competenze amministrative di verifica e di controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l’accertamento dell’osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell’impianto in armonia con il territorio di riferimento
Cass. Sez. III n. 2261 del 20 gennaio 2021 (UP 24 nov 2020)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Mattera
Urbanistica.Tensostrutture
Le tensostrutture sono opere realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità di permesso di costruire, soltanto se funzionali a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e destinate ad essere rimosse entro novanta giorni, essendo irrilevante la tipologia dei materiali impiegati per la loro edificazione
TAR Toscana Sez. III n. 57 del 14 gennaio 2021
Urbanistica.Abusi su immobili vincolati e vigilanza
Nella materia della sorveglianza edilizia, Comuni e Soprintendenze, pur con attribuzioni diversificate, diano vita a un plesso funzionalmente unitario a tutela di interessi inscindibilmente collegati, stante il carattere plurioffensivo dell’illecito edilizio ricadente su immobili vincolati; al punto che, quando si tratti di questi ultimi, l’art. 27 co. 2 del d.P.R. n. 380/2001 non esclude i Comuni dall’attività di vigilanza e di accertamento degli illeciti, ma li onera di rivolgersi alle Soprintendenze per l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021). Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2021
Cass. Sez. III n. 2260 del 20 gennaio 2021 (UP 24 nov 2020)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Felli
Rifiuti.Parti di autoveicoli recuperate
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce "16 01" dell'allegato D alla parte quarta del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall'art. 184, comma 5, stesso Decreto. A norma dell’art. 184- ter comma 1, del d.lgs n. 152 del 2006, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. Sempre il d.lgs n. 152 del 2006, art. 184- ter comma 4, richiama espressamente anche il D.Lgs. n. 209 del 2003. Secondo tale decreto, le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs n. 209 del 2003, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, suballegato 1-5. Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184- ter cit., cessano di essere rifiuti.
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