Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5877 del 13 agosto 2021
Beni Ambientali. Impianti eolici ed impatto visivo
Negli articoli 3.1, lett. b), e 3.2, lett. e), dell’allegato IV al d.m. 10 settembre 2010 viene prescritto l’esame dell’interferenza visiva e dell’impatto visivo per “centri abitati”, “beni culturali e paesaggistici”, punti panoramici o belvedere distanti in linea d’aria almeno (“non meno”) di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore. L’esistenza di case sparse non integra la nozione di “centro abitato” e le citate disposizioni dell’allegato IV del d.m. 10 settembre 2010 non indicano affatto il perimetro dell’area entro il quale non sarebbe possibile rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità paesistica, ma al contrario indicano la distanza minima (“non meno di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore”) oltre la quale si deve valutare l’impatto visivo dell’impianto eolico.
Cass. Sez. III n. 32602 del 1 settembre 2021 (UP 15 mag 2021)
Pres. Marini Est. Andronio Ric. Borrata
Caccia e animali.Somministrazione di sostanze stupefacenti
L’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen. punisce la mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, a prescindere dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell’animale, costituendo tale condotta criminosa un reato di pericolo presunto.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5768 del 5 agosto 2021
Rifiuti.Differenze tra inquinamento bonifica e rifiuto
Il concetto di inquinamento e quello di bonifica sono distinti da quello di rifiuto, ed infatti ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera a), del d. lgs. 152/2006 la disciplina delle bonifiche non si applica “all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del … decreto”. Ciò risponde evidentemente a logica, prima che a diritto, perché non necessariamente l’abbandono di un rifiuto genera un inquinamento in senso proprio e richiede una bonifica. Si tratta però di un’eventualità possibile, e quindi il legislatore dispone, anche qui, che come regola i rifiuti abbandonati vadano senz’altro rimossi, ai sensi dell’art. 192 del decreto, e dispone poi con l’art. 239, comma 2, lettera a), seconda parte che “qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale”.
Cass. Sez. III n. 31347 del 10 agosto 2021 (UP 27 apr 2021)
Pres. Andreazza Est. Corbo Ric. Zen
Rifiuti.Inottemperanza all’ordinanza di rimozione e difficoltà economiche
Il reato di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 consiste in una condotta di inottemperanza e può essere commesso con dolo o colpa, sicché la colpevolezza non può essere esclusa in ragione di difficoltà economiche determinate dalla dispendiosità delle operazioni da compiere. Né costituisce elemento positivamente valutabile, ai fini della esclusione del dolo (o della colpa), un adempimento, come nella specie, non semplicemente tardivo, ma avvenuto a distanza di anni e solo dopo ulteriori sopralluoghi e l’intervenuto sequestro del sito.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5742 del 4 agosto 2021
Rifiuti.Obblighi del proprietario non responsabile dell'inquinamento
Il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, Dl. Lgs. n. 152/06, ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. A tale regime fa eccezione l’ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile - presumibilmente motivato dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare ovvero, più in generale, di tutelarsi contro una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie - abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, assumendo spontaneamente l’impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica. In tale caso, il progetto di bonifica dovrà essere eseguito in conformità alle misure proposte dall’istante e approvate dall’Amministrazione, come integrate dalle eventuali ulteriori prescrizioni poste dalla stessa autorità amministrativa che siano rispettose dei canoni della prevedibilità, dell’adeguatezza e della proporzionalità. L’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato, come pure chiarito da questo Consiglio, comunque, non esclude né il potere/dovere dell’Amministrazione di individuare il responsabile dell’inquinamento, né, a fortiori, elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso.
Cass. Sez. III n. 30261 del 3 agosto 2021 (UP 13 apr 2021)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Patriarca
Acque.Acque piovane contaminate
Esulano dalla nozione di acque meteoriche o di prima pioggia le acque piovane che, una volta cadute per terra ed oggetto di convogliamento anche per effetto della naturale pendenza del terreno, siano entrate in contatto con sostanze o materiali inquinanti giacenti sulla superficie del terreno in quanto frutto del processo produttivo in corso presso lo stabilimento ove le acque meteoriche sono raccolte; in tale caso, infatti, ma solo in tal caso, dette acque debbono essere qualificate come reflui industriali ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera h), del dlgs n. 152 del 2006, e, pertanto, il loro indiscriminato convogliamento verso il corpo recettore, in assenza di un loro preventivo trattamento volto alla purificazione dagli agenti inquinanti, integra gli estremi del reato di cui all’art. 137 del dlgs n. 152 del 2006.
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