Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. III n.6677 del 7 ottobre 2021
Alimenti.Vendita di pane parzialmente cotto
In base al combinato disposto degli artt. 14, comma 4, l. 4 luglio 1967, n. 580, e dell’art. 1 del relativo regolamento attuativo emanato con d.P.R. n. 502 del 1998, la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento; solo in caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita, può eccezionalmente farsi luogo a confezionamento in tale area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”; poiché la finalità primaria della disposizione regolante tale attività è quella di garantire l’igiene e la sicurezza alimentare, sicuramente non è conforme a tale disciplina una modalità, quale quella accertata in concreto, che consente al singolo consumatore, prima di procedere al confezionamento, di toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti
Cass. Sez. III n. 36727 del 8 ottobre 2021 (UP 30 giu 2021)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Bruno
Rifiuti.Abbandono e responsabilità omissiva del proprietario dell’area
In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti
Corte EDU Sez. I 14 ottobre 2021
caso Kape ed altri c/ Polonia
Rumore.Violazione dell'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Il caso riguardava la deviazione del traffico vicino alla casa dei ricorrenti durante la costruzione di un'autostrada
ed i tentativi dei ricorrenti di porre rimedio alla situazione attraverso le autorità. La Corte ha constatato in particolare che le autorità avevano consapevolmente ignorato il problema dal 1996 e avevano continuato a sviluppare il progetto autostradale con totale disprezzo per il benessere dei dei residenti locali. Nel complesso, la Corte ha ritenuto che la deviazione del traffico dalla casa dei ricorrenti e la mancanza di una risposta adeguata da parte delle autorità avevano danneggiato il loro pacifico godimento della loro casa.La Corte ha ribadito che gli individui hanno il diritto al tranquillo godimento delle loro case. Ha dichiarato che anche se non c'è un diritto esplicito nella Convenzione ad un ambiente pulito e tranquillo, quando un individuo fosse direttamente e seriamente colpito da un grave danno ambientale come il rumore o altro inquinamento, potrebbe sorgere un problema ai sensi dell'articolo 8.
TAR Campania (SA) Sez. II n.1964 del 20 settembre 2021
Urbanistica.Barbecue in muratura
Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la demolizione di un barbecue, motivato con riferimento alla circostanza per cui il manufatto è stato realizzato senza il preventivo rilascio del permesso di costruire.
Cass. Sez. III n. 37608 del 18 ottobre 2021 (UP 9 giu 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Andronio Ric. Costagliola
Urbanistica.Sequestro immobile abusivo
In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, perché il rischio di offesa al territorio e all’equilibrio ambientale perdura in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata, a prescindere dall’effettivo danno arrecato al paesaggio e dall’incremento del carico urbanistico. Inoltre, in tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici) ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività
TAR Toscana Sez. III n.1328 del 16 ottobre 2021
Urbanistica.Agibilità degli immobili
La conformità urbanistica dell’opera è requisito imprescindibile anche ai fini dell’agibilità di un immobile
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