Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 6021 del 23 agosto 2021
Urbanistica.Sequestro e demolizione
Il sequestro dell’opera edilizia abusiva comporta non l’impossibilità di eseguirne la demolizione, ma l’onere, per il soggetto che vi è tenuto, di chiedere all’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto l’autorizzazione a procedervi.
Il reato di lottizzazione abusiva
di Luca RAMACCI
Relazione tenuta in occasione del Corso “I reati edilizi ed urbanistici: punti ferme e questioni controverse” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata della Corte di appello di Lecce - Lecce, Officine Cantelmo, 11/13 ottobre 2021
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6346 del 17 settembre 2021
Urbanistica.Amovibilità e qualificazione edilizia
L'astratta amovibilità delle strutture non ne muta la qualificazione edilizia, in quanto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. E ciò in quanto i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale (nel caso di specie, relativo ad una serra il CdS, tenuto conto dell’attività agricola svolta, ha rilevato che la stagionalità dell’utilizzo incide esclusivamente sulla modalità di uso delle serre - in particolare la copertura dei tunnel - ma non comporta la integrale rimozione periodica delle stesse.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6438 del 23 settembre 2021
Urbanistica.Differenza tra accezione civilistica ed urbanistica di pertinenza
L’accezione civilistica di pertinenza è più ampia di quella applicata nella materia urbanistico-edilizia. In particolare,: i) la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; ii) a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto “carico urbanistico” proprio in quanto esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale
Cass. Sez. III n. 35410 del 24 settembre 2021 (UP 20 mag 2021)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. Frigerio
Rifiuti.Scarti vegetali
In tema di gestione dei rifiuti, gli scarti vegetali non sono classificabili come rifiuti soltanto se utilizzati in agricoltura mediante processi e metodi costituenti le normali pratiche agronomiche disciplinate dagli art. 182, comma sesto-bis, e 185, comma primo, lett. f), del citato d. lgs. n. 152 del 2006, non risultando comprovato nel caso di specie il rispetto di tali procedure
TAR Sicilia (PA) Sez. I n. 2554 del 13 settembre 2021
Rifiuti.Opere di recupero ambientale
Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice dell’Ambiente si ricava che nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso - e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente - espressamente individuata nel “comune territorialmente competente” - che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetti dei medesimi interventi. Solo nel caso in cui il Comune “non provveda” è previsto l’intervento sostitutivo della Regione e ciò al fine di salvaguardare il primario interesse ambientale che sarebbe compromesso dall’inadempimento dei responsabili della contaminazione e dal successivo inadempimento del “comune territorialmente competente” sul quale incombe la procedura d’ufficio prevista dall’art. 250. Tale potere sostitutivo viene, peraltro, espletato nell’interesse generale della comunità, al fine di garantire che l’interesse pubblico al contenimento/eliminazione dei rischi di contaminazione venga comunque tutelato, anche nell’ipotesi di inadempimento del responsabile in via primaria o dell’amministrazione titolare di competenza sostitutiva.
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