Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Emissioni in atmosfera da ricambi d’aria. un pasticcio del legislatore ed un’inutile complicazione burocratica
di Walter FORMENTON, Mariano FARINA, Luca TONELLO, Francesco ALBRIZIO
TAR Campania (NA) sez. VIII n. 4427 del 12 ottobre 2020
Urbanistica.Presentazione della DIA in luogo del permesso di costruire
Laddove la realizzazione di un intervento edilizio necessiti del permesso di costruire, la presentazione di una DIA non è idonea a consentire la realizzazione delle opere, non comporta alcun effetto inibitorio sulle sanzioni demolitorie adottabili, né la necessità del Comune di agire in autotutela. Ed infatti, anche dopo il decorso del termine concesso al Comune per impedire l'avvio dell'attività edilizia comunicata con la DIA, lo stesso Comune può pacificamente intervenire, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, in tutti i casi in cui l'attività edilizia avviata non possa essere eseguita con una DIA (ma necessiti di un permesso di costruire ) o non possa essere eseguita per l'esistenza di vincoli di piano regolatore o di diverso genere che non consentano la realizzazione delle opere avviate.
Cass. Sez. III n. 30629 del 3 novembre 2020 (CC 22 set 2020)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. P.M. in proc. R.
Ecodelitti.Delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e presunzione relativa di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere
Il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., è una delle fattispecie per le quali - ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il quale rinvia a tale proposito al novero dei delitti elencati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel cui ambito è appunto ricompresa anche la violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. – ove sussistano a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza la misura cautelare da applicare a carico di questo è quella della custodia in carcere, con la sola eccezione dei casi in cui si ritengano non sussistere esigenze cautelari ovvero si ritenga che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altra più blanda misura. Il combinato disposto delle norme che sono state dianzi indicate è tale da indurre l’interprete a far ritenere che, in caso di presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, vi è una presunzione, relativa, di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria al fine di garantire il rispetto delle predette esigenze. Tale presunzione può di essere superata solo sulla base di una valutazione, avente un carattere analitico, degli elementi peculiari del caso in esame i quali consentono di affermare che le esigenze cautelari riscontrate nella fattispecie siano suscettibili di essere soddisfatte anche con altre più blande misure.
Consiglio di Stato Sez. II n. 6294 del 19 ottobre 2020
Rifiuti.Obbiigo di interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino
Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 (così come da quelle, previgenti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997) possono ricavarsi le seguenti regole:
- gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento;
- ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente;
- le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi;
- a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare.
La scelta del Legislatore nazionale, desumibile dall’applicazione delle richiamate regole, è stata adottata in applicazione, nel nostro ordinamento, del principio comunitario “chi inquina paga”, ormai confluito in una specifica disposizione (art. 191) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel quale rientra come uno degli obiettivi principali sui quali si basa l’azione europea in materia ambientale ed in attuazione della direttiva 2004/35/CE.
Cass. Sez. III n. 30720 del 4 novembre 2020 (CC 18 set 2020)
Pres. Andreazza Est. Gentili Ric. Villari ed altri
Caccia e animali.Interdizione di determinati terreni all’esercizio dell’attività venatoria
In materia di interdizione di determinati terreni all’esercizio dell’attività venatoria - ove siano eccettuati gli ambiti territoriali ricompresi all’interno dei Parchi nazionali, in relazione ai quali la perimetrazione è frutto di un provvedimento di legislazione primaria oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e per i quali, pertanto, non vi è la necessità di alcuna segnalazione che li distingua quanto alla vigenza del divieto in questione rispetto al restante territorio - gli altri ambiti per i quali vige il divieto di attività venatoria sono soggetti al cosiddetto sistema della tabellazione, per effetto del quale i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale o comunque di altro spazio interdetto alla caccia sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini.
Il diritto di accesso agli atti ispettivi nei controlli di polizia edilizia e ambientale
di Gaetano ALBORINO
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