Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. Un. civili n. 23908 del 29 ottobre 2020 (Ud. 20 ott. 2020)
Pres. Sprito Est. Giusti Ric. Marina Porto Antico s.p.a
Acque.Illecito scarico a mare di un rivo adibito a pubblica fognatura e giurisdizione
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - non ricadendo nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi configurata dall'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.c. - la domanda, inibitoria e risarcitoria da illecito scarico a mare di un rivo adibito a pubblica fognatura, promossa, nei confronti della P.A. e del suo concessionario, gestore del servizio idrico integrato, dal concessionario di un compendio demaniale destinato a porto turistico, allorché, a fondamento della proposta azione, siano denunciate una mera attività materiale e l'omissione di condotte doverose in violazione del generale principio del neminem laedere, e senza che vengano in rilievo atti e provvedimenti amministrativi di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione (segnalazione Avv. M. Balletta)
TAR Campania (SA) Sez. II n.1383 del 13 ottobre 2020
Urbanistica.Asservimento del fondo
In caso di edificazione, l’asservimento di un fondo, implicato dal suo asservimento per lo sfruttamento edilizio di altra area, facente parte dello stesso lotto (c.d. concentrazione volumetrica) o di altro diverso lotto (c.d. cessione di cubatura), costituisce una qualità oggettiva dello stesso, opponibile ai terzi, che continua a seguire il fondo anche nei successivi trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva ed i cui effetti derivanti hanno carattere definitivo ed irrevocabile, provocando la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, con permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario
Cass. Sez. III n. 29822 del 27 ottobre 2020 (UP 11 set 2020)
Pres. Izzo Est. Di Stasi Ric. Giampiccolo
Urbanistica.Opere in cemento armato e struttura metallica
La sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6349 del 20 ottobre 2020
Danno ambientale.Azione risarcitoria per danno ambientale
A mezzo dell’azione prevista dagli artt. 309 ss., d.lgs. n. 152 del 2006 - che può essere attivata su impulso di regioni, province autonome, enti locali, persone fisiche o giuridiche nonché organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente - si intende tutelare il valore “Ambiente”, che costituisce l’oggetto di uno specifico interesse pubblico rispetto a casi di danno o anche di semplice minaccia di danno ambientale; in tal caso, quindi, il bene della vita tutelato in via diretta dal Legislatore non è l’interesse particolare di un soggetto che chiede di essere risarcito per il danno cagionato alla propria sfera patrimoniale, bensì l’interesse alla tutela ambientale posto in capo al Ministero dell’ambiente che, su sollecitazione dei soggetti sopra indicati, adotta le necessarie misure di precauzione, prevenzione e contenimento del danno a seguito della apposita valutazione discrezionale che è chiamato a svolgere ai sensi del comma 3 dell’art. 309, d.lgs. cit.
TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 1820 del 7 ottobre 2020
Rifiuti.Interventi di bonifica assunti volontariamente
L'intervento di bonifica assunto volontariamente ai sensi dell'art. 245 comma 1, nonché dell'art. 252 comma 5, del Dlgs. 152/2006, costituisce una gestione di affari altrui, che, in applicazione analogica della norma generale ex art. 2028 c.c., deve essere portata a compimento, o comunque proseguita finché l'amministrazione non sia in grado di far subentrare l'autore dell'inquinamento. Lo stesso vale se l'assunzione dell'intervento di bonifica da parte del proprietario incolpevole o di altri soggetti è avvenuta ai sensi dell'art. 9 del DM 25 ottobre 1999 n. 471
I rifiuti urbani e gli assimilati agli urbani dopo il dlgs 116/2020
di Bernardino ALBERTAZZI
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