Cass.Sez. III n. 45712 del 22 novembre 2012 (Ud.11 ott 2012)
Pres. Lombardi Est.Andronio Ric. Cupiti e altro
Acque. Ordine di sospensione dell'attività e inottemperanza

Integra il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 l'inottemperanza all'ordine di sospensione dell'attività, che, per la sua specialità, prevale sia sull'art. 650 cod. pen. che sulla previsione residuale dell'art. 7-bis, comma 1-bis, d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 11/10/2012
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2385
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 14874/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CUPITI MARIO N. IL 03/11/1952;
2) CUPITI MASSIMILIANO N. IL 06/10/1975;
avverso la sentenza n. 443/2010 TRIBUNALE di LUCCA, del 21/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Alfredo Codachi Pisanello in sostituzione dell'avv. Giovanni Iacopetti.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 21 settembre 2010, il Tribunale di Lucca ha condannato i due imputati alla pena della sola ammenda, per i reati di cui all'art. 81, comma 2, artt. 110, 650 cod. pen., nonché del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rispettivamente in qualità di proprietario del fondo su cui opera un'associazione e in qualità di rappresentante legale dell'associazione medesima, realizzavano un allevamento di cavalli senza l'autorizzazione comunale e senza apposita fognatura, eliminando il letame in violazione delle procedure di cui al D.M. 7 aprile 2007, di attuazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112, non ottemperando all'ordine di sospensione dell'attività impartito ai sensi dello stesso art. 112, utilizzando il letame al di fuori delle procedure previste dalla normativa vigente, non adempiendo all'ordinanza n. 2208 del 2008 del vicesindaco del Comune di Altopascio, emessa per ragioni di igiene.
2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Si deduce, in primo luogo l'inosservanza dell'art. 137, comma 14, e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112, per l'omessa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 7 bis, comma 1 bis, e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 134, in relazione all'art. 94 di tale ultimo decreto legislativo. Ad avviso della difesa, la mancata osservanza dell'ordinanza comunale richiamata nel capo d'imputazione non può dar luogo alla sussistenza del reato, ma al più ad un illecito amministrativo, perché ne' tale ordinanza, ne' l'ordinanza emessa il 1 dicembre 2007 (n. 2177 del 2007) hanno ad oggetto la sospensione dell'utilizzazione agronomica del letame, ma riguardano, invece, la sospensione dell'attività di addestramento e di allevamento dei cavalli e il divieto di una serie di attività previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 94, al fine di salvaguardare le acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano. Non troverebbe, dunque, applicazione la sanzione penale prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14, per l'inosservanza dell'art. 112 del citato decreto legislativo, il quale si riferisce alla sola inottemperanza di ordini di sospensione di attività di utilizzazione agronomica dei letami animali. Troverebbero, invece, applicazione: la sanzione amministrativa prevista, in via generale e residuale, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7 bis, comma 1 bis, del testo unico sugli enti locali, per la violazione di ordinanze adottate dal sindaco, e la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 134, per la violazione delle disposizioni di cui al precedente art. 94 del citato decreto legislativo.
2.2. - Si lamentano, in secondo luogo, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della condotta di utilizzazione agronomica del letame, perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il teste Silvestrini aveva riferito che non c'era un uso agronomico del letame, ma la cessione del rifiuto a contadini che lo "usavano come concime in luoghi peraltro non definiti".
2.3. - Con un terzo motivo di impugnazione si deduce l'erronea applicazione dell'art. 650 cod. pen. in relazione all'inadempimento delle ordinanze n. 2208 del 2008 e n. 2177 del 2007, sul rilievo che tale preteso inadempimento dovrebbe essere ricondotto alla categoria dell'illecito amministrativo. Si tratterebbe, infatti, di ordinanze ordinarie e non di ordinanze extra ordinem, con la conseguenza che per la violazione delle stesse sarebbe applicabile solo la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 1 bis, comma 1 bis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si sostiene che la mancata osservanza dell'ordinanza comunale richiamata nel capo d'imputazione non può dar luogo alla sussistenza del reato, ma al più ad un illecito amministrativo, perché ne' tale ordinanza, ne' l'ordinanza emessa il 1 dicembre 2007 (n. 2177 del 2007) hanno ad oggetto la sospensione dell'utilizzazione agronomica del letame - è manifestamente infondato.
La disposizione incriminatrice (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14) prevede che "Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da Euro millecinquecento a Euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".
Essa si riferisce, dunque, sia all'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento in violazione dell'art. 112 del citato decreto legislativo, sia alla diversa condotta costituita dall'inottemperanza al divieto di proseguire l'attività impartito a norma di detto articolo.
Dalla semplice lettura del capo di imputazione emerge, poi, che - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - la contestazione relativa all'uso agronomico del letame prodotto dai cavalli allevati non ha per oggetto la violazione dell'ordinanza richiamata nella stessa imputazione, ma si riferisce, invece, al mancato rispetto delle procedure di smaltimento di cui al D.M. 7 aprile 2007, di attuazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112, nonché alla mancanza di qualsivoglia autorizzazione per l'uso agronomico del letame. Sono contestate, in altri termini, violazioni dirette della normativa vigente a tutela dell'ambiente, senza che abbiano rilievo, sul punto, le richiamate ordinanze sindacali; violazioni che non possono essere considerate depenalizzate, perché rientrano pacificamente - come visto - nell'ambito di applicazione della norma incriminatrice.
Non può trovare applicazione, infatti, l'art. 7 bis, comma 1 bis, del testo unico sugli enti locali richiamato dalla difesa, perché esso si riferisce alla diversa fattispecie della violazione di ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, o di specifiche norme regolamentari.
2.2. - Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il teste Silvestrini aveva riferito che non c'era un uso agronomico del letame, ma la cessione di rifiuti a contadini che lo "usavano come concime in luoghi peraltro non definiti" - è anch'esso manifestamente infondato.
Dalla semplice lettura del motivo di doglianza in questione emerge, infatti, che il testimone ha riferito proprio di un uso agronomico del letame, consistente nella sua utilizzazione come concime da parte di soggetti che lo acquistavano dagli imputati, senza che alcun rilievo possa essere attribuito alla circostanza che l'utilizzazione in questione avvenisse in luoghi non definiti.
2.3. - Il terzo motivo di impugnazione - con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 650 cod. pen. in relazione all'inadempimento delle ordinanze n. 2208 del 2008 e n. 2177 del 2007, sul rilievo che tale preteso inadempimento dovrebbe essere ricondotto alla categoria dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 7 bis, comma 1 bis, - è fondato.
Dal dispositivo della sentenza, emerge, infatti, che il Tribunale ha inteso condannare gli imputati per i reati loro contestati, pur non essendovi in motivazione specifici riferimenti alle ragioni della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 650 cod. pen., ipotizzato in relazione alla pretesa violazione dell'ordinanza sindacale n. 2208 del 2008, al cui esatto contenuto il Tribunale non fa riferimento. Deve, peraltro, rilevarsi, in punto di diritto, che l'inadempimento all'ordine di sospensione dell'attività impartito ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112 è sanzionato penalmente dall'art. 137, comma 14, del citato decreto legislativo, disposizione che prevale, per la sua specialità, sia sul richiamato art. 650 cod. pen. (applicabile in generale per l'inadempimento di ordinanze extra ordinem in materia di igiene), sia sulla previsione residuale del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 1 bis, comma 1 bis, (applicabile per l'inadempimento degli obblighi imposti con ordinanze "ordinarie", emanate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, limitatamente al reato di cui all'art. 650 cod. pen., perché proceda a ricostruire in punto di fatto la fattispecie, fornendo adeguata motivazione quanto al contenuto, alla natura e all'effettiva portata nel caso concreto dell'ordinanza n. 2208 del 2008, e faccia consequenziale applicazione del principio di diritto appena enunciato, effettuando anche, ove necessario, la rideterminazione della pena.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 650 cod. pen. e rinvia al Tribunale di Lucca anche per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012