Cass.Sez. III n. 17704 del 18 aprile 2013 (Ud 5 dic 2012)
Pres.Lombardi Est.Rosi Ric.Petrelli
Alimenti. Alimenti infestati da parassiti e accertamento

Ai fini dell'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. D) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (disciplina igienica delle sostanze alimentari), ove i prodotti utilizzati per la preparazione di generi alimentari posti in vendita appaiano "ictu oculi" invasi da parassiti, è sufficiente la mera ispezione, non essendo richiesto alcun accertamento di laboratorio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 05/12/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2991
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 16173/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETRELLI LUIGI N. IL 06/01/1940;
avverso la sentenza n. 254/2010 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 27/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 settembre 2011, il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato Petrelli Luigi alla pena di Euro 3.000 di ammenda, dichiarandolo responsabile del delitto di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) e g), per avere quale legale responsabile della ditta "Petrelli Carni" s.r.l., prodotto e posto in vendita kg 80 circa di salsiccia di carne suina per il quale veniva riscontrata presenza di "Usteria Monocytogenes" oltre i limiti legalmente consentiti; fatto accertato in Acquasanta Terme, il 3 dicembre 2008.
2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza di legge e difetto di motivazione. La responsabilità dell'imputato sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della teste Mazzocchi Rosa Maria, tecnico della prevenzione, la quale aveva riferito di 80 kg di carne bovina, laddove nel caso concreto risultava rilevante la modica quantità di 1,2 kg di salsiccia di suino. Inoltre, il campionamento sarebbe stato effettuato senza le opportune sterilizzazioni. Poiché la merce è stata mai sottoposta a sequestro, ma anzi è stata venduta senza allarme e senza lamentele, non vi sarebbe stato alcun danno concreto, con la conseguenza che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso non sono fondati.
Questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1568 del 20/11/2002, Menza, Rv. 223225) ha affermato che, ai fini dell'accertamento della contravvenzione di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), (disciplina igienica delle sostanze alimentari), qualora i prodotti utilizzati per la preparazione di generi alimentari posti in vendita appaiano ictu oculi invasi da parassiti, non è richiesto alcun accertamento di laboratorio, essendo la fattispecie accettabile mediante semplice ispezione, senza necessità di alcun esame di laboratorio. Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, in cui la presenza del batterio è stata rilevata dai verbalizzanti, i quali hanno riferito che il controllo era stato effettuato su un quantitativo di carne di 80 kg, ed i campioni analizzati secondo le procedure previste erano risultati tutti contagiati da Lystenia Monocitigenes. A nulla rileva la pretesa violazione delle norme sul campionamento sostenuta dal ricorrente, perché è pacifico che l'eventuale violazione delle norme sul prelevamento dei campioni, inquadrandosi lo stesso nell'ambito di un'attività preliminare e pre-processuale attinente al dovere di vigilanza amministrativa che la legge attribuisce a determinati organi per la tutela della salute pubblica, non determina, di per sè, nullità alcuna della valutazione espressa con motivazione congrua dal giudice di merito sulla base delle dichiarazioni rese dal teste qualificato (cfr. Sez. 3, n. 14250 del 21/03/2006, Cilla, Rv. 234121). Di conseguenza, il giudice del merito ha correttamente affermato la responsabilità dell'imputato, avendo dato conto, con motivazione priva di smagliature logiche, di avere accertato, attraverso l'escussione del tecnico della prevenzione, che sulle cinque unità campionarie di carne ispezionate era presente la "Lystenia Monocitogenes".
2. Del pari deve essere rigettata la prospettazione difensiva secondo la quale non sussisterebbe il reato perché non vi sarebbero state conseguenze per la salute della persona: come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità le fattispecie di reato previste dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, sono reati di pericolo e non di danno e si perfezionano, tra l'altro, anche con la sola preparazione o distribuzione per il consumo di alimenti contenenti sostanze nocive (cfr. Sez. 3, n. 17549 del 25/3/2010, Di Mauro, Rv. 247489, nonché sez. 6, n. 3146 del 18/4/1973, Di Stefano, Rv. 123873).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013