TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 402, del 15 luglio 2013
Aria.Legittimità collocazione centralina per monitoraggio benzopirene prodotto da sito industriale

E’ legittimità la scelta autonoma della regione o degli enti esponenziali della regione (ARPA) di collocare una centralina in un centro abitato. Nessuna norma vieta a un ente pubblico di monitorare alcuni parametri dell'atmosfera, anche oltre quelli strettamente previsti dalla normativa, se non altro per l'applicazione del principio di precauzione che a livello europeo costituisce ormai un parametro imprescindibile in materia di tutela della salute. La regione e l’ARPA hanno collocato la centralina al fine di monitorare l'eventuale malfunzionamento dell'impianto afferente all'attività produttiva dell'acciaieria, in particolare essa risulta funzionale alla misurazione del parametro benzopirene decisivo per valutare l'operato dello stabilimento industriale. La collocazione risulta conforme all'articolo 1 del decreto legislativo 152 del 2007, il quale riguarda la qualità dell'aria relativa a un sito industriale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00402/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00508/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Lucchini S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Borgna e Guido Barzazi, con domicilio eletto presso il primo in Trieste, via S.Nicolo' 21;

contro

La Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianna Di Danieli, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; 
Agenzia Regionale Per La Protezione Dell'Ambiente del F.V.G. - Dipartimento Provinciale di Trieste, Asl 101 - Triestina, Provincia di Trieste; 
Comune di Trieste, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Oreste Danese, Maria Serena Giraldi, domiciliata in Trieste, via del Teatro Romano 7; 
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

quanto al ricorso introduttivo:

-per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo di provvedere dell'Amministrazione regionale con riguardo alla diffida della società ricorrente in data 9 ottobre 2009, con la quale Lucchini spa ha intimato all'Amministrazione regionale di rimuovere la centralina sita in Via San Lorenzo in Selva in corrispondenza con la stazione R.F.I. e di procedere eventualmente alla sua collocazione in un altro sito, nonchè per l’accertamento e declaratoria della illegittimità del silenzio-rifiuto della Regione FVG, accertamento e fondatezza dell'istanza proposta con ordine all'amministrazione di provvedere ed eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 20 gennaio 2011:

per l’annullamento

-della nota della Regione FVG, Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna del 2.11.2010, prot. n. 63114/TS/AIA/3, con la quale la Regione FVG ha riscontrato la diffida della ditta ricorrente, negando la rimozione della centralina di San Lorenzo in Selva;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia e di Comune di Trieste e di Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente Lucchini spa con il ricorso 508 del 2010 chiede l’accertamento dell'obbligo della regione di provvedere in seguito alla diffida di data 9 ottobre del 2009, con la quale la ricorrente ha intimato alla regione stessa di rimuovere la centralina e a procedere eventualmente alla sua collocazione in altro sito.

Fa presente di svolgere attività siderurgica nello stabilimento di Servola; a partire dal 2007 l'agenzia regionale della protezione dell'ambiente ARPA ha collocato un mezzo mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria all'interno di un comprensorio abitativo situato all'esterno dello stabilimento siderurgico. In considerazione dell'ubicazione della centralina la rilevazione dei dati avverrebbe in modo contrastante con quanto previsto dalla disciplina in materia di controllo della qualità dell'aria e quindi rendendo illegittime tutte le rilevazioni sfociate in vari provvedimenti regionali.

Nonostante la diffida la regione non ha rimosso detta centralina.

In via di diritto illustra in dettaglio il quadro normativo in materia d’inquinamento atmosferico e di valutazione della qualità dell'aria, sulla base delle direttive 96/62/CE, 8/50/CE, 1999/30/CE, 2000/69/Ce, 2004/107/CE, 2002/3/CE e relative norme interne di applicazione.

Secondo la società ricorrente le procedure di campionamento e l'ubicazione della centralina sarebbero illegittimi sulla base soprattutto della normativa europea.

Osserva poi la ditta ricorrente come in regione la competenza per rilevare l'inquinamento ambientale sia della Regione, ivi compresa l'ubicazione delle centraline. I comuni invece hanno competenza in materia di rischio di superamento dei valori limiti ambientali.

Inoltre vi sarebbe un obbligo in capo alla regione di provvedere sull'istanza formulata dal ricorrente di rimuovere la centralina in quanto ubicata in maniera contraria alla legge; ne consegue come il silenzio rifiuto regionale risulta illegittimo in palese violazione dei criteri stabiliti dal d lgs 155 del 2010. I dati raccolti della centralina potrebbero essere utilizzati solamente per quanto riguarda i siti industriali ma non la qualità dell'aria.

Con apposita successiva nota, impugnata con i motivi aggiunti, la regione ha rifiutato la rimozione della centralina, aggiungendo poi di non aver mai utilizzato i dati ai fini della valutazione della qualità dell'aria.

Nei motivi aggiunti la ditta denuncia la violazione delle discipline comunitarie e nazionale sulla localizzazione delle centraline di rilevamento, la violazione dell'articolo 1 della legge 241 del 1990, del principio di razionalità, di logicità e non contraddizione, la violazione dell’articolo 3 della medesima legge, difetto d’istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sviamento ed errore nei presupposti.

Come terzo motivo deduce la violazione dell’art 9 del decreto legislativo 195 del 2005, di vari articoli del d lgs 155 del 2010, dell'articolo 26 della direttiva 8/50/CE, del principio di buona amministrazione, trasparenza, sviamento, illogicità, errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

Con altro motivo aggiunto,deduce la violazione dell’articolo 2 della legge 241 del 1990, dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2007, del decreto ministeriale 60 del 2002 allegato VIII, dell'articolo 5 comma uno e dell’allegato 3 al decreto legislativo 152 del 2007, del decreto legislativo 183 del 2004, della direttiva 8/50/CE del decreto legislativo 155 del 2010 articoli 1 e 17 e allegato 3 dell'articolo 5.

Resiste in giudizio la regione la quale, dopo aver ricostruito dal punto di vista normativo e fattuale la vicenda, osserva come la collocazione della centralina di rilevamento dipenda non direttamente dalla stessa regione ma dall'agenzia regionale per l'ambiente ARPA. Non vi sarebbe quindi né alcuna violazione delle norme, anche perché i dati della centralina non vengono utilizzati per il monitoraggio dell'aria, né vi sarebbe alcun obbligo di provvedere da parte della regione.

Resiste in giudizio anche il comune che eccepisce l’inammissibilità del ricorso non avendo la ditta impugnato il provvedimento dell'ARPA del 16 dicembre del 2009.

La ditta ricorrente con successive memorie replica alle tesi avversarie e ribadisce le proprie argomentazioni.

Il Ministero dell’ambiente si costituisce chiedendo la sua estromissione dal giudizio risultando estraneo alla vicenda.

Nel corso dell'udienza pubblica del 10 luglio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto del ricorso principale è l'accertamento dell'obbligo della regione provvedere sull'istanza della ditta ricorrente volta alla rimozione di una centralina di rilevamento, a suo avviso collocata in maniera non conforme alla legge; quanto ai motivi aggiunti essi si rivolgono verso la nota intervenuta nel frattempo da parte della regione che rifiuta la rimozione di detta centralina.

Va preliminarmente estromesso il Ministero dell’ambiante, affatto estraneo alla vicenda e agli atti gravati.

Sul presente ricorso appaiono a questo collegio evidenti alcuni profili d’inammissibilità.

Innanzitutto, la ditta ha rivolto un'istanza di rimozione della centralina, collocata all'esterno dello stabilimento industriale che esse gestisce, alla regione e non direttamente all'ARPA, l'agenzia regionale cui spetta la collocazione e gestione delle centraline di rilevamento.

Leggendo poi il ricorso e i motivi aggiunti, ci si accorge che la ditta lamenta non tanto la collocazione della centralina quanto l'utilizzo dei dati dalla stessa ricavati, che a suo avviso verrebbero considerati come parametri di riferimento per la qualità dell'aria, il che non sarebbe consentito sulla base della normativa vigente. Non si tratta quindi di una violazione della norma sull’ubicazione della centralina, ma a ben vedere dell'utilizzo dei dati che dalla stessa si ricavano.

Si tratta quindi di una censura che riguarda il concreto utilizzo di dati, non le modalità con cui vengono acquisiti.

Va poi osservato come di per sé non si veda quali illegittimità possa sussistere in una scelta autonoma della regione o degli enti esponenziali della regione (ARPA) di collocare una centralina in un centro abitato, trattandosi di un'attività di per sé non lesiva degli interessi della ditta ricorrente, la cui lesione potrà in ipotesi derivare dall'uso dei dati e soprattutto dai provvedimenti conseguenti adottati dalla regione stessa o dal comune. Di per sé un rilevamento dei dati non può costituire un atto lesivo, anche perché nessuna norma vieta a un ente pubblico di monitorare alcuni parametri dell'atmosfera, anche oltre quelli strettamente previsti dalla normativa, se non altro per l'applicazione del principio di precauzione che a livello europeo costituisce ormai un parametro imprescindibile in materia di tutela della salute.

Per mero scrupolo di completezza va osservato come la regione e l’ARPA abbiano spiegato in atti noti alla ricorrente la collocazione della centralina in quanto essa è intesa a monitorare l'eventuale malfunzionamento dell'impianto afferente all'attività produttiva dell'acciaieria. Fra l'altro, la centralina stessa non è compresa tra quelle relative al piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, mentre essa risulta funzionale alla misurazione del parametro benzopirene decisivo per valutare l'operato dello stabilimento industriale. In particolare, la collocazione risulta conforme all'articolo 1 del decreto legislativo 152 del 2007, il quale riguarda la qualità dell'aria relativa a un sito industriale. Lo stesso va detto in relazione all'articolo cinque del medesimo decreto legislativo.

La normativa all'epoca vigente risulta confermata per quanto riguarda le misurazioni riguardanti gli stabilimenti industriali dall'allegato 3 al decreto legislativo 155 del 2010.

Anche dal punto di vista normativo quindi la collocazione della centralina appare effettuata in modo corretto.

In sostanza, tutte le censure di cui al ricorso lamentano apparentemente la collocazione della centralina ma in sostanza il suo utilizzo, questione questa estranea e ultronea rispetto agli interessi di parte ricorrente e soprattutto all’oggetto del ricorso. Comunque, l’ubicazione della centralina riguarda il merito di scelte amministrative discrezionali, concernenti un monitoraggio effettuato all'esterno dei terreni e dello stabilimento di proprietà della ditta ricorrente, con scopo di tutela della salute anche in via preventiva e quindi non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e va rigettato, laddove le spese di giudizio, secondo la regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Le spese si compensano invece nei confronti del Ministero dell’ambiante, estromesso dal giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ditta ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 3000 a favore del Comune e in euro 3.000 a favore della Regione (per un totale di euro 6000), oltre agli accessori di legge.

Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’ambiente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)