LOTTA AL RANDAGISMO NUOVE DISPOSIZIONI PER I COMUNI IN VIGORE DAL 7 SETTEMBRE 2009 , ORDINANZA 16 Luglio 2009.
di Giuseppe AIELLO
Con un’apposita Ordinanza, contingibile ed urgente, a firma del Sottosegretario alla Salute Francesca Martini, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2009, sono state emanate nuove misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione.
Con la “tutela del benessere degli animali” si intende riconoscere agli animali un loro ruolo ed un loro habitat considerandoli nostri coinquilini terrestri, ridimensionando lo sfruttamento e l’assoggettamento da parte dell’uomo. Vi sono condizioni di vita degli animali per le quali la società, la scienza ed il legislatore possono stabilire requisiti di benessere, dopo averne identificato esigenze fisiologiche ed etologiche.
IL provvedimento è stato accolto con soddisfazione dalle associazioni protezionistiche volte alla tutela degli animali ed in particolare secondo quanto dichiarato da Ilaria Innocenti, responsabile LAV settore Cani e gatti “L’Ordinanza ministeriale rappresenta un importante e positivo passo in avanti nella tutela degli animali ricoverati nei canili e nella lotta al randagismo”.
L’ordinanza è stata emanata con il carattere della necessita\' e l\'urgenza, in attesa, si legge nel corpo del provvedimento, di intervenire in via legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali nel caso in cui gli stessi siano affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
In particolare si è inteso evitare che animali di affezione possano essere affidati a strutture prive dei requisiti e delle reali garanzie di adeguata tutela.
Il dispositivo vuole evitare che gli animali a seguito di affidamenti vengano trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;
Le nuove norme intervengono a regolare le modalità di affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità.
I comuni, secondo l’art 1 del dispositivo, nel procedere all’affidamento del servizio relativo al mantenimento e alla custodia dei cani devono tener conto della natura di esseri senzienti degli animali ed in particolare devono seguire le procedure stabilite negli artt. 55 e 56 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Si dispone che in sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione delle offerte siano previsti principi di prelazione a favore delle strutture gestite da associazioni onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, a favore di strutture che garantiscono maggiore tutela della salute e del benessere, e che siano più vicine al luogo di rinvenimento dei cani.
L’Ordinanza, per garantire i livelli essenziali di tutela e benessere dei cani da affidare alle strutture, pone a carico dei comuni l’obbligo di assicurare una serie di adempimenti e a tal proposito identifica compiti e individua modalità chiare e inequivocabili a carico degli stessi.
Secondo l’art.1 comma 2 i Comuni dovranno assicurare che :

a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell\'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell\'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell\'azienda sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;

b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151;

c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;

d) il possesso da parte della struttura individuata dell\'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;

e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacita\' superiore o superare le duecento unita\' di animali;

f) la capacita\' di restituzione dell\'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalita\' per assicurare tale restituzione;

g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere l\'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformita\' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita\' la protezione degli animali, al fine di favorire l\'adozione dei cani;

h) garantire attivita\' che aumentino l\'adottabilita\' dei cani e l\'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L\'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all\'azienda sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all\'ingresso della struttura;

i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l\'adozione dei cani anche attraverso l\'affissione presso l\'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.

Viene ribadita, inoltre, la precisa responsabilità del Sindaco anche nel caso di animali rinvenuti sul proprio Comune ma collocati in strutture che insistono su territorio non di sua competenza. Se collocati in altri Comuni o fuori Regione, il Comune dovrà informare del trasferimento il Servizio Veterinario ASL competente per territorio della struttura individuata e effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere degli animali almeno una volta l’anno, e darne comunicazione al Consiglio comunale anche nel Rendiconto della gestione.
Il servizio veterinario dell\'azienda sanitaria locale competente per territorio sulla struttura individuata resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate.
Tutti i cani non ancora sterilizzati alla data del 7 settemre 2009, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all\'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall\'entrata in vigore della presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell\'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.
IL Ministro a garanzia della corretta applicazione delle nuove disposizioni ha voluto investire i prefetti del problema conferendo loro il potere di vigilanza sull\'applicazione della presente ordinanza riconoscendo anche la facolta\' di esercitare potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti
Speriamo che le nuove norme, siano da stimolo per una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica e volano per l’adozione di politiche efficaci da parte degli enti preposti affinchè si possa poter dire fine al brutto business del randagismo troppo spesso gestito dalle grinfie della malavita e da persone senza scrupoli disposte solo ad arricchirsi a danno dei nostri amici a quattro zampe considerati oggi parte integrante della cosiddetta famiglia allargata.
16.09.2009
Dott. Giuseppe Aiello
Comandante polizia municipale di Caposele (AV)