Cass. Sez. III n. 16354 del 18 aprile 2023 (UP 21 feb 2023)
Pres. Andreazza Rel. Corbo Ric. Campione
Rifiuti.Deposito incontrollato
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta, e, ai fini dell’individuazione della natura del reato è necessario tener conto delle circostanze del caso concreto. Quando l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti abbia, per le concrete circostanze del caso, natura di reato permanente, detta permanenza cessa non solo quando termini la condotta tipica, ma anche nel momento in cui, per qualsiasi causa, la medesima venga interrotta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 4 luglio 2022, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato la penale responsabilità di Sebastiano Campione per la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e lo ha condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, Sebastiano Campione, in qualità di amministratore della ditta “Vires Polveri s.r.l.”, avrebbe abbandonato o depositato in modo incontrollato, senza autorizzazione, rifiuti non pericolosi costituiti da residui di lavorazione della produzione di vernici, con condotta accertata il 2 marzo 2018 e tuttora perdurante.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Sebastiano Campione, con atto sottoscritto dall’avvocato Marco Stabile, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 cod. pen. e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata dichiarazione di prescrizione.
Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha escluso che il reato si sia consumato alla data di abbandono del capannone dove si trovavano i rifiuti da parte dell’imputato e della sua ditta, e, quindi, nel mese di agosto 2016, allorché l’immobile ritornò nella piena disponibilità del proprietario, Elio Giuseppe Giurintano. Si rappresenta che il precisato Giurintano non ha proposto opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti per il medesimo reato. Si osserva, inoltre, che la condotta accertata è quella di abbandono di rifiuti, posto che l’immobile è stato rilasciato dalla ditta del ricorrente al legittimo proprietario e che, secondo la giurisprudenza, tale fattispecie è a consumazione istantanea e non permanente, la quale cessa con l’ultimo abusivo conferimento. Si aggiunge, poi, che, come precisato da alcune decisioni, in tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, qualora, successivamente alla sua effettuazione, muti la titolarità dell'area su cui il deposito è avvenuto, incombe sul nuovo proprietario l'obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia, sicchè l'omesso compimento di tale attività, contribuendo a protrarre oggettivamente la condizione di irregolarità del deposito, vale ad integrare il reato a carico di quest’ultimo (si cita Sez. 3, n. 29578 del 07/05/2021).
3. Per conto del ricorrente, l’avvocato ha presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.
Nella memoria, si sottolinea che il reato configurabile è quello di abbandono di rifiuti e non quello di deposito incontrollato di rifiuti, in quanto, come osserva la stessa sentenza impugnata, l’attuale ricorrente, nell’agosto del 2016, si allontanò dall’immobile nel quale si trovavano i rifiuti, lasciandone il pieno possesso al proprietario, Giurintano, e che, pertanto, lo stesso deve ritenersi già estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. La questione posta nel ricorso attiene alla intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato per cui si procede prima della pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 4 luglio 2022, affermata nell’atto di impugnazione sul presupposto che il sito nel quale sono stati rinvenuti i rifiuti è stato abbandonato dall’attuale ricorrente nel mese di agosto 2016, perché allora restituito al proprietario, e che, quindi, in quella data si è consumato il reato di abbandono o di deposito incontrollato degli stessi.
2.1. Quanto all’individuazione del momento consumativo del reato, è utile procedere ad alcune precisazioni di carattere generale.
Il reato di abbandono di rifiuti è in genere istantaneo con effetti permanenti, ma può essere permanente se consiste in una reiterazione di condotte; in questo caso, comunque, la sua protrazione cessa nel momento in cui l’ultima condotta dismissiva si perfeziona (così, per tutte, Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916-01).
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, invece, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta, e, ai fini dell’individuazione della natura del reato è necessario tener conto delle circostanze del caso concreto (così, ancora, Sez. 3, n. 8088 del 2022, cit., nonché Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011-01).
Inoltre, una decisione ha condivisibilmente precisato che, quando l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti abbia, per le concrete circostanze del caso, natura di reato permanente, detta permanenza cessa non solo quando termini la condotta tipica, ma anche nel momento in cui, per qualsiasi causa, la medesima venga interrotta (così Sez. 3, n. 36411 del 09/05/2019, Vitale, Rv. 277068-01, la quale, in relazione ad una fattispecie di abbandono di rifiuti in un cantiere per la realizzazione di opere edili, ha ritenuto che il persistente stato di malattia dell'imputato, con correlato stabile e prolungato abbandono dei lavori e del cantiere, fosse idoneo a determinare l'interruzione della permanenza).
2.2. Nella specie, l’imputazione contesta all’attuale ricorrente, in via alternativa, l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, costituiti dai residui di lavorazione di vernici, nel luogo in cui aveva avuto sede la sede della sua ditta fino all’agosto 2016, e si precisa che i fatti sono stati accertati il 2 marzo 2018 e sono tutt’ora permanenti.
La sentenza impugnata ritiene che i fatti siano da qualificare come integranti il reato di deposito incontrollato di rifiuti, che si consuma solo con lo smaltimento dei rifiuti o con l’accertamento della condotta illecita. Rappresenta che: -) il capannone presso il quale sono stati trovati i rifiuti al momento dell’accertamento, avvenuto il 2 marzo 2018, consisteva in un fabbricato ormai in disuso, utilizzato dalla ditta dell’attuale ricorrente fino ad agosto 2016; -) i rifiuti erano stati rinvenuti nell’area esterna del capannone, interamente recintata ed erano raccolti in big bags; -) i rifiuti erano costituiti da «scarti della lavorazione di vernici in totale abbandono ed in stato di avanzato degrado; condizioni compatibili con una produzione degli stessi risalente a circa due anni prima del ritrovamento»; -) il funzionario dell’ARPA Piemonte aveva interagito con l’attuale proprietario dell’area, Giurintano, per farne consentire l’accesso all’attuale ricorrente al fine di procedere ad una bonifica; -) la ditta del ricorrente, dopo aver avuto sede nel capannone, dal mese di agosto 2016 si era trasferita altrove dopo contrasti con il proprietario dell’immobile per il mancato pagamento dei canoni di locazione, e per evitare il pignoramento dei macchinari.
2.3. In applicazione dei principi giuridici richiamati in precedenza al § 2.1, e tenendo conto dei fatti come ricostruiti nella sentenza impugnata, deve ritenersi che il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 era ormai estinto per prescrizione alla data della pronuncia del Tribunale quale giudice di primo grado.
Invero, da quanto evidenziato nella sentenza impugnata, emerge che i rifiuti indicati nell’imputazione sono stati prodotti nel 2016, e che l’attuale ricorrente e la sua ditta hanno lasciato l’immobile dove detti rifiuti sono stati rinvenuti nell’agosto 2016, perdendo completamente la disponibilità del sito.
Di conseguenza, deve concludersi che la condotta realizzata dall’attuale ricorrente, anche a volerla ritenere integrante il reato di deposito incontrollato, non risulta fosse prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, e, comunque, si è interrotta per la perdita della disponibilità del sito da parte del medesimo nel mese di agosto del 2016.
Ne discende che, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 4 luglio 2022, erano ormai decorsi i cinque anni necessari per il maturare della prescrizione, tenendo conto anche dell’interruzione, e non risultando essersi verificate cause di sospensione.
3. Attesa la fondatezza del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in data 21/02/2023