Cass. Sez. III n. 31396 del 10 luglio 2018 (Ud 11 mag 2018)
Presidente: Di Nicola Estensore: Ramacci Imputato: Halilovic
Rifiuti.Trasporto illecito di rifiuti e accertamento della non occasionalità della condotta

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Asti, con sentenza del 19/5/2017 ha assolto per insussistenza del fatto Tamango HALILOVIC, imputato del reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152\06 per aver effettuato, senza essere iscritto all’albo dei gestori ambientali, attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, consistenti, per lo più, in rottami ferrosi (fatto accertato in Bra, il 21/5/2014).
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.  

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, lamentando che il Tribunale, nel pronunciare la sentenza assolutoria, avrebbe erroneamente ritenuto la mera occasionalità della condotta senza tuttavia considerare i plurimi criteri di valutazione utilizzabili nella fattispecie.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.   


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Come emerge dalla sintetica motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale è pervenuto alla assoluzione dell’imputato in considerazione dell’unico episodio di trasporto accertato, della quantità di rifiuti trasportati, definita modesta (1 mc) e della attestazione, da parte della polizia giudiziaria, di ulteriori conferimenti di rifiuti nel corso dell’anno 2014.
Quanto accertato, secondo il Tribunale, non costituisce “attività” in senso penalmente rilevante ai sensi di quanto disposto dall’art. 256 d.lgs. 152\06.

3. Tale assunto, come rilevato dal ricorrente, si pone tuttavia in contrasto con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di illecita gestione di rifiuti, segnatamente per ciò che riguarda l’attività di trasporto.

4. Va a tale proposito ricordato come, riguardo al reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152\06, si sia chiarito che la condotta in esso sanzionata è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266).
Si è poi chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva dell’agente, bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, da escludersi in ragione dell'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, del quantitativo dei rifiuti gestiti, della predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dello svolgimento in più occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, della successiva vendita e del fine di profitto perseguito dall'imputato (Sez. 3, n. 5716 del 7/1/2016, P.M. in proc. Isoardi, Rv. 265836).
Si è anche chiarito che, trattandosi, nel caso dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 152\06, di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l’occasionalità della condotta da dati significativi, quali l'ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un'attività implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11/2/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305).
Si è più recentemente osservato che agli elementi significativi precedentemente indicati per individuare la natura non occasionale dell’attività di trasporto, vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 4/7/2017, Ricevuti, Rv. 270995).   

5. A tali criteri valutativi il Tribunale non ha fatto riferimento se non in parte, tralasciando di considerare altri dati, certamente significativi, la cui sussistenza è oggettivamente rilevabile dalla stessa sentenza e, segnatamente, l’utilizzazione per il trasporto di un mezzo all’uopo predisposto (l’imputazione si riferisce espressamente ad un autocarro) ed alla natura e tipologia dei rifiuti, non specificata in sentenza ma indicata come documentata con fotografie, attraverso la quale si sarebbe potuta accertare la provenienza degli stessi (ad esempio, da attività o produttori diversi) e l’eventuale effettuazione di operazioni preliminari al trasporto.
Tali ulteriori elementi, se opportunamente considerati, avrebbero consentito anche di apprezzare adeguatamente la rilevanza, nel caso specifico, del dato quantitativo dei rifiuti trasportati e della unicità dell’episodio accertato, che verrebbe meno o risulterebbe grandemente ridimensionata in presenza di altri fattori indicativi di una condotta non assolutamente occasionale e, in quanto tale, qualificabile come “attività” penalmente rilevante ai sensi dell’art. 256 d.lgs. 152\06 se esercitata in assenza di titolo abilitativo.

6. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza annullata, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino
Così deciso in data 11/5/2018